Cassazione Civile, Ordinanza n. 20314/2021 del 15/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di irrogazione di sanzioni emesso dall'Ufficio nei confronti di una società a seguito del disconoscimento di un rimborso IVA ritenuto non spettante per l'anno d'imposta 2003. In primo grado il ricorso della società era stato accolto: il giudice tributario aveva escluso il diritto al rimborso, ma aveva ritenuto insussistente l'elemento soggettivo necessario per applicare le sanzioni. La CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la decisione di primo grado. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la motivazione fosse apparente, apodittica e sostanzialmente per relationem in modo inidoneo a rendere percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice d'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, non era inesistente né meramente apparente, perché dalla lettura complessiva della sentenza d'appello e di quella di primo grado risultavano comprensibili il fatto oggetto di controversia, la ragione del disconoscimento del rimborso IVA e la ratio dell'esclusione delle sanzioni, fondata sul difetto dell'elemento soggettivo e sull'inammissibilità del ricorso all'analogia in materia sanzionatoria. Ha quindi rigettato il ricorso. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, per la sola costituzione della resistente senza difese svolte.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizio di motivazione rilevante come error in procedendo.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e intellegibile; la sua violazione rileva solo se la motivazione è meramente apparente.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dall'Agenzia quale norma sulla motivazione della decisione tributaria.
evocato per qualificare le spese disconosciute dall'Ufficio come spese relative a più esercizi e non come spese patrimonializzabili.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini del contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione della soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo non consente di percepire il fondamento della decisione e richiederebbe integrazioni con congetture esterne; non basta che la motivazione sia sintetica o essenziale.
- La motivazione per relationem è legittima anche in appello se il giudice del gravame richiama la decisione di primo grado in modo tale da rendere chiaro, sia pure sinteticamente, il percorso logico-giuridico che sorregge la conferma, soprattutto quando vi sia identità tra le questioni esaminate nei due gradi.
- In materia sanzionatoria tributaria, l'esclusione delle sanzioni può fondarsi sul difetto dell'elemento soggettivo, e non è consentito colmare lacune o estendere l'ambito applicativo mediante analogia.
- Ai fini della validità della decisione tributaria non è necessario un apparato argomentativo ampio: è sufficiente che dalla sentenza, anche mediante il richiamo alla pronuncia di primo grado, emergano in modo comprensibile il fatto controverso e la ragione della decisione.
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