Cassazione Civile, Ordinanza n. 10677/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un ex dirigente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della terza rata di un corrispettivo previsto da un patto di non concorrenza stipulato con la società. L'opposizione proposta dalla società era stata accolta dal tribunale, che aveva ritenuto violato il patto e quindi insussistente il credito. In appello, però, la Corte territoriale aveva rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. la nullità del giudizio e della sentenza d'appello per omessa/notifica invalida dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza, perché eseguiti via PEC a indirizzi non corrispondenti a quelli risultanti dai pubblici elenchi (ReGIndE/INI-PEC). La ricorrente ha sostenuto che la notifica fosse inesistente e che, per tale ragione, l'appello dovesse essere dichiarato improcedibile; in subordine, ha chiesto la cassazione senza rinvio. Il controricorrente ha replicato che gli indirizzi usati fossero comunque stati indicati dalla società nell'atto di opposizione come recapiti per le comunicazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo solo quanto all'esistenza di un vizio notificatorio: la notifica dell'appello era nulla perché effettuata a un indirizzo PEC diverso dal domicilio digitale risultante dal ReGIndE dei difensori costituiti in primo grado. Tuttavia ha escluso che si trattasse di inesistenza della notifica, osservando che gli indirizzi utilizzati erano comunque riferibili ai difensori destinatari e che, quindi, l'atto era giuridicamente esistente. La nullità non era sanata per mancata costituzione dell'appellata in appello. Ne è conseguito che la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c.; l'omissione ha determinato la nullità dell'intero giudizio di appello e della sentenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
nullità del procedimento d’appello e della sentenza
È il vizio dedotto per denunciare la nullità processuale derivante dalla lesione del contraddittorio per notifica invalida dell’atto di appello.
art. 3-bis, co. 1, L. n. 53/1994
la notifica a mezzo PEC va inviata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi
La notificazione via PEC deve essere eseguita all'indirizzo del destinatario risultante dai pubblici elenchi; l'invio a un indirizzo diverso determina nullità della notifica.
art. 6-bis, co. 2-bis e 5, d.lgs. n. 82/2005
Richiamato per definire il domicilio digitale dell'avvocato come indirizzo PEC comunicato al Consiglio dell'Ordine e inserito nei pubblici elenchi.
Il domicilio digitale dell'avvocato coincide con l'indirizzo PEC risultante dal ReGIndE; la notifica dell'appello va eseguita lì.
In presenza di notifica nulla dell'appello, il giudice deve ordinarne la rinnovazione per preservare il contraddittorio.
La nullità dell'intero giudizio di appello comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito competente.
Massime di principio
- La notificazione dell'atto di appello al difensore costituito in primo grado deve essere eseguita all'indirizzo PEC che costituisce il domicilio digitale del difensore, ossia quello risultante dai pubblici elenchi; la notifica a un diverso indirizzo PEC è nulla.
- L'inesistenza della notificazione è configurabile solo quando manchino gli elementi costitutivi essenziali dell'atto o quando l'attività sia totalmente priva di riconoscibilità come notificazione; se l'atto è inviato a un indirizzo comunque riferibile al destinatario, il vizio resta nell'alveo della nullità.
- La nullità della notificazione dell'atto di appello non è sanata dal solo fatto che il destinatario non si costituisca; in tal caso il giudice deve disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
- La violazione delle regole sulla notificazione dell'appello che impedisca il corretto instaurarsi del contraddittorio determina la nullità dell'intero giudizio di secondo grado e della sentenza che lo definisce.
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