Cassazione Civile, Ordinanza n. 29414/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (esattore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, proposta da una contribuente, di cartelle di pagamento e del conseguente provvedimento di iscrizione ipotecaria, deducendone la mancata notificazione. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello, invece, il giudice tributario regionale ha ritenuto regolarmente notificate le cartelle e ha riformato la decisione. In Cassazione la ricorrente ha articolato quattro censure: (1) violazione dell’onere della prova e norme sulla notificazione e sulla produzione dei titoli, sostenendo l’inesistenza o nullità delle notifiche e la mancata esibizione degli originali; (2) violazione delle norme sull’iscrizione ipotecaria, perché non preceduta da notifica delle cartelle e degli avvisi di mora; (3) inutilizzabilità della documentazione prodotta in copia per difetto di efficacia probatoria; (4) prescrizione e decadenza della riscossione a mezzo ruolo. L’intimata ha resistito chiedendo il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull’onere della prova, osservando che il giudice d’appello aveva accertato positivamente la ritualità delle notifiche sulla base della documentazione acquisita. Ha inoltre rilevato che la doglianza sulla mancata esibizione degli originali e sul disconoscimento delle copie era inammissibile per difetto di autosufficienza e per novità della questione, non essendo indicato dove e come tale eccezione fosse stata sollevata nei gradi di merito. È stato poi escluso che l’iscrizione ipotecaria fosse illegittima, poiché risultava preceduta dalla notifica delle cartelle e, per il regime temporale applicabile, non era richiesta una specifica comunicazione prodromica. Anche la censura su prescrizione e decadenza è stata ritenuta inammissibile/infondata per carenza di specificità e autosufficienza, mancando l’indicazione del titolo sottostante alle singole cartelle e del momento di maturazione del termine; inoltre, una volta accertata la validità delle notifiche, non potevano essere esaminate decadenze o prescrizioni anteriori a tali notifiche. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione dell’onere della prova è esclusa quando il giudice di merito abbia già raggiunto la prova del fatto controverso, nel caso la rituale notificazione delle cartelle.
Richiamato in relazione alla notificazione delle cartelle di pagamento; la Corte considera regolare la notifica sulla base della documentazione prodotta.
art. 57, comma 2, D.P.R. 602/1973
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulle notifiche, ma non accolto dalla Corte.
art. 37, comma 27, D.L. 223/2007
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione e riscossione, senza rilievo decisivo nella decisione.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate in tema di notificazione.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla notificazione.
art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa illegittimità dell’ipoteca; la Corte esclude il vizio perché le cartelle risultavano notificate.
L’iscrizione ipotecaria è ritenuta legittima perché, una volta notificate le cartelle e decorso il termine previsto, l’ipoteca può essere iscritta senza la comunicazione prodromica indicata dalla ricorrente.
Le copie fotografiche o fotostatiche fanno prova come l’originale se non specificamente disconosciute; il giudice, peraltro, non è vincolato a prescindere al disconoscimento e può valutarne l’efficacia rappresentativa.
Richiamati per affermare che il mancato disconoscimento della conformità della copia all’originale attribuisce efficacia probatoria alla copia stessa.
La censura è inammissibile se non autosufficiente, cioè se non indica con precisione dove la questione sia stata proposta nei gradi di merito e quali atti la supportino.
Richiamato dalla ricorrente sulla dedotta prescrizione/decadenza della riscossione a mezzo ruolo.
Richiamato dalla ricorrente sulla dedotta prescrizione/decadenza della riscossione a mezzo ruolo.
Richiamato dalla ricorrente, ma non è fatto oggetto di accoglimento della censura.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione della violazione dell’onere della prova non è fondata quando il giudice di merito abbia già accertato positivamente il fatto controverso sulla base del materiale istruttorio acquisito; l’errore ex art. 2697 c.c. presuppone, invece, un vero mancato accertamento del fatto con conseguente riparto del rischio probatorio.
- Chi contesta per la prima volta in Cassazione la conformità all’originale di copie documentali deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando specificamente dove la contestazione o il disconoscimento sia stata tempestivamente formulata nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile per novità.
- Le copie fotografiche o fotostatiche di documenti, se non specificamente disconosciute, hanno efficacia probatoria equiparabile all’originale; inoltre il giudice conserva comunque il potere di valutarne autonomamente l’attendibilità e la capacità rappresentativa.
- L’iscrizione ipotecaria a tutela del credito iscritto a ruolo presuppone la regolare notificazione delle cartelle e il decorso del termine previsto dalla disciplina applicabile; in presenza di notifiche rituali, non può essere negata la legittimità dell’ipoteca sulla sola base della mancata comunicazione prodromica invocata dalla parte.
- Le eccezioni di prescrizione e decadenza devono essere dedotte in modo specifico e autosufficiente, indicando il titolo del singolo credito, il dies a quo rilevante e il momento di maturazione del termine; in mancanza, la Corte non può verificare se si tratti di questione già devoluta ai giudici di merito o di motivo nuovo.
- Una volta accertata la rituale notificazione delle cartelle, non possono essere utilmente prospettate decadenze o prescrizioni maturate anteriormente alla notifica se non risulta proposta una tempestiva e rituale impugnazione dell’atto impositivo.
- rami
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