Cassazione Civile, Ordinanza n. 32139/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di liquidazione emesso per imposta di registro, ipotecaria e catastale su una sentenza civile resa ai sensi dell'art. 2932 c.c., avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare. La sentenza aveva disposto il trasferimento dell'immobile promesso in vendita al promissario acquirente, subordinando però il trasferimento al pagamento del residuo prezzo, condizione che non si era verificata per inadempimento della società promissaria acquirente. La società, divenuta incorporante dell'originaria parte, aveva chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, versando quanto dovuto; l'Agenzia aveva però negato la definizione sostenendo che l'avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro su atti giudiziari avesse funzione meramente riscossoria e non costituisse atto impositivo. Con i motivi di ricorso esaminati dalla Corte, la contribuente ha quindi censurato il diniego di definizione agevolata, deducendo la violazione della disciplina sulla definizione delle controversie tributarie e sostenendo la natura impositiva dell'avviso di liquidazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi diretti contro il diniego di definizione agevolata, qualificando l'avviso di liquidazione come atto sostanzialmente impositivo, poiché esprime per la prima volta una pretesa fiscale fondata su valutazioni giuridiche circa il regime applicabile alla sentenza ex art. 2932 c.c. Ha quindi dichiarato definibile la lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e, per effetto dell'intervenuta definizione, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. L'esame dei motivi relativi alla sentenza tributaria impugnata è stato assorbito e non affrontato nel merito. Le spese sono state regolate in base alla soccombenza per il procedimento incidentale sul diniego e poste a carico della parte che le aveva anticipate per il procedimento principale; escluso inoltre il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
comma 1; comma 2, lett. a
La definizione agevolata riguarda le controversie aventi ad oggetto atti impositivi; l'avviso di liquidazione può rientrarvi quando, nella sostanza, esprime per la prima volta una pretesa fiscale e non si limita a un mero calcolo meccanico dell'imposta.
art. 1, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi
La nozione di lite definibile è collegata alla natura impositiva dell'atto e non alla sola etichetta formale attribuita dall'amministrazione.
art. 37, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Gli atti giudiziari sono soggetti a imposta anche se impugnati o impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base alla sentenza passata in giudicato.
art. 15, comma 1, lett. a), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
In mancanza di pagamento o deposito, la registrazione è eseguita d'ufficio previa riscossione dell'imposta dovuta.
art. 54, comma 5, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'avviso di liquidazione notificato in difetto di pagamento contiene la pretesa fiscale ed è trattato, nel caso di specie, come atto sostanzialmente impositivo e non meramente liquidatorio.
art. 20, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La registrazione degli atti giudiziari richiede la considerazione della natura intrinseca e degli effetti giuridici delle statuizioni, con valutazioni non sempre automatiche.
art. 21, commi 1 e 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Per gli atti giudiziari con più disposizioni si applica il criterio della autonoma tassazione, salvo connessione necessaria tra le statuizioni.
art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La scelta della base imponibile e dell'aliquota richiede una qualificazione giuridica del decisum giudiziario.
art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'atto impositivo è il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente ed è impugnabile anche nel merito.
art. 6 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98
Richiamato in continuità interpretativa sulla nozione sostanziale di atto impositivo ai fini delle definizioni agevolate.
art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Il precedente orientamento sulla condonabilità valorizza la funzione sostanziale dell'atto e non il suo nomen iuris.
Massime di principio
- Ai fini delle definizioni agevolate delle liti tributarie, la nozione di "atto impositivo" va individuata in base alla funzione sostanziale dell'atto: rientra anche l'avviso di liquidazione quando esso introduce per la prima volta una pretesa fiscale fondata su valutazioni giuridiche e non su un semplice riscontro contabile di dati già noti.
- In materia di imposta di registro sugli atti giudiziari, l'etichetta di "avviso di liquidazione" non è decisiva: se l'ufficio deve qualificare il contenuto del provvedimento giudiziario, stabilire il regime impositivo applicabile o l'aliquota dovuta, l'atto ha natura sostanzialmente impositiva.
- La motivazione degli avvisi di liquidazione relativi ad atti giudiziari va valutata in concreto, tenendo conto della complessità del decisum; l'assenza di allegazione della sentenza non è di per sé decisiva, poiché conta la comprensibilità effettiva della pretesa per il contribuente.
- In tema di imposta di registro, le più disposizioni contenute in una sentenza si tassano autonomamente salvo che sussista una connessione necessaria, da apprezzarsi in senso oggettivo e non meramente soggettivo o occasionale.
- La definizione agevolata della lite comporta la cessazione della materia del contendere e assorbe l'esame dei motivi relativi alla decisione di merito impugnata.
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