Cassazione Civile, Ordinanza n. 11203/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da pretese contributive e assicurative riferite a tre collaboratori di una società sportiva dilettantistica: un istruttore di fitness, un'addetta alla reception e un addetto ai rapporti con i clienti. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva annullato cartella esattoriale e avviso di addebito, ritenendo che i compensi corrisposti rientrassero nei redditi diversi ex art. 67 TUIR e fossero quindi esclusi da contribuzione, sul presupposto della natura dilettantistica dell'ente e della riconducibilità delle prestazioni all'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica. INAIL e INPS hanno impugnato la decisione con un unico motivo ciascuno, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 67, lett. m), TUIR, come interpretato dall'art. 35, comma 5, del D.L. n. 207 del 2008 conv. in L. n. 14 del 2009; l'INPS ha richiamato anche l'art. 2697 c.c. I ricorrenti contestavano l'erronea estensione dell'esenzione contributiva e assicurativa alle prestazioni rese, sostenendo che il giudice di merito avesse ritenuto irrilevante il requisito della professionalità in senso soggettivo e avesse dato rilievo decisivo alla sola vocazione dilettantistica dell'organismo sportivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i ricorsi. Ha ricordato che, ratione temporis, non erano applicabili le successive discipline sulle società dilettantistiche, ma i principi già affermati in giurisprudenza: l'esenzione contributiva prevista dall'art. 67 TUIR opera solo se la parte che la invoca dimostra, con accertamento di merito, che le prestazioni siano rese in favore di soggetti effettivamente dilettantistici, in assenza di compenso per attività svolte professionalmente, e che esse siano riconducibili all'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica. La sentenza impugnata è stata ritenuta erronea perché aveva considerato dirimente, in sostanza, la natura sportivo-dilettantistica dell'ente e aveva escluso la professionalità in modo astratto, in base al tipo di attività svolta, anziché verificare concretamente le modalità soggettive di svolgimento della prestazione. La sentenza d'appello è stata dunque cassata con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 67, primo comma, lett. m), TUIR
L'esenzione prevista per i compensi sportivi dilettantistici opera solo entro i limiti e alle condizioni fissate dalla norma e dalla disciplina interpretativa, non potendo essere applicata in modo automatico sulla sola base della natura dilettantistica dell'ente.
art. 35, comma 5, D.L. n. 207 del 2008, conv. in L. n. 14 del 2009
Specifica che rientrano nell'ambito dell'esenzione le prestazioni di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ma solo se ne ricorrono i presupposti sostanziali e probatori.
Rileva come limite monetario entro il quale i compensi possono beneficiare del regime agevolato.
D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2
È richiamato quale base della generale soggezione all'obbligo assicurativo ENPALS/INPS per determinate categorie di addetti sportivi.
D.M. 15 marzo 2005 n. 17445
Individua, sulla base della disciplina previdenziale previgente, gli impiegati, operai, istruttori e addetti a impianti e circoli sportivi tra i soggetti ordinariamente assoggettati all'obbligo assicurativo.
Richiamato dall'INPS per affermare che l'onere di provare i presupposti dell'esenzione contributiva grava sulla parte che la invoca.
È il vizio di legittimità dedotto in entrambi i ricorsi per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato per rinviare al supporto argomentativo dei precedenti conformi senza ripetizione analitica.
Massime di principio
- L'esenzione contributiva e fiscale per i compensi corrisposti in ambito sportivo dilettantistico non discende automaticamente dalla mera qualificazione formale dell'ente, ma richiede la verifica sostanziale dei presupposti previsti dalla legge.
- Il requisito della "professionalità" va inteso in senso soggettivo: occorre accertare se la prestazione sia svolta professionalmente nelle concrete modalità di esecuzione, non se l'attività appartenga oggettivamente a un settore professionale.
- Chi invoca il regime agevolato deve provare che il compenso riguarda prestazioni specificamente agevolate, rese in favore di un ente effettivamente dilettantistico e in ragione del vincolo associativo, non di un autonomo rapporto personale.
- Il giudice di merito commette errore di diritto se presume in astratto l'assenza di professionalità per il solo tipo di attività svolta o se attribuisce valore decisivo alla sola affiliazione del soggetto al CONI o a una federazione sportiva.
- In presenza di attività normalmente soggette a obbligo assicurativo previdenziale, l'esclusione opera solo in presenza di una chiara e rigorosa dimostrazione dei presupposti eccezionali di esenzione.
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