Cassazione Civile, Ordinanza n. 23425/2025 del 17/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (genitore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio introdotto davanti al Tribunale di Como da una parte che aveva contratto matrimonio in Albania con il convenuto, dal quale erano nati figli minori. L'attrice ha riferito che il Tribunale albanese di Lushnje aveva pronunciato il divorzio, prevedendo a carico dell'ex marito una somma mensile per il mantenimento dei figli. Poiché tutti i soggetti coinvolti risultavano residenti in Italia, l'attrice ha chiesto la revisione delle condizioni economiche relative al mantenimento della prole, domandando la condanna del convenuto al pagamento di euro 400 mensili per ciascun figlio, oltre alla metà delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative. Il convenuto si è costituito eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice italiano. È stato quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione. Nel ricorso per regolamento la parte ricorrente ha sostenuto che dovesse trovare applicazione la Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973, in particolare l'art. 8, assumendo che la legge applicabile al divorzio regolasse anche le obbligazioni alimentari tra ex coniugi e la revisione delle relative decisioni, con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice albanese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano. Ha ritenuto non pertinente il richiamo alla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973, evidenziando sia che tale strumento non era più applicabile per effetto della modifica dell'art. 45 della l. n. 218/1995 operata dal d.lgs. n. 7/2017, sia che la Convenzione non disciplinava il riparto di giurisdizione ma solo la legge applicabile alle obbligazioni alimentari. La Corte ha quindi affermato che la giurisdizione in materia è regolata dal regolamento (CE) n. 4/2009, il cui art. 3 attribuisce competenza al giudice del luogo di residenza abituale del convenuto o del creditore. Poiché nel caso concreto sia il convenuto sia l'attrice, quale creditrice, erano residenti abitualmente in Italia, la giurisdizione è stata radicata davanti al giudice italiano. Le spese del regolamento di giurisdizione sono state rimesse al merito.
Norme richiamate
art. 8 Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973
non è pertinente al riparto di giurisdizione; disciplina la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
il suo richiamo alla Convenzione dell'Aja è stato sostituito dal rinvio al regolamento (CE) n. 4/2009
art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7
ha modificato l'art. 45 l. n. 218/1995 sostituendo il rinvio alla Convenzione dell'Aja con quello al regolamento (CE) n. 4/2009
regolamento (CE) n. 4/2009
regola la giurisdizione in materia di obbligazioni alimentari
art. 3 reg. (CE) n. 4/2009
prevede criteri alternativi di giurisdizione fondati sulla residenza abituale del convenuto o del creditore
art. 3, comma 2, l. n. 218/1995
il richiamo alla Convenzione di Bruxelles del 1968 va inteso in senso non ricettizio, comprendendo le successive modificazioni in vigore per l'Italia
Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
rileva, tramite il rinvio dell'art. 3, comma 2, l. n. 218/1995, anche nelle successive modificazioni in vigore per l'Italia
art. 5, n. 2, Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
conteneva originariamente criteri di collegamento oggi trasfusi nell'art. 3 del regolamento (CE) n. 4/2009
Massime di principio
- In materia di obbligazioni alimentari la giurisdizione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 4/2009, che opera con criteri di collegamento autonomi e non può essere sostituito dal diritto interno quando la materia ricade nel suo ambito.
- Il regolamento (CE) n. 4/2009 attribuisce la giurisdizione in via alternativa al giudice del luogo di residenza abituale del convenuto oppure del creditore alimentare.
- La residenza abituale di entrambe le parti in Italia è sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice italiano in una controversia relativa al mantenimento dei figli.
- La Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 non rileva ai fini del riparto di giurisdizione, poiché disciplina soltanto la legge applicabile alle obbligazioni alimentari.
- Nelle materie coperte dal regolamento europeo sulla giurisdizione alimentare non è consentito fare ricorso alle norme di competenza del diritto nazionale per derogare ai criteri europei.
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