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Legge

L.R. FVG 34/2017

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

Normativa regionaleL.R. FVG 34/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge organica il sistema regionale dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia: prevenzione, riuso, raccolta differenziata, riciclo, impianti, autorizzazioni, controlli, sanzioni e pianificazione. Prevede anche misure su spreco alimentare e amianto, con obiettivi e procedure progressivamente aggiornati; alcune disposizioni e scadenze risultano oggi superate o riferite a periodi già conclusi.

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare in Friuli Venezia Giulia

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare

La legge definisce il quadro regionale del Friuli Venezia Giulia per la gestione dei rifiuti, in attuazione della normativa statale ed europea, con forte impostazione di economia circolare. Regola prevenzione, raccolta, recupero, smaltimento, pianificazione, autorizzazioni, controlli, sanzioni, gestione dell’amianto e misure contro lo spreco alimentare e farmaceutico.

Principi, finalità e criteri generali

Il provvedimento orienta la gestione dei rifiuti alla riduzione della produzione, alla tutela dell’ambiente e della salute, allo sviluppo sostenibile e ai principi dell’economia circolare. La raccolta e il trasporto devono rispondere a criteri di razionalità, economicità e prossimità agli impianti di trattamento. Gli impianti di recupero e smaltimento devono essere realizzati con le migliori tecnologie disponibili.

Le finalità prioritarie sono:

  • riduzione della produzione di rifiuti e promozione del riutilizzo;
  • ottimizzazione della raccolta differenziata per massimizzare il riciclo;
  • recupero di materia anche tramite filiere di selezione;
  • recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia;
  • progressiva riduzione dell’incenerimento di rifiuti ancora recuperabili;
  • minimizzazione dello smaltimento in discarica.

La legge coinvolge tutti i soggetti della filiera produttiva e di consumo, richiamando responsabilità estesa del produttore, precauzione, prevenzione, proporzionalità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

Prevenzione della produzione, riutilizzo e acquisti verdi

Il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti e il Piano d’azione regionale per gli acquisti verdi concorrono allo sviluppo dell’economia circolare. Regione, Comuni e AUSIR attuano le azioni previste dal Programma, anche con accordi con operatori economici, associazioni ambientaliste, volontariato, consumatori e istituzioni scolastiche.

Gli enti pubblici regionali e le società a prevalente capitale pubblico devono coprire almeno il 30% del fabbisogno annuale di beni con prodotti ottenuti da materiale riciclato. Devono inoltre presentare entro il 31 gennaio una relazione annuale sui quantitativi utilizzati e sulla quota di materiale riciclato. Il rispetto di questi obblighi è condizione per accedere ai finanziamenti regionali per interventi nel settore rifiuti.

La promozione degli acquisti verdi segue i CAM e, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani e per talune forniture di carta, l’obbligo di applicare specifiche tecniche e clausole CAM è stato previsto in misura crescente dal 2018 al 2020; tali percentuali hanno ormai natura storica e il relativo cronoprogramma è concluso.

La Regione promuove anche:

  • filiere locali di riutilizzo, riprogettazione e riciclaggio;
  • centri comunali di riuso per beni ancora utilizzabili;
  • sistemi di raccolta differenziata con obiettivi da conseguire entro il 2024, poi ormai temporalmente conclusi;
  • tariffa puntuale del servizio di igiene urbana;
  • uso di materiali derivanti dal recupero per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica;
  • adesione dei Comuni alla sperimentazione sui sistemi di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi per uso alimentare.

Obiettivi regionali di raccolta differenziata e monitoraggio

La legge fissava, entro il 2024, gli obiettivi di:

  • raccolta differenziata al 70%;
  • 70% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio delle frazioni carta, plastica, vetro e metalli;
  • riduzione del 20% della produzione pro capite di rifiuti urbani rispetto al 2015.

Il Tavolo permanente per l’economia circolare verifica il grado di raggiungimento di questi obiettivi e può proporre alla Giunta la loro eventuale rideterminazione. Poiché il termine 2024 è già decorso, tali target hanno prevalentemente valore di bilancio storico e programmatorio.

Strutture partecipative e governance dell’economia circolare

Per lo sviluppo del modello regionale di economia circolare è istituito il Forum regionale per l’economia circolare, presieduto dall’Assessore competente in materia di ambiente e composto da strutture regionali, associazioni ambientaliste, categorie economiche, terzo settore, istituzioni scolastiche e universitarie, gestori del servizio rifiuti, ANCI e AUSIR. Il Forum si riunisce almeno una volta l’anno e formula indirizzi strategici sulla riduzione dell’uso di materie prime, l’impiego di materie prime secondarie, il recupero e il riciclo.

Presso la Direzione centrale ambiente ed energia opera inoltre il Tavolo permanente per l’economia circolare, con funzioni di coordinamento e monitoraggio delle azioni regionali. Esso riferisce annualmente all’Assessore e al Forum e verifica il raggiungimento degli obiettivi regionali, potendo proporre adeguamenti anche mediante rideterminazione degli obiettivi da parte della Giunta.

Limitazione degli sprechi alimentari e farmaceutici

La Regione valorizza le attività di solidarietà e beneficenza degli enti donatori regionali per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e farmaceutiche. Il Programma regionale di prevenzione mira a sensibilizzare comunità e sistema economico sul recepimento della legge statale sul contrasto allo spreco.

È promossa una Rete regionale per il contrasto allo spreco alimentare e farmaceutico, da disciplinare con regolamento regionale, anche per quanto riguarda composizione, funzionamento, incentivi e misure di sostegno agli enti donatori. La Regione promuove altresì sistemi informatici e piattaforme web per favorire l’incontro tra eccedenze e domanda, lo scambio di informazioni e la divulgazione delle attività.

Nel settore della ristorazione la Regione può stipulare accordi o protocolli d’intesa per favorire comportamenti responsabili e l’uso di contenitori riutilizzabili e riciclabili per l’asporto degli avanzi. Negli appalti di ristorazione collettiva sono previsti criteri preferenziali per imprese che riducono o recuperano gli sprechi alimentari.

I Comuni possono introdurre riduzioni della TARI:

  • proporzionali ai beni ritirati dalla vendita e donati;
  • a favore delle aziende alimentari che installano compostiere locali e dimostrano interventi di riduzione a monte degli sprechi.

Informazione, trasparenza e rapporti istituzionali

Regione, Comuni e AUSIR devono mettere a disposizione del pubblico informazioni regolari sulla pianificazione e programmazione del settore e sulle strategie operative. La Regione coordina la comunicazione sulla corretta gestione dei rifiuti e promuove iniziative per prevenzione, riutilizzo e recupero.

Sono previsti anche:

  • accordi con altre Regioni;
  • collaborazioni con università e istituti di ricerca;
  • accordi per la gestione dei rifiuti agricoli e agroindustriali, in attuazione della normativa statale.

Sistemi informativi regionali dei rifiuti

I sistemi informativi regionali comprendono il S.I.R.R., O.R.So., Me.L.Am. e A.R.Am. Il S.I.R.R. è il canale telematico per istanze di autorizzazione, comunicazioni e gestione dati relativi agli impianti di recupero e smaltimento, con supporto alla pianificazione e interconnessione con il catasto nazionale e O.R.So.

O.R.So. raccoglie i dati su produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti trattati negli impianti regionali, supportando pianificazione e programmazione. La Regione cura annualmente la raccolta e l’aggiornamento di un ampio set di dati economici e ambientali, inclusi quantità prodotte, origine e destinazione, modalità di gestione, composizione merceologica, raccolta differenziata, riciclo, compostaggio di comunità, autocompostaggio, costi e informazioni autorizzative.

Me.L.Am. serve per le comunicazioni sullo smaltimento di rifiuti contenenti amianto durante bonifiche e per la pianificazione relativa a tali rifiuti. A.R.Am. è la banca dati telematica per la mappatura di beni e materiali contenenti amianto.

Funzioni della Regione e poteri sostitutivi

Alla Regione spettano, tra le altre, la predisposizione e l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, la gestione del S.I.R.R. e del Tavolo permanente, l’individuazione delle aree idonee e non idonee per gli impianti, il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e dell’autorizzazione unica, nonché la gestione dei procedimenti su varianti, rinnovi, conferme, sospensioni, decadenze e revoche.

La Regione esercita inoltre i controlli sulle procedure semplificate, sulle spedizioni transfrontaliere, sulla vigilanza degli impianti e delle apparecchiature per compostaggio di comunità, sull’accertamento e irrogazione delle sanzioni, sulla mappatura dell’amianto, sull’informazione ai cittadini e su studi e ricerche. È prevista anche la realizzazione di un logo regionale di sostenibilità per riconoscere attività di prevenzione e di economia circolare.

Se i Comuni non effettuano gli interventi di loro competenza in materia di chiusura di impianti o di rifiuti illecitamente stoccati, la Giunta regionale può attivare poteri sostitutivi previa diffida, con nomina di un commissario ad acta e oneri a carico del bilancio comunale.

Pianificazione regionale dei rifiuti

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è lo strumento centrale della disciplina. Definisce obiettivi, azioni, tempi, criteri di controllo e verifica. Le sue sezioni autonome riguardano:

  • prevenzione della produzione dei rifiuti;
  • imballaggi;
  • riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica;
  • criteri localizzativi degli impianti;
  • rifiuti urbani;
  • rifiuti speciali;
  • piano amianto;
  • piano di bonifica dei siti contaminati;
  • piano per macerie e materiali da eventi sismici o calamitosi.

Il Piano è vincolante per soggetti pubblici e privati e comporta l’adeguamento degli strumenti urbanistici. È efficace dalla pubblicazione sul BUR ed è aggiornato almeno ogni sei anni.

La formazione del Piano segue una procedura partecipata e di valutazione ambientale strategica: predisposizione da parte della struttura regionale competente, adozione della Giunta, deposito e osservazioni, adozione finale e approvazione con decreto del Presidente della Regione.

Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti

Il Programma regionale individua le attività di prevenzione e riduzione dei rifiuti, tra cui:

  • campagne informative e formative;
  • promozione della durata di vita dei beni e dei centri di riuso;
  • metodologie di lavoro negli uffici pubblici e privati che riducano i rifiuti;
  • promozione dell’uso di prodotti riciclati;
  • misure contro lo spreco alimentare e farmaceutico;
  • promozione di autocompostaggio e compostaggio di comunità;
  • uso dell’acqua pubblica;
  • progettazione ecosostenibile;
  • eventi ecosostenibili;
  • uso degli scarti di produzione come sottoprodotti.

Criteri localizzativi degli impianti

I criteri localizzativi, contenuti nel Piano, individuano aree idonee e non idonee per gli impianti di recupero e smaltimento. La valutazione si applica anche ai progetti di variante quando incidono su unità impiantistiche diverse, introducono rifiuti pericolosi, aumentano la potenzialità oltre determinate soglie o ampliano la superficie.

La disciplina contiene specifiche distanze di tutela per la salvaguardia della salute, delle acque e delle produzioni agricole di pregio, e prevede la possibilità di deroghe in sede autorizzatoria in determinati casi. Alcune regole sono oggi collegate a specifiche situazioni autorizzative ancora rilevanti, in particolare per le discariche dedicate ad amianto.

Piano regionale amianto e mappatura

Il Piano regionale amianto prevede il completamento della mappatura e georeferenziazione degli edifici strategici e dei siti con amianto, il censimento delle imprese con impianti che hanno utilizzato amianto, l’integrazione della mappatura di edifici e materiali pubblici e privati, l’individuazione di una scala di priorità degli interventi e campagne informative e formative.

Gli operatori del settore, i Comuni, ARPA e le Aziende sanitarie inseriscono i dati nell’applicativo A.R.Am. secondo le modalità definite attuativamente. Il Piano contiene anche linee guida per microraccolta, segnalazione, tracciabilità e indice di degrado.

Autorizzazione unica: domanda, istruttoria e contenuto

Le principali domande autorizzative per impianti di recupero e smaltimento, varianti, impianti mobili, ricerca e sperimentazione, rinnovi, conferme e deroghe ai vincoli sono presentate telematicamente tramite S.I.R.R. La domanda deve essere conforme agli schemi definiti con decreto e, a pena di inammissibilità, corredata dell’attestazione del pagamento degli oneri dovuti.

L’istruttoria si svolge in conferenza di servizi e il procedimento si conclude entro 150 giorni con autorizzazione o diniego motivato.

L’autorizzazione unica:

  • ha durata decennale;
  • indica rifiuti trattabili, localizzazione, requisiti tecnici, operazioni autorizzate, unità impiantistiche, prescrizioni ambientali e di sicurezza, garanzie finanziarie e scadenza;
  • sostituisce tutti i titoli abilitativi necessari;
  • può costituire variante urbanistica e dichiarare pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

Sono previste la domanda di conferma, da presentarsi sei mesi prima della scadenza dei titoli necessari alla realizzazione, e la possibilità di trasferimento dell’autorizzazione a terzi con provvedimento regionale e consenso del titolare. In caso di cessazione volontaria, il titolare comunica la chiusura anticipata e l’amministrazione prende atto della scadenza dell’autorizzazione.

Varianti, rinnovo, sospensione, decadenza e revoca

Le varianti degli impianti sono soggette a un procedimento autonomo, anch’esso concluso entro 150 giorni. Per gli impianti soggetti ad AIA, le varianti sono valutate nell’ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale.

Il rinnovo va chiesto almeno 180 giorni prima della scadenza e consente la prosecuzione dell’attività nelle more, previa estensione o nuova garanzia finanziaria. Per imprese in ISO 14001 o EMAS è ammessa una dichiarazione sostitutiva che, decorsi 30 giorni senza prescrizioni regionali, produce gli effetti del rinnovo.

La sospensione può essere disposta, tra l’altro, per omissioni istruttorie, varianti abusive, collaudo non presentato o negativo, trasferimenti irregolari, pericolo temporaneo per la salute o reiterate inosservanze. La sospensione può durare fino a 12 mesi; se la causa persiste, si procede alla decadenza.

La decadenza è prevista per reiterate violazioni, pericolo o danno per ambiente o salute, mancato superamento della sospensione, omissioni su garanzia finanziaria, collaudo o varianti. Comporta l’obbligo di chiusura dell’impianto e, in caso di inottemperanza, l’escussione della garanzia finanziaria e l’intervento sostitutivo del Comune.

La revoca è prevista in presenza di pericolo irreversibile per la salute, alterazione irreversibile o rilevante dell’ambiente per cause di forza maggiore, o sopravvenute ragioni di interesse pubblico, con analoghi obblighi di chiusura e conseguenze in caso di inerzia.

Oneri, garanzie finanziarie e indennizzi ai Comuni

Per le attività istruttorie e di controllo sono dovuti oneri e tariffe per autorizzazioni, rinnovi, conferme, varianti, deroghe, controlli successivi, procedure semplificate, impianti mobili, centri di raccolta veicoli fuori uso, RAEE e coincenerimento. Per alcune comunicazioni l’attestazione di pagamento è condizione di ricevibilità.

Il soggetto autorizzato deve prestare garanzia finanziaria entro 15 giorni dal completamento dei lavori, secondo disciplina regionale e schema-tipo. La garanzia copre i costi di gestione corretta, chiusura e interventi successivi; è svincolata dopo il collaudo, salvo esito negativo o inadempimenti. Sono previste garanzie anche per impianti mobili e per attività in procedura semplificata.

I Comuni sede di impianti di smaltimento sono indennizzati per i disagi secondo parametri regionali. L’indennizzo è dovuto anche per alcune quote di rifiuti trattati in conto terzi in impianti di recupero specificamente indicati, e possono essere stipulate convenzioni integrative.

Collaudo e referente tecnico

La realizzazione degli impianti e delle varianti è soggetta a collaudo in corso d’opera e finale. Il collaudatore è nominato all’avvio dei lavori e il certificato di collaudo finale deve essere depositato entro 90 giorni dall’ultimazione. In caso di esito negativo o mancato rispetto dei termini, si attivano sospensione e poi decadenza.

Anche la chiusura dell’impianto è soggetta a collaudo finale entro 90 giorni dalla comunicazione di chiusura o dalla scadenza dell’autorizzazione.

Ogni impianto deve avere un referente tecnico, comunicato alla Regione prima del rilascio dell’autorizzazione o entro 20 giorni dalla sua sostituzione, e presente alle verifiche e ai controlli.

Controlli e sanzioni

I controlli sull’osservanza della legge, dei provvedimenti autorizzativi, dei requisiti per le procedure semplificate e delle condizioni di esercizio sono svolti dalla struttura regionale competente, con possibile ausilio di ARPA, Corpo forestale regionale e Comuni. Il personale può ispezionare gli impianti in qualsiasi momento e gli operatori devono agevolare le verifiche e fornire i dati richiesti.

Si applica il regime sanzionatorio statale in materia di gestione dei rifiuti. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 a 6.000 euro per l’omessa comunicazione del referente tecnico e per la violazione dell’obbligo di agevolare le ispezioni.

Clausola valutativa e monitoraggio

Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge. La Giunta deve presentare una relazione entro il 2019 e poi ogni tre anni, basata anche sul monitoraggio del Tavolo permanente, con dati su prevenzione, raccolta differenziata, recupero, smaltimento e quantitativi di eccedenze alimentari e farmaceutiche raccolte e redistribuite. Le relazioni sono rese pubbliche.

Disposizioni finanziarie e contributi

L’attuazione della legge dipende dall’allocazione di risorse con successive leggi regionali. È autorizzato l’uso di quote del Fondo per l’ambiente per:

  • azioni di attuazione del Piano regionale;
  • contributi a Comuni e AUSIR per la tariffa puntuale;
  • contributi ai Comuni che raggiungono determinati obiettivi di raccolta differenziata e riduzione pro capite dei rifiuti;
  • finanziamento di attività di recupero di materie prime ed energia, con priorità a sistemi alternativi alla discarica;
  • contributi ai Comuni per interventi sostitutivi.

La Giunta determina la quota delle risorse da destinare a tali finalità.

Modifiche normative e norme transitorie

La legge modifica la previgente normativa regionale del 1997 e la legge regionale sull’AUSIR, trasferendo alla Regione e ai nuovi assetti istituzionali funzioni prima provinciali e prevedendo l’esercizio associato di alcune funzioni comunali tramite AUSIR.

Le norme transitorie prevedevano, tra l’altro:

  • controllo regionale dei registri e formulari in attesa del SISTRI;
  • applicazione provvisoria del regolamento regionale previgente fino all’adozione di quello nuovo;
  • presentazione delle domande via PEC fino alla piena operatività del S.I.R.R.;
  • applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso;
  • assoggettamento a questa legge di varianti e rinnovi di autorizzazioni rilasciate sotto il vecchio regolamento.

Molte di queste disposizioni hanno ormai esaurito la loro funzione transitoria.

Abrogazioni e disciplina vigente di rinvio

La legge abroga un ampio numero di disposizioni regionali previgenti in materia di rifiuti, amianto e strumenti finanziari collegati, consolidando il quadro normativo regionale. Per quanto non disciplinato, si applica la normativa statale vigente.

Valutazione di obsolescenza

L’atto nel suo complesso resta rilevante come disciplina quadro regionale; tuttavia alcune previsioni sono oggi superate nel tempo, in particolare quelle con scadenze già maturate, regimi transitori esauriti e obiettivi fissati entro il 2024.

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