Cassazione Civile, Ordinanza n. 37306/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente, proveniente dalla Nigeria, aveva chiesto in sede amministrativa il riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, della protezione sussidiaria e umanitaria, deducendo di aver lasciato il Paese d'origine per timore di essere ucciso dalla comunità Obahima, in relazione a una vicenda familiare connessa al rifiuto del padre di autorizzare la trivellazione di terreni di proprietà sui quali sarebbero stati individuati giacimenti petroliferi. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione al diniego della Commissione territoriale, e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione il richiedente articolava tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione delle norme del d.lgs. n. 251 del 2007 in tema di status di rifugiato, contestando la valutazione di non credibilità e di non circostanziazione del racconto, nonché il mancato riconoscimento dei riscontri nella situazione della Nigeria; 2) violazione delle norme del medesimo decreto in tema di protezione sussidiaria, assumendo che la Corte d'appello avesse omesso di riconoscere i relativi presupposti, anche alla luce della provenienza dalla Nigeria; 3) nullità della sentenza per travisamento dei fatti e violazione delle norme sulla protezione umanitaria, sostenendo la sussistenza di una condizione di vulnerabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi, formulati in modo generico e per due di essi senza neppure la chiara individuazione del paradigma ex art. 360 c.p.c., miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e degli accertamenti di fatto già compiuti dalla Corte d'appello, la quale aveva valutato il rischio Paese e la situazione complessiva della Nigeria sulla base di COI e di fonti internazionali autorevoli. Quanto alla protezione umanitaria, la censura è stata ritenuta del tutto generica e non individualizzata, senza allegazione di un effettivo percorso di integrazione in Italia; la Corte ha ribadito che l'inserimento sociale, da solo, non basta e che occorre una valutazione comparativa tra la situazione nel Paese d'origine e la condizione soggettiva del richiedente. Non essendovi svolgimento di difese effettive da parte del Ministero, non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere ricondotto a uno dei motivi tipici previsti dalla norma; censure generiche o non correttamente incardinate nel paradigma non consentono il controllo di legittimità.
d.lgs. n. 251 del 2007, artt. 1, 2, 3, 7, 8, 11
artt. 1, 2 comma 1 lett. a), e), f), 3, 7, 8, 11
Le censure relative allo status di rifugiato erano dirette a contestare la valutazione di non credibilità e la mancata ricorrenza dei presupposti del rifugio politico.
d.lgs. n. 251 del 2007, artt. 1, 2, 17
artt. 1, 2 comma 1 lett. h) e 17
Le norme richiamate attengono ai presupposti della protezione sussidiaria, che la Corte d'appello aveva escluso sulla base della situazione del Paese di origine.
d.lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3
È la base normativa invocata per la protezione umanitaria, censurata però in modo generico e privo di specifica allegazione della vulnerabilità.
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6
Norma richiamata per il permesso umanitario; la Corte ribadisce la necessità di una valutazione comparativa tra Paese d'origine e situazione personale del richiedente.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È richiamato per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e correttamente sussunte in uno dei motivi tipici di cui all'art. 360 c.p.c.; la doglianza che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del merito è inammissibile.
- La Corte di cassazione non può riesaminare autonomamente il fatto né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione логicamente coerente e basata su fonti informative attendibili.
- In materia di protezione internazionale, la critica alla valutazione di credibilità del racconto e al rischio paese non può essere meramente assertiva o generica, ma deve confrontarsi puntualmente con la motivazione e con le fonti utilizzate dal giudice di merito.
- La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa tra la situazione oggettiva del Paese di origine e la condizione soggettiva del richiedente, non essendo sufficiente il solo inserimento sociale in Italia se non accompagnato da una concreta vulnerabilità individuale.
- La deduzione della vulnerabilità ai fini del permesso umanitario deve essere specifica e individualizzata; l'omessa allegazione di elementi concreti impedisce l'accoglimento della censura.
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