Cassazione Civile, Ordinanza n. 14849/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da 12 convenzioni stipulate per consentire l'attraversamento di tratti autostradali mediante cavi telefonici in fibra ottica. La società concessionaria, subentrata nella posizione del precedente gestore, ha agito per ottenere il pagamento di canoni annui e delle fatture emesse per il periodo 2003-2006 e per annualità successive, assumendo che la controparte non avesse versato il dovuto a titolo di ricognizione e compenso dei maggiori oneri continuativi derivanti dalle opere di attraversamento. La società operatrice ha resistito sostenendo: l'assenza dei presupposti fattuali del credito; l'inefficacia sopravvenuta delle convenzioni per effetto del codice delle comunicazioni elettroniche; la nullità/inefficacia della clausola contrattuale che determinava il canone richiamando il codice della strada; in via riconvenzionale, la declaratoria di inefficacia delle convenzioni e dell'assenza di qualsiasi somma dovuta. Il tribunale ha ritenuto applicabile il codice delle comunicazioni elettroniche dal settembre 2003, dichiarando inefficace la clausola pattizia contrastante con norme imperative e condannando la convenuta a una somma ridotta. In appello la concessionaria ha censurato l'applicazione della disciplina sopravvenuta ai rapporti già in corso, la mancata applicazione dell'art. 27 cod. strada per quantificare il canone e la qualificazione dell'ampliamento della domanda come mutamento non consentito; la controparte ha proposto appello incidentale insistendo sulla gratuità degli attraversamenti trasversali e sulla mancata individuazione dei parametri legali. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina del codice della strada, del d.P.R. n. 156/1973 e degli artt. 91-95 del d.lgs. n. 259/2003, sostenendo che non fosse corretto escludere il diritto al canone e che la fattispecie ricadesse nell'art. 94 CCE, non nell'art. 91; con il secondo motivo ha lamentato l'omesso esame della questione relativa all'integrazione del quantum della domanda per le fatture successive al 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato solo in parte il primo motivo: ha affermato che il CCE prevale sulla normativa statale previgente e che, anche dopo la sua entrata in vigore, per l'utilizzo della sede autostradale da parte di reti di telecomunicazioni permane il principio dell'onerosità del corrispettivo; ha quindi valorizzato l'art. 94 CCE per le occupazioni di sedi autostradali, richiamando la giurisprudenza secondo cui il corrispettivo è dovuto quando i cavi siano realizzati lungo il percorso autostradale, all'interno delle recinzioni, o mediante cavidotti appositi. Tuttavia ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché investiva una questione ritenuta assorbita dai giudici di merito. Nel dispositivo, per come emerge dal testo disponibile, il ricorso risulta respinto quanto alla censura non accolta e la questione residua è rimessa al giudice di rinvio solo nei limiti dell'accoglimento del motivo principale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata nei limiti indicati dalla motivazione riportata.
Norme richiamate
art. 25 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Attraversamento ed uso della sede stradale
è richiamato insieme all'art. 27 per regolare le concessioni e autorizzazioni che interessano strade o autostrade statali prima della disciplina del CCE.
art. 27 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
prevede che i provvedimenti di concessione o autorizzazione indichino le condizioni, la somma dovuta per l'occupazione o l'uso concesso e la durata; la Corte riconosce la sua portata nel sistema previgente, ma afferma la prevalenza della disciplina del CCE e richiama l'onerosità del corrispettivo per l'uso della sede autostradale.
art. 231 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
nel testo originario rinviava al d.P.R. n. 156/1973 per telecomunicazioni; la Corte ricostruisce l'evoluzione normativa e la modifica del 2009 che ha sostituito il rinvio con quello al CCE.
art. 238 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
norma abrogata dal CCE; la Corte la cita come parte della disciplina previgente che vietava alle amministrazioni di imporre oneri o canoni non stabiliti per legge.
art. 239 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
norma abrogata dal CCE; disciplinava l'occupazione di sedi autostradali per impianti di telecomunicazione e funge da antecedente storico della disciplina successiva.
art. 91 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità
la Corte distingue questa disposizione dalla fattispecie autostradale, ritenendo che non regoli l'occupazione della sede autostradale nei casi in cui trovi applicazione l'art. 94.
art. 93 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2
la Corte richiama la giurisprudenza e l'interpretazione autentica per affermare che la norma esclude oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti, in funzione di uniformità e tutela della concorrenza.
art. 94 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione
la Corte lo considera la norma corretta per l'occupazione di sedi autostradali e per la debenza di un'indennità al proprietario o concedente; chiarisce che il corrispettivo è dovuto quando l'infrastruttura attraversa la sede autostradale o utilizza cavidotti appositi.
viene richiamato dalla Corte d'appello come meccanismo di integrazione automatica del contratto, con sostituzione delle clausole difformi da norme imperative sopravvenute.
art. 1, comma 6, L. 18 giugno 2009, n. 69
ha modificato l'art. 231, comma 3, del codice della strada sostituendo il rinvio al precedente testo con quello al CCE.
art. 3 L. 1 agosto 2002, n. 166
richiamato come disposizione che pone la regola dell'onerosità delle servitù previste dalle leggi in materia di trasporti e telecomunicazioni.
art. 40 L. 1 agosto 2002, n. 166
richiamato per affermare l'obbligatorietà dei cavidotti nei lavori stradali e la previsione di un corrispettivo commisurato alle spese aggiuntive.
art. 12, comma 3, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33
interpretazione autentica dell'art. 93 CCE, letta nel senso che gli operatori possono essere soggetti soltanto alle prestazioni, tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
evocato nella parte in cui si lamenta l'omesso esame/pronuncia su una questione ritenuta assorbita.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'attraversamento di sedi autostradali da parte di reti di comunicazione elettronica, la disciplina speciale del codice delle comunicazioni elettroniche prevale sulla normativa previgente del codice della strada, ma non nel senso di escludere in assoluto ogni corrispettivo: occorre distinguere la fattispecie concreta e applicare la norma corretta del CCE.
- L'art. 91 CCE disciplina il passaggio di fili o cavi senza appoggio e, nei casi previsti, esclude l'indennità; quando invece si tratta dell'occupazione della sede autostradale o dell'utilizzo di strutture autostradali per la posa di cavi, la norma di riferimento è l'art. 94 CCE, che contempla la corresponsione di un'indennità al proprietario o al concedente.
- L'interpretazione dell'art. 93 CCE, anche alla luce dell'interpretazione autentica del 2016, è nel senso della tassatività degli oneri economici imponibili agli operatori di reti di comunicazione elettronica: non possono essere imposti oneri o canoni diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
- Le questioni non esaminate dal giudice di merito perché ritenute assorbite non possono essere scrutinare direttamente in cassazione; l'eventuale esame di tali profili resta rimesso al giudice di rinvio se la decisione impugnata viene cassata sul punto assorbente.
- La qualificazione dell'attraversamento come trasversale o longitudinale non è decisiva di per sé: ciò che conta è verificare se l'opera incida sulla sede autostradale o sulle sue pertinenze in modo da ricadere nella disciplina dell'art. 94 CCE e nella correlata obbligazione indennitaria.
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