Cassazione Civile, Ordinanza n. 35846/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso, ai sensi dell’art. 150 l. fall., nei confronti di alcuni soci e di una società cessionaria di quote, per il pagamento di una somma dovuta a seguito di un aumento di capitale della società poi fallita e non integralmente versato. La società opponente sosteneva di non dover pagare l’importo richiesto perché il debito sarebbe stato già estinto integralmente, o comunque non correttamente quantificato, richiamando un verbale assembleare notarile contenente una dichiarazione liberatoria e ulteriori scritture contabili. In cassazione articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per vizio di costituzione del giudice, poiché redatta da un giudice onorario in materia asseritamente preclusa; 2) nullità per omessa valutazione delle prove documentali e violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2709 e 2710 c.c., per non avere la Corte territoriale esaminato l’eccezione di integrale estinzione del debito; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., individuato nella quietanza liberatoria contenuta nel verbale assembleare del 26.1.2001; 4) omessa pronuncia sulla domanda di manleva proposta verso la socia contumace. Il fallimento resistente eccepiva inoltre la tardività del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo infondata l’eccezione di tardività del ricorso; ha invece accolto il terzo motivo, ravvisando l’omesso esame del fatto storico decisivo costituito dalla quietanza liberatoria e, più in generale, delle prove documentali dedotte per dimostrare l’estinzione integrale dell’obbligazione; ha dichiarato assorbito il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della questione relativa all’estinzione del debito.
Norme richiamate
legittima il decreto ingiuntivo emesso in favore della curatela per il recupero di crediti verso soci o obbligati
la violazione denunciata per preteso vizio di costituzione del giudice onorario è stata esclusa
art. 106 Cost.
richiamato nel motivo sulla composizione del giudice, ma la censura è stata ritenuta infondata
l’omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non si esprime su domanda o eccezione; nel caso concreto la Corte territoriale aveva comunque affrontato la questione dell’estinzione solo ritenendola non provata
invocato per la valutazione delle prove documentali, ma non decisivo autonomamente nel caso concreto
invocato per censurare la valutazione delle prove documentali
richiamato dalla ricorrente sulla rilevanza delle scritture contabili
richiamato dalla ricorrente sulla efficacia probatoria delle scritture contabili
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato per i motivi di nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice e per omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per il mero mancato esame di singoli elementi istruttori
richiamato per affermare la tempestività dell’impugnazione
la preclusione per la c.d. doppia conforme non opera quando il fatto decisivo è stato del tutto pretermesso o travisato
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiesta di deposito/indicazione degli atti e documenti rilevanti ai fini del motivo ex art. 360 n. 5
art. 43-bis r.d. n. 12 del 1941
richiamato quale eccezione al principio di mera irregolarità della decisione del giudice onorario in materia tabellarmente sottratta
d.l. n. 69 del 2013, conv. in L. n. 98 del 2013
menzionato in relazione alla decisione della Corte costituzionale sulla magistratura onoraria
richiamato con riferimento al riordino della magistratura onoraria
art. 32 d.lgs. n. 116 del 2017
indicato come termine di completamento del riordino della magistratura onoraria
art. 106, primo e secondo comma, Cost.
richiamato dalla Corte costituzionale nella decisione citata nel provvedimento
Massime di principio
- La decisione assunta da un giudice onorario in materia tabellarmente non assegnata non è, di regola, nulla, ma integra una irregolarità, salvo ipotesi espressamente previste dalla legge.
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. si configura solo quando il giudice non esamini una domanda o un’eccezione; non ricorre se la questione sia stata comunque affrontata, ancorché sfavorevolmente.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori in sé considerati.
- Per dedurre utilmente l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.
- La regola della c.d. doppia conforme non preclude il controllo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando il fatto decisivo sia stato del tutto pretermesso o travisato nei gradi di merito.
- Se il giudice di merito pone a carico di una parte un onere probatorio e poi omette di esaminare il fatto storico allegato a sostegno della prova, la motivazione può risultare al minimo costituzionale richiesto e la sentenza è cassabile.
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