Cassazione Civile, Ordinanza n. 31906/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un incarico professionale conferito a un avvocato per proporre opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della società conduttrice per canoni di locazione. L’opposizione sarebbe stata proposta tardivamente. La società ha quindi agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per l’inadempimento professionale. In appello, la domanda è stata rigettata perché il giudice territoriale ha ritenuto che, anche se l’opposizione fosse stata tempestiva, sarebbe comunque verosimilmente stata respinta, poiché il recesso della società dal contratto di locazione era stato considerato privo di gravi motivi e quindi inefficace, con conseguente persistenza dell’obbligo di pagare i canoni. Nel ricorso per cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente sulla qualificazione del recesso dal contratto di locazione; 2) violazione dell’art. 27, comma 8, l. n. 392/1978 e degli artt. 1418 e 1441 c.c., sostenendo che il recesso sarebbe stato valido ed efficace e che la sua eventuale invalidità non avrebbe potuto essere affermata in sede monitoria; 3) violazione della medesima norma sulla base dell’assunto che i gravi motivi a fondamento del recesso risultassero, in concreto, provati e che il giudice di merito avesse errato nella valutazione delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che non esiste un autonomo onere motivazionale del giudice di merito sulla scelta interpretativa delle norme applicate, poiché l’eventuale errore attiene semmai alla violazione di legge e non alla motivazione. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che il recesso del conduttore dal contratto di locazione, pur ricettizio ed efficace al momento della conoscenza da parte del destinatario, resta sottoposto alla condicio iuris della sussistenza dei gravi motivi: se l’azione di accertamento proposta dal locatore ne evidenzia l’insussistenza, il recesso si risolve ex tunc. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, perché la censura mirava in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale, qui non validamente dedotto. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascuna parte controricorrente, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancanza di una motivazione solo apparente può determinare nullità della sentenza, ma nel caso concreto la censura è stata ritenuta infondata perché investiva in realtà una questione di diritto.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. a fondamento della doglianza di motivazione apparente, ma non ritenuto violato.
Usato come parametro per denunciare la nullità della sentenza, senza esito favorevole per la ricorrente.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge è il mezzo corretto per contestare l’interpretazione delle norme, non la motivazione in sé.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto all’omesso esame di fatti decisivi, profilo non correttamente e utilmente dedotto nel caso concreto.
La Corte di legittimità può integrare e correggere la motivazione quando la decisione sia comunque conforme a diritto.
art. 27, comma 8, l. n. 392/1978
Il recesso del conduttore per gravi motivi è qualificato come negozio unilaterale ricettizio sottoposto alla condicio iuris risolutiva della sussistenza dei gravi motivi addotti.
Richiamato per sostenere l’asserita invalidità del recesso, ma la Corte ha escluso che il problema si ponesse in termini di nullità dell’atto.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della validità ed efficacia del recesso.
art. 13 d.p.r. n. 115/2002, comma 1-quater
Applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che in realtà investe la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove non può essere veicolata come violazione di legge, ma solo nei limiti del vizio motivazionale consentito dall’art. 360 n. 5 c.p.c.
- Quando la decisione di merito è comunque conforme a diritto, l’eventuale insufficienza della motivazione su una questione di diritto è irrilevante in cassazione, potendo la Corte correggere o integrare la motivazione ex art. 384 c.p.c.
- Il recesso del conduttore dal contratto di locazione per gravi motivi ha natura di negozio unilaterale ricettizio, efficace al momento della conoscenza da parte del destinatario, ma subordinato alla condizione giuridica risolutiva della effettiva sussistenza dei gravi motivi.
- Se, in un giudizio di accertamento, viene esclusa la sussistenza dei gravi motivi a fondamento del recesso, l’atto di recesso è travolto con efficacia ex tunc, con conseguente persistenza degli obblighi contrattuali originari.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle circostanze di fatto o delle prove per sostituire una diversa lettura a quella adottata dal giudice di merito.
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