Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18805/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha presentato un atto di aggiornamento della rendita catastale dell'immobile sito in Prato (folio 80, part. 27, sub. 525) ai sensi dell'art. 1, commi 21 e 22, legge n. 208/2015, chiedendo la rideterminazione della rendita da €7.296,00 a €3.868,00. L'Agenzia ha invece notificato un avviso di accertamento fissando la rendita in €6.530,00. Il contribuente ha impugnato l'avviso: i giudici di merito hanno rigettato il ricorso ritenendo che la procedura di aggiornamento prevista dalla legge 208/2015 consente ai titolari degli immobili D ed E solo di adeguare la rendita escludendo gli elementi impiantistici non più soggetti a stima (ad es. macchinari non imbullonati), e che la ricorrente non aveva né affermato né provato la presenza degli "imbullonati" nell'immobile né indicato puntualmente gli elementi da escludere; inoltre non aveva dimostrato l'errore della stima dell'Ufficio. In cassazione sono state denunciate violazioni di legge e omessa valutazione della perizia di parte; la Corte ha ritenuto parte delle doglianze inammissibili (anche per la regola della "doppia conforme") e, sul merito, infondate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'atto di aggiornamento catastale ex art. 1, commi 21-22, legge n. 208/2015 può essere presentato dagli intestatari catastali degli immobili dei gruppi D ed E unicamente per adeguare la rendita ai nuovi criteri di stima, in particolare per escludere componenti impiantistiche non più oggetto di stima; il contribuente ha l'onere di indicare i componenti produttivi da non ricomprendere nella rideterminazione e di provarne la presenza/quantificazione. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati altri motivi (tra cui la dedotta omissione di valutazione della perizia di parte, la presunta violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. e la richiesta di sindacare la stima dell'Ufficio). Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; menzionata inoltre la sussistenza dei presupposti per il versamento ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • legge n. 208 del 2015, art. 1 commi 21 e 22

    L'atto di aggiornamento può essere presentato dagli intestatari catastali degli immobili dei gruppi D ed E esclusivamente per adeguare la rendita ai nuovi criteri, con particolare riguardo all'esclusione degli elementi impiantistici (macchinari, congegni, attrezzature) non soggetti a stima catastale

  • decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, art. 4

    Riferimento al regolamento catastale che disciplina le modalità dell'atto di aggiornamento; la normativa regolamentare si applica nei limiti della finalità di adeguamento indicata dalla legge 208/2015

  • r.d.l. n. 652 del 1939, art. 17

    Richiamato per il principio storico secondo cui la determinazione della rendita degli opifici avviene tramite stima diretta; la legge 208/2015 integra e limita tale campo rispetto al passato

  • r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10

    Richiamato in combinato disposto per l'ambito di applicazione della stima diretta degli opifici e delle unità singolari non raggruppabili

  • d.P.R. n. 917 del 1986, art. 37

    Norma tributaria richiamata a supporto del quadro normativo catastale/fiscale; utilizzata in combinazione con le norme catastali per la valutazione della rendita

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8

    Richiamata nel contesto delle norme catastali storiche relative alla valutazione immobiliare e agli elementi da considerare nella rendita

  • codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione), artt. 112, 115, 132, art. 348-ter

    Art. 360: i motivi devono essere fondati e rispettare i limiti di ammissibilità; in particolare il motivo n.5 è inammissibile in caso di doppia conforme se non si indicano ragioni di fatto differenti. Art. 112 e 115: il giudice deve basare la decisione su prove dedotte e fatti pacifici, ma non è tenuto a motivare su ogni singola prova o confutare perizia di parte. Art. 132: la motivazione deve esporre elementi essenziali del convincimento. Art. 348-ter: disciplina la "doppia conforme" e l'ammissibilità del motivo per omesso esame di fatto

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater

    Norma citata in relazione agli adempimenti e ai versamenti connessi alle spese processuali e agli oneri di soccombenza; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione

Massime di principio

  • L'atto di aggiornamento ex art. 1, commi 21-22, legge n. 208/2015 serve principalmente a escludere dalla stima catastale componenti impiantistiche non più rilevabili (es. macchinari non soggetti a stima); non è uno strumento generale per chiedere la revisione della rendita per ragioni diverse.
  • Il contribuente che invoca l'aggiornamento ha l'onere di indicare precisamente quali componenti devono essere scorporati dalla rendita e di fornire elementi di prova concreti (per esempio prove della presenza di macchinari imbullonati o della loro esclusione dalla stima).
  • La mera produzione di una perizia di parte o di una valutazione tecnica stragiudiziale non vincola il giudice: tale perizia è una allegazione tecnica che il giudice di merito può ritenere irrilevante senza l'obbligo di confutazione dettagliata, purché esponga chiaramente le ragioni del proprio convincimento.
  • In presenza di decisioni "doppia conforme" (stesso esito in primo grado e in appello), il ricorso per cassazione per omesso esame di fatto (art. 360 n.5) è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono differenti.
  • La Cassazione non può essere utilizzata per chiedere una nuova valutazione di merito sulla correttezza quantitativa della stima dell'Ufficio: i censimenti sulla attendibilità della stima e sulla scelta dei prezzari rientrano nella valutazione di merito del giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.