Cassazione Civile, Ordinanza n. 31092/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva proposto ricorso ex art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 per ottenere dal Tribunale la liquidazione dei compensi professionali maturati per l'attività svolta in favore di due clienti in sei giudizi civili. I clienti avevano eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo la competenza della Corte d'Appello di Genova. Il Tribunale aveva rigettato l'eccezione, affermando la propria competenza territoriale in base al foro inderogabile del consumatore ex art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206/2005. I clienti hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, deducendo un motivo relativo alla competenza; il professionista ha resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del regolamento di competenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale, che aveva disatteso l'eccezione di incompetenza e disposto la prosecuzione del giudizio, non fosse impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., perché non risultava preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dall'invito alle parti a precisare le conclusioni di merito, né conteneva una manifestazione inequivoca e definitiva della volontà del giudice di statuire in modo irretrattabile sulla competenza. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma processuale richiamata come base del ricorso per la liquidazione dei compensi professionali
il regolamento di competenza è esperibile solo contro provvedimenti aventi natura decisoria sulla competenza; non lo è contro un provvedimento che si limiti a respingere l'eccezione e a disporre la prosecuzione del giudizio, se non vi è chiara definitività
richiamato per individuare il momento in cui la questione può assumere carattere decisorio e non più meramente interlocutorio
richiamato in relazione al regime delle ordinanze e alla loro eventuale revocabilità/non definitività
art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005
richiamato dal Tribunale quale fondamento del foro inderogabile del consumatore, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
prevede, in caso di rigetto/inammissibilità, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto sul contributo unificato
Massime di principio
- Il provvedimento che respinge un'eccezione di incompetenza e dispone la prosecuzione del giudizio non è normalmente impugnabile con regolamento di competenza, se non è stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dall'invito alle parti a precisare le conclusioni di merito.
- Affinché un'ordinanza sulla competenza sia impugnabile come decisione definitiva, occorre che dal contenuto del provvedimento emerga in modo inequivoco e oggettivo la volontà del giudice di esprimere una statuizione non più discutibile sulla competenza.
- La mera affermazione della competenza del giudice, compiuta in fase interlocutoria e con espressa riserva o limitazione 'allo stato', non integra una pronuncia decisoria idonea a fondare il regolamento di competenza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e può essere gravata dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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