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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23412/2025 del 17/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto sosteneva di essere stato illegittimamente indicato, da una pattuglia dei Carabinieri, come conducente di un'autovettura nonostante fosse invece trasportato. A suo dire, da tale contestazione era derivata una sequenza di conseguenze pregiudizievoli: un procedimento penale poi definito con non luogo a procedere per sopravvenuta depenalizzazione, un'ordinanza prefettizia per sanzione amministrativa poi archiviata, spese legali e perdita di reddito per l'impossibilità di svolgere l'attività di autotrasportatore. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione di prescrizione limitatamente a uno dei convenuti e rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione, ritenendo non interruttivi né l'opposizione amministrativa alla sanzione né la querela e la costituzione di parte civile in un diverso procedimento penale, e confermando nel merito che le prove non smentivano il verbale dei militari e che l'errore nell'identificazione del conducente era scusabile. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere dalla contestazione del 14 luglio 1998 ma solo dalla definizione del procedimento amministrativo; 2) violazione dell'art. 47 d.P.R. 445/2000, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 167 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse svalutato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di un terzo e ignorato la non contestazione; 3) vizio motivazionale, censurando il giudizio di scusabilità dell'errore percettivo dei militari e la ricostruzione dei fatti di tempo e luogo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, la nullità della notifica al Ministero della Difesa perché eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, ma ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio perché il ricorso era in parte inammissibile e in parte infondato. Nel merito: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la censura sul dies a quo della prescrizione contrastava con il giudicato formatosi sulla decorrenza fissata al 14 luglio 1998 e, comunque, la Corte ha ribadito che né l'opposizione alla sanzione amministrativa né l'azione civile nel processo penale per ingiuria potevano interrompere la prescrizione del diverso diritto risarcitorio azionato; il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile, perché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non ha valore di prova piena nel giudizio civile ed era stata, comunque, contestata dai convenuti, mentre il motivo non si confrontava adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato secondo la vecchia nozione di vizio motivazionale e perché mirava in sostanza a un riesame del merito, non consentito in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 218, comma 6, cod. strada

    richiamato solo come norma oggetto della contestazione amministrativa e del successivo contenzioso risarcitorio

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere esercitato; nel caso concreto il dies a quo è stato ricondotto al fatto dannoso contestato del 14 luglio 1998

  • art. 2947, comma 1, c.c.

    applicato per ritenere che il termine quinquennale di prescrizione del risarcimento fosse decorso senza efficaci atti interruttivi tempestivi

  • art. 47 d.P.R. 445/2000

    la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non ha, di per sé, valore di prova piena nel processo civile e resta valutabile come indizio in relazione agli altri elementi acquisiti

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera solo se la controparte non contesta specificamente il fatto; ove vi sia contestazione, il giudice deve valutare comparativamente dichiarazione e difese

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla contestazione dei fatti, senza che la Corte ne abbia tratto una autonoma regula iuris decisiva

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    titolo del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; non è ammesso il riesame del merito o la mera critica alla sufficienza della motivazione

  • art. 331 c.p.c.

    l'integrazione del contraddittorio è stata ritenuta superflua per economia processuale, dato l'esito inevitabile del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 11, comma 1, r.d. 1611/1933

    la notifica alla difesa erariale deve essere eseguita presso l'Avvocatura generale dello Stato e non presso quella distrettuale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da illecito decorre, ai fini della prescrizione, dal momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere; una contestazione o un procedimento amministrativo riguardante una sanzione diversa non interrompono automaticamente la prescrizione di una pretesa risarcitoria se non vi è identità del diritto azionato e del fatto costitutivo.
  • L'atto interruttivo della prescrizione deve essere riferito al medesimo diritto fatto valere: iniziative difensive o processuali in procedimenti diversi possono essere irrilevanti se concernono oggetti e titoli differenti, anche quando vi sia una parziale coincidenza soggettiva.
  • La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non costituisce prova piena nel processo civile; il giudice deve valutarla insieme agli altri elementi probatori e, se la controparte contesta il fatto, occorre apprezzare il grado di specificità della contestazione e la tenuta complessiva del compendio istruttorio.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che si limiti a chiedere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., nella formulazione vigente, riguarda solo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non consente di censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione né di ottenere un terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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