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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23416/2025 del 17/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Due coniugi, comproprietari di un fondo rustico oggetto di espropriazione, avevano ottenuto in appello la condanna del consorzio delegato alla procedura al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di varie somme a titolo di indennità di espropriazione, occupazione e ristoro dei pregiudizi subiti, con interessi legali. Poiché la sentenza era rimasta ineseguita, la parte privata aveva intimato l'adempimento e, ritenendo non conforme il prospetto di calcolo trasmesso dal consorzio, aveva promosso ricorso ex art. 612 c.p.c. per ottenere la determinazione delle modalità di esecuzione dell'obbligo. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto il ricorso ritenendo l'obbligo infungibile e affermando che il rimedio corretto fosse il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Il tribunale aveva poi respinto l'opposizione ex art. 617 c.p.c. La parte privata ha quindi agito davanti al TAR, che ha sollevato conflitto di giurisdizione ritenendo spettante la giurisdizione al giudice ordinario in sede esecutiva. La Corte di cassazione è stata chiamata a decidere se il conflitto fosse ammissibile e se il provvedimento del giudice dell'esecuzione integrasse una declinatoria di giurisdizione oppure un mero rigetto/inammissibilità del rimedio ex art. 612 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di giurisdizione sollevato dal TAR. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non avesse declinato la propria giurisdizione, ma avesse deciso sulla domanda proposta, negando i presupposti del rimedio ex art. 612 c.p.c. perché diretto a ottenere modalità esecutive di un obbligo qualificato come infungibile. La menzione del diverso rimedio dell'ottemperanza non mutava la natura del provvedimento, che restava un rigetto/inammissibilità per improponibilità del rimedio azionato, e non una pronuncia sulla giurisdizione. Di conseguenza, il conflitto proposto d'ufficio dal giudice amministrativo è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.c.

    Il rimedio è utilizzabile per la determinazione delle modalità di esecuzione di un comando giudiziale, ma qui è stato ritenuto inapplicabile perché l'obbligo dedotto era qualificato come infungibile; il diniego del rimedio non equivale a declinatoria di giurisdizione.

  • art. 617 c.p.c.

    È richiamato come mezzo di opposizione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, poi respinto dal tribunale.

  • art. 612 cod. proc. civ.

    Norma usata dalla Corte per chiarire che la domanda proposta era processualmente inammissibile rispetto al tipo di obbligo azionato.

  • art. 617 cod. proc. civ.

    Norma richiamata per qualificare l'opposizione proposta contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • La declinatoria di giurisdizione deve avere ad oggetto la domanda concretamente proposta, valutata in relazione al petitum sostanziale; non basta che il giudice indichi, per inciso, un diverso rimedio astrattamente esperibile dinanzi ad altro giudice.
  • Il rigetto di un ricorso esecutivo per inammissibilità del rimedio azionato non integra di per sé una pronuncia di difetto di giurisdizione, anche se il giudice osservi che la tutela corretta avrebbe dovuto essere richiesta con un diverso mezzo processuale.
  • Quando il giudice dell'esecuzione nega i presupposti dell'art. 612 c.p.c. perché l'obbligo dedotto è infungibile, la decisione resta un provvedimento sulla proponibilità/ammissibilità del rimedio e non una decisione sulla giurisdizione.
  • Il conflitto di giurisdizione è inammissibile se il provvedimento del giudice a quo non contiene una vera e propria declinatoria della giurisdizione, ma soltanto una statuizione di rito o di merito processuale sulla domanda introdotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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