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Sentenza

Sentenza n. 2160/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 00141/2024.

Giustizia amministrativa202405797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva respinto il ricorso contro gli atti del procedimento autorizzatorio per la costruzione e l'esercizio di una discarica di rifiuti non pericolosi, inclusi PAUR, AIA, VIA e VINCA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo sei motivi d'appello. Primo: erronea esclusione dell'applicabilità dell'art. 9, comma 8-bis, l.r. FVG n. 3/2018, che avrebbe imposto un previo accordo con i Comuni interessati per un intervento alternativo al riassetto ambientale di una cava dismessa; il Comune ha inoltre lamentato difetto di motivazione e contrasto con la finalità di restituzione dell'area al pubblico. Secondo: illegittima concessione della deroga al criterio localizzativo relativo alle case sparse, asseritamente in assenza di una specifica domanda della società proponente. Terzo: erronea valutazione dei criteri localizzativi, poiché l'area della ex cava si sarebbe spontaneamente rinaturalizzata, non sarebbe più degradata e sarebbe ricompresa in zona agricola E6, soggetta al divieto urbanistico di nuove cave o discariche. Quarto: illegittimità della VINCA, per mancata considerazione dell'incidenza del progetto sulla ZSC Magredi di Firmano. Quinto: difetto di istruttoria in ordine all'impatto odorigeno e alle emissioni, poiché sarebbero stati utilizzati dati riferiti a una diversa discarica, nonché disparità rispetto a un'altra istruttoria relativa a una discarica in Cordenons. Sesto: travisamento della portata del programma Firmano Pulita, contrasto con gli obiettivi del Contratto di Fiume Natisone e mancata considerazione dell'inserimento di aree confinanti nell'inventario dei prati stabili naturali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha escluso che l'art. 9, comma 8-bis, l.r. FVG n. 3/2018 attribuisca al Comune un potere di veto nel procedimento PAUR: la disposizione riguarda l'attività estrattiva e soggetti diversi dal proponente della discarica, mentre il PAUR ex art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006 concentra nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi tutti gli assensi necessari e consente di superare i dissensi secondo le regole delle posizioni prevalenti e del silenzio-assenso. La deroga relativa al criterio delle case sparse risultava invece compresa nell'elenco dei titoli richiesti dalla proponente nell'ambito dell'istanza PAUR, come richiesto dall'art. 27-bis. È stata ritenuta corretta anche la valutazione dell'area come degradata: la conferenza di servizi aveva rilevato una bassa qualità percettiva del paesaggio e i CLIR ricomprendevano tra le aree degradate quelle trasformate da interventi antropici; l'area era quindi preferibile per la localizzazione dell'impianto, pur non essendo soggetta a un criterio escludente. La censura sulla VINCA è stata respinta perché lo studio aveva analizzato habitat, flora e fauna e aveva escluso interferenze con la ZSC Magredi di Firmano, distante 350 metri; il parere del servizio biodiversità e quello della Commissione VIA avevano ritenuto non pregiudicata l'integrità del sito. Anche l'istruttoria sull'impatto odorigeno è stata ritenuta adeguata: l'elaborato riguardava il sito di Murà e utilizzava dati della discarica di Mus soltanto come base predittiva, non essendo ancora realizzato l'impianto. Non era inoltre necessaria la valutazione di rischio prevista per le sottocategorie di discariche, non ricorrendo una fattispecie di cui all'art. 7-sexies d.lgs. n. 36/2003. Infine, il programma Firmano Pulita è stato ritenuto superato dal mutato quadro normativo e dai CLIR regionali del 2018, mentre il Contratto di Fiume Natisone non era ancora stato sottoscritto alla conclusione dell'istruttoria, essendo disponibile solo un documento di intenti. Il Comune appellante è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in complessivi 6.000 euro, oltre accessori, in favore della società e della Regione.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    La determinazione finale assunta dalla conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari.

    Il PAUR concentra in un'unica determinazione conclusiva della conferenza di servizi gli assensi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto; la conferenza può superare dissensi o silenzi secondo le regole proprie del modulo procedimentale.

  • art. 9, comma 8-bis, l.r. FVG 3/2018

    Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 scelgano di effettuare, in accordo con il Comune o i Comuni, [...] un intervento alternativo a quello di riassetto ambientale dei luoghi.

    La disposizione riguarda l'attività estrattiva e i soggetti individuati dai commi 1 e 2, non attribuisce al Comune un diritto di veto nel procedimento autorizzatorio per una discarica e non si applica al proponente estraneo a tali categorie.

  • artt. 14 ss. l. 241/1990

    La conferenza di servizi è un modulo di concentrazione e semplificazione decisionale fondato sulle posizioni prevalenti, con meccanismi di silenzio-assenso e superamento dei dissensi non adeguatamente motivati o non costruttivi.

  • art. 17 l.r. FVG 34/2017

    Le domande di deroga ai CLIR sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, in via telematica mediante il Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R.

    La domanda di deroga può risultare dall'elenco dei titoli e degli assensi richiesti nell'istanza PAUR, purché sia documentata negli atti del procedimento.

  • Allegato 1, punto 2.1, d.lgs. 36/2003

    Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico.

    La preferenza localizzativa per le aree degradate può essere riconosciuta sulla base della valutazione della qualità paesaggistica e percettiva dell'area, anche quando l'area non sia formalmente soggetta a un criterio localizzativo escludente.

  • art. 6, paragrafo 3, direttiva 92/43/CEE

    La valutazione di incidenza è necessaria quando vi sia una probabilità o un rischio che il piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato.

    La VINCA opera anche per progetti esterni al sito Natura 2000 quando, alla luce del principio di precauzione, non possa essere escluso sulla base di elementi obiettivi un pregiudizio significativo; la valutazione deve considerare caratteristiche ambientali specifiche e impatti cumulativi.

  • art. 6 d.P.R. 120/2003

    Disciplina nazionale della valutazione di incidenza attuativa dell'art. 6 della direttiva Habitat.

  • art. 15 l.r. FVG 34/2017

    L'idoneità o la non idoneità dell'area è valutata sulla base dei Criteri localizzativi, ai fini della realizzazione [...] dei progetti di nuovi impianti.

    Per un impianto non ancora realizzato, l'idoneità localizzativa e gli impatti possono essere valutati mediante modelli di calcolo predittivi e studi previsionali.

  • art. 7-sexies d.lgs. 36/2003

    La valutazione di rischio prevista per le sottocategorie di discariche non è richiesta per ogni discarica di rifiuti non pericolosi, ma solo nei casi riconducibili alle sottocategorie disciplinate dalla disposizione.

  • art. 196 d.lgs. 152/2006

    Sono di competenza delle regioni [...] la definizione di criteri per l'individuazione [...] delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

    La Regione può definire criteri localizzativi regionali per gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di PAUR disciplinato dall'art. 27-bis d.lgs. 152/2006, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi concentra gli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto; il Comune partecipante non dispone, in assenza di una specifica previsione normativa applicabile, di un potere di veto sull'autorizzazione.
  • La disciplina della conferenza di servizi consente di decidere sulla base delle posizioni prevalenti e attribuisce rilievo al silenzio-assenso; il dissenso amministrativo deve essere tempestivo, congruamente motivato e costruttivo, indicando le modifiche progettuali necessarie al suo superamento, e non può consistere in una mera opposizione impeditiva.
  • La disposizione regionale che subordina un intervento alternativo al riassetto di una cava dismessa all'accordo con il Comune si applica ai soggetti e alle fattispecie espressamente individuati dalla normativa sull'attività estrattiva e non può essere estesa a un diverso procedimento autorizzatorio per una discarica né a soggetti estranei a quelle categorie.
  • Per la valutazione dell'idoneità localizzativa e degli impatti di un impianto non ancora realizzato sono ammissibili studi previsionali fondati su modelli di calcolo e su dati acquisiti da impianti analoghi, purché l'elaborato sia riferito al sito e al progetto da autorizzare e l'utilizzo dei dati comparativi sia adeguatamente spiegato.
  • La VINCA deve essere svolta anche per progetti esterni a un sito Natura 2000 quando non possa essere escluso, sulla base di elementi obiettivi e secondo il principio di precauzione, un rischio di incidenza significativa; una valutazione adeguata degli habitat, delle specie e delle interferenze, validata dagli organi tecnici competenti, può escludere il pregiudizio all'integrità del sito.
  • La valutazione di rischio prevista per le sottocategorie di discariche si applica ai casi disciplinati dall'art. 7-sexies d.lgs. 36/2003 e non indistintamente a tutte le discariche di rifiuti non pericolosi.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliConferenza di servizi
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzione

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