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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27082/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (Comune)

La controversia

La società aveva versato ICI, ICIAP e TARSU/TIA per gli anni 1994-1997 e, in seguito agli eventi alluvionali del novembre 1994 in Piemonte e all’estensione delle agevolazioni previste per i terremotati della Sicilia orientale, riteneva di avere diritto alla restituzione del 90% delle somme pagate. Con istanze del 30 giugno e del 18 ottobre 2010 aveva chiesto il rimborso al Comune, che le aveva respinte eccependo la tardività rispetto al termine del 31 luglio 2007, la mancata prova dei presupposti dell’agevolazione e la sua inapplicabilità ai tributi locali. La Commissione tributaria provinciale di Alessandria aveva accolto il ricorso della società e riconosciuto un rimborso di euro 25.190,46; la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 447/2019 depositata il 9 aprile 2019, aveva rigettato l’appello del Comune e confermato la decisione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione della disciplina speciale, sostenendo che il termine del 31 luglio 2007 fosse perentorio anche per le istanze di rimborso e che la domanda del 2010 fosse decaduta; ha inoltre contestato che l’agevolazione potesse applicarsi senza una sua specifica previsione per i tributi locali; (2) violazione dell’art. 2033 c.c., per avere la CTR applicato la ripetizione dell’indebito e il termine prescrizionale ordinario anziché la disciplina tributaria speciale; (3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 2967 c.c., contestando la prova dei danni e dei requisiti quantitativi richiesti per l’agevolazione, nonché il valore attribuito alle perizie di parte. La contribuente non ha depositato controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo. Ha stabilito che il termine del 31 luglio 2007 previsto dalla disciplina speciale per i soggetti colpiti dall’alluvione del Piemonte del 1994 è decadenziale, perentorio e di ordine pubblico, e si applica sia alla regolarizzazione mediante pagamento del 10% sia alla richiesta di rimborso del 90% già versato. La domanda presentata nel 2010 era quindi tardiva e la pretesa non poteva essere recuperata facendo ricorso alla disciplina dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la sopravvenienza della giurisprudenza di legittimità nel corso della causa.

Norme richiamate

  • art. 3-quater d.l. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla l. 26 febbraio 2007, n. 17

    In tema di agevolazioni tributarie in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, la disciplina speciale di cui all'art. 4, comma 90, della l. n. 350 del 2003, come prorogata dall'art. 3-quater del d.l. n. 300 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 17 del 2007, configura il termine del 31 luglio 2007 per la presentazione delle domande quale termine decadenziale, perentorio e di ordine pubblico, applicabile tanto alle istanze di regolarizzazione mediante pagamento del 10 per cento del dovuto quanto alle domande di rimborso del 90 per cento delle somme già versate, sicché la pretesa restitutoria proposta oltre tale termine è definitivamente preclusa, trovando applicazione la disciplina speciale di decadenza, ed essendo escluso il ricorso al regime dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.

    La proroga legislativa ha fissato al 31 luglio 2007 un termine perentorio e decadenziale per tutte le domande relative all’agevolazione, comprese quelle di rimborso di somme già pagate; il termine è di ordine pubblico e la sua scadenza preclude definitivamente la pretesa.

  • art. 4, comma 90, l. 24 dicembre 2003, n. 350

    In tema di agevolazioni tributarie in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, la disciplina speciale di cui all'art. 4, comma 90, della l. n. 350 del 2003, come prorogata dall'art. 3-quater del d.l. n. 300 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 17 del 2007, configura il termine del 31 luglio 2007 per la presentazione delle domande quale termine decadenziale, perentorio e di ordine pubblico, applicabile tanto alle istanze di regolarizzazione mediante pagamento del 10 per cento del dovuto quanto alle domande di rimborso del 90 per cento delle somme già versate, sicché la pretesa restitutoria proposta oltre tale termine è definitivamente preclusa, trovando applicazione la disciplina speciale di decadenza, ed essendo escluso il ricorso al regime dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.

    La disciplina di regolarizzazione estesa agli alluvionati del Piemonte comprende tanto il pagamento agevolato quanto il rimborso delle somme già versate e assoggetta entrambe le modalità al medesimo termine decadenziale.

  • art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    In tema di agevolazioni tributarie in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, la disciplina speciale di cui all'art. 4, comma 90, della l. n. 350 del 2003, come prorogata dall'art. 3-quater del d.l. n. 300 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 17 del 2007, configura il termine del 31 luglio 2007 per la presentazione delle domande quale termine decadenziale, perentorio e di ordine pubblico, applicabile tanto alle istanze di regolarizzazione mediante pagamento del 10 per cento del dovuto quanto alle domande di rimborso del 90 per cento delle somme già versate, sicché la pretesa restitutoria proposta oltre tale termine è definitivamente preclusa, trovando applicazione la disciplina speciale di decadenza, ed essendo escluso il ricorso al regime dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.

    Il regime agevolativo richiamato dalla normativa speciale si applica in modo simmetrico a chi non ha ancora pagato e a chi ha già versato, ma in entrambi i casi la relativa domanda deve rispettare il termine decadenziale.

  • art. 2033 c.c.

    In tema di agevolazioni tributarie in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, la disciplina speciale di cui all'art. 4, comma 90, della l. n. 350 del 2003, come prorogata dall'art. 3-quater del d.l. n. 300 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 17 del 2007, configura il termine del 31 luglio 2007 per la presentazione delle domande quale termine decadenziale, perentorio e di ordine pubblico, applicabile tanto alle istanze di regolarizzazione mediante pagamento del 10 per cento del dovuto quanto alle domande di rimborso del 90 per cento delle somme già versate, sicché la pretesa restitutoria proposta oltre tale termine è definitivamente preclusa, trovando applicazione la disciplina speciale di decadenza, ed essendo escluso il ricorso al regime dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.

    La disciplina civilistica della ripetizione dell’indebito non consente di eludere il termine decadenziale previsto dalla disciplina speciale tributaria per la richiesta di rimborso.

  • art. 384 c.p.c.

    In ragione della fondatezza del primo motivo – assorbiti i residui – la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso originario del contribuente.

    Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito.

Massime di principio

  • Per le agevolazioni tributarie riconosciute ai soggetti colpiti da calamità naturali, il termine decadenziale previsto dalla disciplina speciale per presentare la domanda si applica sia a chi chiede di regolarizzare la propria posizione pagando la quota agevolata, sia a chi ha già pagato e domanda la restituzione della quota eccedente.
  • Quando la disciplina speciale stabilisce un termine perentorio per la domanda di rimborso, la pretesa tardiva è preclusa e non può essere recuperata invocando il termine di prescrizione ordinario della ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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