Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35846/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso, ai sensi dell’art. 150 l. fall., nei confronti di alcuni soci e di una società cessionaria di quote, per il pagamento di una somma dovuta a seguito di un aumento di capitale della società poi fallita e non integralmente versato. La società opponente sosteneva di non dover pagare l’importo richiesto perché il debito sarebbe stato già estinto integralmente, o comunque non correttamente quantificato, richiamando un verbale assembleare notarile contenente una dichiarazione liberatoria e ulteriori scritture contabili. In cassazione articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per vizio di costituzione del giudice, poiché redatta da un giudice onorario in materia asseritamente preclusa; 2) nullità per omessa valutazione delle prove documentali e violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2709 e 2710 c.c., per non avere la Corte territoriale esaminato l’eccezione di integrale estinzione del debito; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., individuato nella quietanza liberatoria contenuta nel verbale assembleare del 26.1.2001; 4) omessa pronuncia sulla domanda di manleva proposta verso la socia contumace. Il fallimento resistente eccepiva inoltre la tardività del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo infondata l’eccezione di tardività del ricorso; ha invece accolto il terzo motivo, ravvisando l’omesso esame del fatto storico decisivo costituito dalla quietanza liberatoria e, più in generale, delle prove documentali dedotte per dimostrare l’estinzione integrale dell’obbligazione; ha dichiarato assorbito il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della questione relativa all’estinzione del debito.

Norme richiamate

  • art. 150 l. fall.

    legittima il decreto ingiuntivo emesso in favore della curatela per il recupero di crediti verso soci o obbligati

  • art. 158 c.p.c.

    la violazione denunciata per preteso vizio di costituzione del giudice onorario è stata esclusa

  • art. 106 Cost.

    richiamato nel motivo sulla composizione del giudice, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non si esprime su domanda o eccezione; nel caso concreto la Corte territoriale aveva comunque affrontato la questione dell’estinzione solo ritenendola non provata

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per la valutazione delle prove documentali, ma non decisivo autonomamente nel caso concreto

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle prove documentali

  • art. 2709 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla rilevanza delle scritture contabili

  • art. 2710 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla efficacia probatoria delle scritture contabili

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    usato per i motivi di nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice e per omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per il mero mancato esame di singoli elementi istruttori

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per affermare la tempestività dell’impugnazione

  • art. 348-ter c.p.c.

    la preclusione per la c.d. doppia conforme non opera quando il fatto decisivo è stato del tutto pretermesso o travisato

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiesta di deposito/indicazione degli atti e documenti rilevanti ai fini del motivo ex art. 360 n. 5

  • art. 43-bis r.d. n. 12 del 1941

    richiamato quale eccezione al principio di mera irregolarità della decisione del giudice onorario in materia tabellarmente sottratta

  • d.l. n. 69 del 2013, conv. in L. n. 98 del 2013

    menzionato in relazione alla decisione della Corte costituzionale sulla magistratura onoraria

  • d.lgs. n. 116 del 2017

    richiamato con riferimento al riordino della magistratura onoraria

  • art. 32 d.lgs. n. 116 del 2017

    indicato come termine di completamento del riordino della magistratura onoraria

  • art. 106, primo e secondo comma, Cost.

    richiamato dalla Corte costituzionale nella decisione citata nel provvedimento

Massime di principio

  • La decisione assunta da un giudice onorario in materia tabellarmente non assegnata non è, di regola, nulla, ma integra una irregolarità, salvo ipotesi espressamente previste dalla legge.
  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. si configura solo quando il giudice non esamini una domanda o un’eccezione; non ricorre se la questione sia stata comunque affrontata, ancorché sfavorevolmente.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori in sé considerati.
  • Per dedurre utilmente l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.
  • La regola della c.d. doppia conforme non preclude il controllo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando il fatto decisivo sia stato del tutto pretermesso o travisato nei gradi di merito.
  • Se il giudice di merito pone a carico di una parte un onere probatorio e poi omette di esaminare il fatto storico allegato a sostegno della prova, la motivazione può risultare al minimo costituzionale richiesto e la sentenza è cassabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoAmministratori
RamiProcesso civileSocietarioFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.