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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32841/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utenti)

La controversia

Tre utenti del servizio idrico integrato avevano agito contro la società gestrice chiedendo il risarcimento dei danni per la somministrazione di acqua potabile con presenza di arsenico e/o fluoruri oltre i limiti di legge. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda, condannando la società a restituire il 50% del canone acqua per un certo periodo e respingendo la domanda di manleva verso Regione e Autorità d'ambito. Il Tribunale aveva poi dichiarato inammissibile per tardività l'appello della società. In cassazione la società ha dedotto: violazione degli artt. 115, 133 c.p.c. e 2719 c.c.; violazione dell'art. 101 c.p.c. per decisione su questione rilevata d'ufficio senza contraddittorio; violazione degli artt. 115, 116, 133 c.p.c., 2719 e 2712 c.c. e del Codice dell'amministrazione digitale; omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la sentenza di primo grado fosse stata pubblicata solo con l'inserimento nel registro cronologico e la comunicazione successiva, e quindi l'appello sarebbe stato tempestivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che, nel caso concreto, in calce alla sentenza di primo grado risultava una sola data, quella del deposito, attestata dal cancelliere e fidefaciente fino a querela di falso; pertanto non era applicabile la giurisprudenza sulla scissione tra deposito e pubblicazione quando vi siano due date diverse. Ha inoltre escluso la nullità per omesso contraddittorio, perché la questione sulla tempestività dell'appello è questione di diritto/processuale rilevabile d'ufficio, rispetto alla quale non occorre previa instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. Ha infine ribadito che l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività è rilevabile d'ufficio e non sanabile per costituzione dell'appellato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte non ne ha ravvisato violazione utile a fondare l'accoglimento, ritenendo infondata la censura sulla prova della data di pubblicazione/deposito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte non ha accolto la doglianza sulla valutazione delle risultanze documentali.

  • art. 133 c.p.c.

    La Corte ha escluso che la decisione impugnata fosse nulla, chiarendo che la data apposta in calce alla sentenza di primo grado valeva come attestazione del deposito/pubblicazione.

  • art. 101 c.p.c.

    Non sussiste nullità quando il rilievo officioso riguarda una questione di diritto o processuale, come la tempestività dell'impugnazione, perché su tali questioni il contraddittorio è ex ante garantito.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato in relazione alla contestazione della documentazione prodotta; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura alla luce dell'attestazione del cancelliere.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme al CAD; la Corte non ha ravvisato elementi idonei a superare l'accertamento sulla data di deposito/pubblicazione.

  • art. 23, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha reputato non decisivo il richiamo normativo rispetto alla questione della data risultante in sentenza.

  • art. 23-quater d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non lo ha ritenuto idoneo a mutare l'esito sul punto della tempestività dell'appello.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di censura per violazione di legge nei primi tre motivi, tutti ritenuti infondati.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Usato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso la fondatezza della censura.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio e per la proposta di manifesta infondatezza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come base del contributo unificato ulteriormente dovuto, nei limiti in cui sia dovuto.

Massime di principio

  • Quando in calce alla sentenza di primo grado risulta un'unica data di deposito, attestata dal cancelliere, tale attestazione fa fede fino a querela di falso e non può essere superata da deduzioni sulla successiva iscrizione nel registro cronologico o sulla data di comunicazione alle parti.
  • La regola sulla possibile scissione tra deposito e pubblicazione della sentenza opera solo se il provvedimento rechi due distinte date; in difetto, il momento di venuta ad esistenza della sentenza coincide con la data unica attestata in calce.
  • La questione della tempestività dell'impugnazione è questione processuale di diritto rilevabile d'ufficio; per essa non è necessario un previo contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c., perché le parti sono già in condizione di difendersi ex ante.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza di termini perentori è espressione di interessi indisponibili, è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla costituzione della controparte.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per sovvertire un accertamento fondato su un dato documentale dotato di fede privilegiata, salvo il diverso rimedio della querela di falso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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