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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20314/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di irrogazione di sanzioni emesso dall'Ufficio nei confronti di una società a seguito del disconoscimento di un rimborso IVA ritenuto non spettante per l'anno d'imposta 2003. In primo grado il ricorso della società era stato accolto: il giudice tributario aveva escluso il diritto al rimborso, ma aveva ritenuto insussistente l'elemento soggettivo necessario per applicare le sanzioni. La CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la decisione di primo grado. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la motivazione fosse apparente, apodittica e sostanzialmente per relationem in modo inidoneo a rendere percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice d'appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, non era inesistente né meramente apparente, perché dalla lettura complessiva della sentenza d'appello e di quella di primo grado risultavano comprensibili il fatto oggetto di controversia, la ragione del disconoscimento del rimborso IVA e la ratio dell'esclusione delle sanzioni, fondata sul difetto dell'elemento soggettivo e sull'inammissibilità del ricorso all'analogia in materia sanzionatoria. Ha quindi rigettato il ricorso. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, per la sola costituzione della resistente senza difese svolte.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo non consente di percepire il fondamento della decisione e richiederebbe integrazioni con congetture esterne; non basta che la motivazione sia sintetica o essenziale.
  • La motivazione per relationem è legittima anche in appello se il giudice del gravame richiama la decisione di primo grado in modo tale da rendere chiaro, sia pure sinteticamente, il percorso logico-giuridico che sorregge la conferma, soprattutto quando vi sia identità tra le questioni esaminate nei due gradi.
  • In materia sanzionatoria tributaria, l'esclusione delle sanzioni può fondarsi sul difetto dell'elemento soggettivo, e non è consentito colmare lacune o estendere l'ambito applicativo mediante analogia.
  • Ai fini della validità della decisione tributaria non è necessario un apparato argomentativo ampio: è sufficiente che dalla sentenza, anche mediante il richiamo alla pronuncia di primo grado, emergano in modo comprensibile il fatto controverso e la ragione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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