Cassazione Civile, Ordinanza n. 23912/2022 del 02/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva agito nei confronti di un ente sanitario pubblico chiedendo l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso per diversi anni, sebbene formalmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa, nonché la condanna dell'ente al risarcimento del danno e al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva riformato il rigetto di primo grado, ritenendo che il contratto di collaborazione fosse stato stipulato in assenza delle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, che il lavoratore fosse stato inserito stabilmente nell'organizzazione dell'ufficio e sottoposto al potere direttivo, gerarchico e di controllo del datore di lavoro pubblico, e che, trattandosi di rapporto di fatto nullo ma eseguito, trovasse applicazione l'art. 2126 c.c. con diritto al trattamento retributivo per il periodo di effettiva esecuzione. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2094 c.c., 115 e 116 c.p.c., sostenendo che gli indici valorizzati dalla Corte territoriale sarebbero compatibili anche con un rapporto autonomo e che il giudice avrebbe svalutato il regolamento contrattuale; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2126 c.c., assumendo che il lavoratore non avesse allegato e provato le modalità qualitative e quantitative della prestazione necessarie alla quantificazione della retribuzione; con il terzo ha lamentato omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che le testimonianze non confermassero la subordinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sull'accertamento della subordinazione e sulla quantificazione del trattamento economico. Ha osservato che la Corte d'appello aveva correttamente accertato, sulla base di plurimi indici sintomatici e delle risultanze istruttorie, lo stabile inserimento del lavoratore nella struttura dell'ente, lo svolgimento di attività rientranti nei fini istituzionali e la soggezione a direttive, controllo e potere disciplinare, in linea con la giurisprudenza consolidata. Ha inoltre confermato che, per il rapporto di lavoro subordinato di fatto instaurato da un ente pubblico non economico e nullo per violazione di norme imperative, opera l'art. 2126 c.c., con diritto del lavoratore al trattamento retributivo corrispondente al rapporto pubblico regolare e, in particolare, al contratto collettivo di comparto; nel caso concreto il giudice di merito aveva anche ritenuto provato l'inquadramento nelle mansioni della categoria C e l'orario di lavoro sulla base della documentazione acquisita. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente alle spese e l'annotazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
stabilisce le condizioni per il legittimo ricorso da parte della pubblica amministrazione a collaborazioni coordinate e continuative; la loro assenza è indice della nullità del rapporto formalmente autonomo e può concorrere all'accertamento della subordinazione di fatto.
definisce il lavoro subordinato; la qualificazione del rapporto dipende dagli indici sostanziali di subordinazione e non dalla sola forma contrattuale.
la censura relativa alla violazione della norma sulle prove è stata ritenuta, nella sostanza, un tentativo di rivalutazione del merito non consentito in cassazione.
anche la dedotta violazione del principio di valutazione delle prove è stata considerata un attacco all'apprezzamento di fatto del giudice di merito.
si applica al rapporto di lavoro subordinato di fatto instaurato da un ente pubblico non economico, anche se nullo o privo di valida nomina, con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il periodo di effettiva esecuzione.
il ricorso non può utilizzare il vizio di violazione di legge per contestare valutazioni di fatto o la ricostruzione delle modalità concrete del rapporto.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare l'omessa considerazione di elementi istruttori se il fatto rilevante è stato comunque esaminato.
richiamato quanto al procedimento camerale non partecipato e alla proposta del relatore.
richiamato per affermare che il trattamento retributivo e previdenziale del rapporto di impiego pubblico regolare è quello previsto dal contratto collettivo di comparto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione di un rapporto come subordinato con una pubblica amministrazione non rileva la sola denominazione formale di collaborazione, ma l'accertamento in concreto dell'inserimento stabile del prestatore nell'organizzazione dell'ente e della soggezione al potere direttivo, di controllo e disciplinare.
- L'assenza dei presupposti legali per il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative nella pubblica amministrazione può costituire un elemento sintomatico della nullità del rapporto formalmente autonomo, ma la subordinazione va comunque desunta da una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie.
- Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, quando il giudice di merito abbia già esaminato gli elementi istruttori e tratto da essi una conclusione coerente.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico decisivo non esaminato; non sussiste se la sentenza abbia considerato il fatto, anche senza dar conto di ogni singolo elemento probatorio.
- Il rapporto di lavoro subordinato di fatto instaurato da un ente pubblico non economico, pur nullo per violazione di norme imperative o privo di regolare atto di nomina, resta soggetto all'art. 2126 c.c., con diritto del lavoratore alla retribuzione per il periodo di effettiva prestazione secondo il trattamento previsto per il corrispondente impiego pubblico regolare.
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