Cassazione Civile, Ordinanza n. 23426/2025 del 17/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
Nel contesto di una procedura espropriativa per la realizzazione di un'opera pubblica, erano stati emessi provvedimenti di occupazione d'urgenza e successivi decreti di espropriazione su terreni di proprietà dei ricorrenti. In un primo giudizio ex art. 702-bis c.p.c. essi avevano chiesto la determinazione della "giusta indennità" in relazione ai propri fondi; la Corte d'appello aveva liquidato l'indennità ritenendo che la domanda e la stima tecnica coinvolgessero anche le poste relative all'occupazione di urgenza. Successivamente i proprietari avevano rivolto al collegio tecnico una nuova istanza per ottenere la determinazione dell'indennizzo da occupazione d'urgenza ex art. 22-bis d.P.R. 327/2001, ma il collegio aveva rifiutato di provvedere perché la questione risultava già decisa. I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato improcedibile la domanda, sostenendo con due motivi che: 1) la precedente ordinanza non avrebbe coperto con giudicato la domanda di indennità da occupazione di urgenza, perché la Corte avrebbe interpretato erroneamente il giudicato esterno e la domanda originaria; 2) la mancata pronuncia su tale voce non avrebbe potuto impedirne la riproposizione in separato giudizio, poiché la precedente decisione avrebbe riguardato solo l'indennità di esproprio e non anche l'indennità di occupazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che l'indennità da occupazione temporanea/di urgenza è autonoma rispetto all'indennità di espropriazione, ma che nel caso concreto la precedente domanda proposta nel giudizio del 2016 comprendeva anche la liquidazione delle indennità di occupazione ex art. 22-bis e art. 49 d.P.R. 327/2001. Di conseguenza, l'ordinanza della Corte d'appello n. 1290/2018 aveva deciso sull'intera domanda indennitaria e il relativo giudicato impediva una nuova richiesta al collegio tecnico. La Corte ha inoltre affermato che l'interpretazione del giudicato esterno può essere compiuta anche mediante elementi extratestuali ritualmente acquisiti, non solo sulla base del solo dispositivo o della sola motivazione.
Norme richiamate
art. 22-bis d.P.R. n. 327 del 2001
L'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio comporta un autonomo indennizzo, distinto da quello di espropriazione, ma determinabile nel procedimento di stima richiamato dalla norma.
art. 49 d.P.R. n. 327 del 2001
L'indennità per occupazione temporanea di aree non espropriate e poi restituite è distinta dall'indennità di occupazione d'urgenza ex art. 22-bis e, nel caso concreto, non era oggetto del procedimento tecnico richiamato dall'art. 21.
art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001
La stima del collegio tecnico nominato ai sensi della norma può riguardare, oltre all'indennità di esproprio, anche l'indennità di occupazione d'urgenza finalizzata all'esproprio.
art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato come base della determinazione dell'indennità di esproprio definitivo per aree edificabili.
art. 40 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato come base della determinazione dell'indennità di esproprio definitivo per aree non edificabili.
art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001
È richiamato il termine di decadenza per far valere separatamente l'indennità di occupazione temporanea.
Il giudicato esterno, una volta formato, preclude la riproposizione della medesima domanda tra le stesse parti.
Richiamato per il passaggio in giudicato della precedente ordinanza e la sua efficacia preclusiva.
La Corte ribadisce che l'interpretazione del giudicato va condotta secondo criteri propri dell'esegesi delle norme, non di quelli negoziali.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma non centrale nella ratio decidendi.
Costituiva il rito introduttivo del precedente giudizio di opposizione alla stima.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della riproponibilità della domanda; la Corte lo supera ritenendo invece operante il giudicato sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametrato alla dedotta violazione di legge per errata interpretazione del giudicato esterno.
art. 42 Cost.
Fondamento costituzionale dell'obbligazione indennitaria correlata alla compressione temporanea del godimento del bene.
Massime di principio
- L'indennità per occupazione temporanea o di urgenza è concettualmente autonoma rispetto all'indennità di espropriazione e, in astratto, può essere richiesta separatamente, purché nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla legge.
- Quando però la domanda già proposta nel giudizio di opposizione alla stima comprende, secondo una lettura complessiva degli atti, anche la voce relativa all'occupazione d'urgenza, la decisione che definisce quel giudizio copre anche tale poste e si forma giudicato preclusivo.
- L'interpretazione del giudicato esterno è una quaestio iuris: la Corte di cassazione può verificarne direttamente esistenza e portata esaminando gli atti processuali e gli elementi extratestuali ritualmente acquisiti, non limitandosi al solo testo del dispositivo.
- Per stabilire l'oggetto effettivo della domanda e del giudicato occorre leggere congiuntamente ricorso introduttivo, conclusioni, stime tecniche e consulenze prodotte, quando tali atti siano richiamati nel processo e concorrano a chiarire il petitum sostanziale.
- Se una precedente ordinanza ha già deciso sull'intera domanda indennitaria, la parte interessata deve impugnarla tempestivamente per evitare il passaggio in giudicato; non è consentito riaprire la questione mediante una nuova istanza al collegio tecnico o un separato giudizio sul medesimo oggetto.
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