Cassazione Civile, Ordinanza n. 25157/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasceva dall’impugnazione, da parte di un socio coobbligato in solido di una società in nome collettivo, di otto cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche, IRPEF e IRAP per varie annualità. In primo grado il contribuente aveva ottenuto accoglimento della propria opposizione, fondata sia su vizi propri delle cartelle sia sulla dedotta inesistenza dei crediti erariali. In appello, l’Agenzia delle entrate e il concessionario della riscossione avevano ottenuto riforma della decisione. In cassazione il contribuente articolava tre motivi: 1) denunciava la mancata pronuncia sull’eccezione di inesistenza della notifica dell’appello di Equitalia, perché effettuata tramite operatore di posta privata e non tramite il fornitore del servizio postale universale; 2) deduceva la violazione delle norme sul litisconsorzio e sul processo tributario, lamentando che l’appello dell’Agenzia non fosse stato notificato al concessionario della riscossione, asseritamente litisconsorte necessario; 3) denunciava omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe trascurato il profilo della mancata prova della notifica delle cartelle e dei ruoli e, conseguentemente, l’inesistenza degli atti impugnati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la notifica dell’appello eseguita tramite posta privata, nel regime normativo applicabile, non era inesistente ma al più nulla, e che tale nullità era sanata dal raggiungimento dello scopo, poiché il destinatario aveva partecipato al giudizio di appello. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché il ricorrente non aveva interesse a dolersi dell’omessa notifica dell’appello dell’ufficio al concessionario e, comunque, il giudizio di appello si era svolto nel contraddittorio di tutte le parti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché non censurava un omesso esame di un fatto storico decisivo nei termini richiesti dall’art. 360, n. 5, c.p.c., ma riproponeva in sostanza una questione di diritto sulla nullità della notifica delle cartelle, già esaminata e disattesa dalla CTR. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di attività difensiva delle parti vittoriose; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, ultima parte
richiamato per l’atto di costituzione dell’Agenzia in cassazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge relative alla notificazione degli atti e al litisconsorzio
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla semplice riproposizione di questioni giuridiche o alla critica del materiale istruttorio
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua deduzione e la sua decisività
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione agli oneri di deposito e specificazione del ricorso per cassazione
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio nei confronti del litisconsorte
richiamato dal ricorrente tra le norme sulla notificazione
richiamato dal ricorrente tra le norme sulla notificazione a mezzo posta
richiamato nel motivo sulla notificazione, senza che la Corte ne ravvisasse rilevanza decisiva
richiamato per sostenere la distinzione tra servizio postale universale e operatori privati
richiamato per la disciplina degli operatori postali abilitati
artt. 1 e 4, d.lgs. 261/1999 come modificato dal d.lgs. 58/2011
richiamati in relazione alla possibilità per gli operatori postali di notificare atti giudiziari nel quadro normativo europeo
artt. 4 e 5, direttiva 97/67/CE
richiamati nel motivo, ma la Corte li considera nel quadro della disciplina liberalizzata dei servizi postali
art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992
richiamato per il processo tributario e le notificazioni degli atti
art. 20, comma 1 e comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato per la disciplina del ricorso e delle notificazioni nel processo tributario
art. 22, comma 1, comma 2 e comma 3, d.lgs. 546/1992
richiamato per le modalità processuali nel giudizio tributario
richiamato nel motivo di ricorso per la disciplina del processo tributario
richiamato nel motivo di ricorso in tema di parti processuali nel giudizio tributario
art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato per le modalità di proposizione/notifica dell’appello nel processo tributario
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato nel motivo di ricorso per il rinvio alle norme del processo civile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato
art. 299, Sez. U., Cass. 10/01/2020, n. 299
enunciato il principio per cui la notifica eseguita da operatore di posta privata senza titolo abilitativo, nel periodo considerato, è nulla e non inesistente
Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053
richiamata per delimitare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nel regime successivo alla liberalizzazione del settore postale, la notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo non è inesistente, ma nulla; la nullità è sanabile se l’atto raggiunge il suo scopo, in particolare mediante la costituzione del destinatario.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia trascurato un fatto storico, principale o secondario, decisivo e specificamente individuato; non è configurabile quando il ricorrente si limiti a contestare la valutazione delle prove o a riproporre una questione di diritto già esaminata.
- Nel processo tributario, la censura relativa alla mancata notificazione dell’appello a un soggetto asseritamente litisconsorte non è utile se il ricorrente non dimostra un concreto interesse a dolersene e se, comunque, il giudizio si è svolto nel contraddittorio delle parti effettivamente coinvolte.
- L’omessa considerazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
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