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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25157/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasceva dall’impugnazione, da parte di un socio coobbligato in solido di una società in nome collettivo, di otto cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche, IRPEF e IRAP per varie annualità. In primo grado il contribuente aveva ottenuto accoglimento della propria opposizione, fondata sia su vizi propri delle cartelle sia sulla dedotta inesistenza dei crediti erariali. In appello, l’Agenzia delle entrate e il concessionario della riscossione avevano ottenuto riforma della decisione. In cassazione il contribuente articolava tre motivi: 1) denunciava la mancata pronuncia sull’eccezione di inesistenza della notifica dell’appello di Equitalia, perché effettuata tramite operatore di posta privata e non tramite il fornitore del servizio postale universale; 2) deduceva la violazione delle norme sul litisconsorzio e sul processo tributario, lamentando che l’appello dell’Agenzia non fosse stato notificato al concessionario della riscossione, asseritamente litisconsorte necessario; 3) denunciava omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe trascurato il profilo della mancata prova della notifica delle cartelle e dei ruoli e, conseguentemente, l’inesistenza degli atti impugnati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la notifica dell’appello eseguita tramite posta privata, nel regime normativo applicabile, non era inesistente ma al più nulla, e che tale nullità era sanata dal raggiungimento dello scopo, poiché il destinatario aveva partecipato al giudizio di appello. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché il ricorrente non aveva interesse a dolersi dell’omessa notifica dell’appello dell’ufficio al concessionario e, comunque, il giudizio di appello si era svolto nel contraddittorio di tutte le parti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché non censurava un omesso esame di un fatto storico decisivo nei termini richiesti dall’art. 360, n. 5, c.p.c., ma riproponeva in sostanza una questione di diritto sulla nullità della notifica delle cartelle, già esaminata e disattesa dalla CTR. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di attività difensiva delle parti vittoriose; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel regime successivo alla liberalizzazione del settore postale, la notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo non è inesistente, ma nulla; la nullità è sanabile se l’atto raggiunge il suo scopo, in particolare mediante la costituzione del destinatario.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia trascurato un fatto storico, principale o secondario, decisivo e specificamente individuato; non è configurabile quando il ricorrente si limiti a contestare la valutazione delle prove o a riproporre una questione di diritto già esaminata.
  • Nel processo tributario, la censura relativa alla mancata notificazione dell’appello a un soggetto asseritamente litisconsorte non è utile se il ricorrente non dimostra un concreto interesse a dolersene e se, comunque, il giudizio si è svolto nel contraddittorio delle parti effettivamente coinvolte.
  • L’omessa considerazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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