Cassazione Civile, Ordinanza n. 23417/2025 del 17/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto convenzionale stipulato tra un ente locale e una società costituita per svolgere servizi di interesse comunale, cui era stato affidato il servizio di pulizia dei plessi scolastici secondo modalità, tempi e corrispettivi predeterminati. La società otteneva in primo grado, in via monitoria e poi in opposizione, il riconoscimento di un credito per oltre 2,4 milioni di euro, oltre interessi moratori, nei confronti dell'amministrazione scolastica statale, ritenuta subentrata nell'onere economico per i servizi ATA destinati alle scuole statali. In appello l'amministrazione contestava: il proprio difetto di legittimazione passiva; la prova del credito, assumendo insufficienti le fatture; l'utilizzabilità della consulenza tecnica svolta in altro giudizio; e il mancato riconoscimento della riduzione del 25% del corrispettivo per l'anno 2010 in base a una circolare ministeriale. La Corte d'appello respingeva i primi tre motivi e accoglieva il quarto, ritenendo legittima la decurtazione del 25% in applicazione della disciplina sui limiti di variazione del prezzo dell'appalto pubblico. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto proponibile in appello la questione della riduzione del 25%; e violazione dell'art. 11 r.d. 2440/1923 per avere equiparato la mera comunicazione della circolare a una valida riduzione concordata, nonostante il dissenso espresso dalla società nelle note prodotte in atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato in via preliminare che la notifica era stata eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, notifica nulla ma astrattamente rinnovabile; tuttavia ha ritenuto superflua la rinnovazione perché il ricorso era comunque inammissibile. Sul primo motivo ha osservato che la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva dato conto che il giudice di primo grado si era comunque espresso sulla questione e che nessuna eccezione di inammissibilità era stata proposta dall'appellante. Sul secondo motivo ha ritenuto che la ricorrente non avesse attaccato la ratio decidendi della Corte d'appello, limitandosi a riproporre argomenti di merito già esaminati, senza una critica specifica alla corretta applicazione del principio secondo cui l'Amministrazione, negli appalti pubblici, può disporre variazioni entro il limite di legge del quinto del prezzo, senza bisogno di apposita previsione contrattuale né di atto aggiuntivo. Nessuna statuizione sulle spese, perché le amministrazioni intimate erano rimaste soltanto intimate. È stato inoltre disposto l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
la censura che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata ed è meramente reiterativa delle difese già respinte è inammissibile
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso deve contenere una critica specifica della decisione impugnata; la mera riproposizione di argomentazioni già svolte integra inammissibilità
art. 11 r.d. n. 2440/1923
negli appalti pubblici l'Amministrazione può imporre variazioni entro il limite del quinto del prezzo, senza necessità di previsione contrattuale o di atto aggiuntivo, purché non siano introdotte modificazioni sostanziali della prestazione
art. 1661 c.c.
richiamato in via analogica quale disciplina degli aumenti o diminuzioni delle opere o forniture nell'appalto privato
artt. 175 e 127 c.p.c.
consentono di evitare rinnovazioni o formalità processuali inutili in ossequio al principio di ragionevole durata del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre le stesse argomentazioni già disattese in appello.
- La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una contestazione generica della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; occorre indicare specificamente l'errore di sussunzione o di interpretazione normativa.
- Nell'appalto pubblico, la facoltà della pubblica amministrazione di disporre aumenti o diminuzioni entro il limite legale del quinto del prezzo è regola generale, non subordinata a una clausola contrattuale espressa o a un atto aggiuntivo, purché non alteri la natura essenziale della prestazione.
- Se il ricorso risulta comunque inammissibile, la nullità della notifica al difensore dello Stato non impone la rinnovazione dell'atto quando ciò determinerebbe un inutile dispendio di attività processuale.
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