Cassazione Civile, Ordinanza n. 34534/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La lite nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso un decreto di liquidazione dei compensi professionali spettanti al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo che, pur non risultando una comunicazione rituale del decreto nelle forme ordinarie, la decorrenza del termine dovesse farsi risalire alla conoscibilità dell’atto desumibile dal passaggio del fascicolo per il visto del pubblico ministero. La Procura ricorre per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non provava l’effettiva comunicazione, nonostante l’ufficio fosse dotato di PEC; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che non fosse stata considerata l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui nessuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata, e che non potesse gravare sul PM l’onere di provare la data di effettiva conoscenza dell’atto.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Prima osserva che il ricorso è carente della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. Inoltre, comunque, il ricorso non supera il vaglio di cui all’art. 360-bis, n. 1 c.p.c., perché la questione di diritto è stata decisa dal Tribunale in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità: per l’opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia opera il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in difetto, si applica il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del provvedimento. Poiché, nel caso concreto, il giudice di merito ha ritenuto comunque tardiva l’opposizione, l’inammissibilità è confermata. Nessuna statuizione sulle spese, per la qualità pubblica del ricorrente e la mancata costituzione dell’intimato; escluso anche l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rimediabile con opposizione avverso il decreto di pagamento delle spese di giustizia.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere comunicato anche al pubblico ministero e può essere opposto ai sensi dell’art. 170.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
"sono regolate dal rito sommario"
Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono soggette al rito sommario; ciò implica l’equiparazione del decreto di liquidazione a un provvedimento decisorio/opponibile con termini di impugnazione coerenti con tale rito.
Richiamato per l’equiparazione del decreto/opposizione al modello dell’ordinanza appellabile nel rito sommario.
In mancanza di notificazione o comunicazione del provvedimento, opera il termine lungo d’impugnazione dalla pubblicazione per i provvedimenti decisori e definitivi.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.
Il ricorso è inammissibile quando la questione di diritto è stata già risolta dal giudice di merito in modo conforme all’interpretazione della Corte di cassazione.
Invocato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto.
Invocato dal ricorrente per censurare la distribuzione dell’onere della prova sulla comunicazione/conoscenza dell’atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca una sommaria ma chiara esposizione dei fatti di causa, poiché la Corte deve poter ricostruire, dal solo ricorso, il contesto sostanziale e processuale della controversia.
- Per l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato, il termine ordinario decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione/notificazione manca, opera il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione.
- Ai fini della tempestività dell’opposizione non è sufficiente contestare genericamente la ritualità della comunicazione: rileva la corretta qualificazione del regime impugnatorio applicabile al decreto e la verifica della sua tardività secondo il termine lungo quando la comunicazione non sia dimostrata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile anche quando la decisione impugnata si conforma all’orientamento già consolidato della Corte sulla questione di diritto dedotta, pur se la motivazione del giudice di merito non sia perfetta in ogni passaggio.
- Nel procedimento di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato, la tardività dell’opposizione può essere ravvisata non solo rispetto al termine breve dalla comunicazione, ma anche rispetto al termine lungo ove la comunicazione sia mancata.
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