Cassazione Civile, Sentenza n. 10735/2020 del 05/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
L’associazione ricorrente aveva erogato prestazioni assistenziali a favore di un minore collocato, in forza di un provvedimento del Tribunale per i minorenni, presso la propria comunità e affidato al Comune resistente. Per il periodo ottobre 2006-dicembre 2007 il Tribunale di Milano aveva condannato il Comune a pagare Euro 36.160,00 oltre accessori. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 28 maggio 2014, riformava la decisione: in base ai criteri di collegamento previsti dalla disciplina regionale, riteneva competente a sostenere gli oneri il Comune individuato in relazione alla residenza o al domicilio del minore o dei genitori esercenti la potestà, rilevando che né il minore né la madre risultavano residenti o domiciliati nel Comune convenuto; il permesso di soggiorno indicava inoltre un recapito del minore in altro Comune. L’associazione proponeva tre motivi di ricorso per cassazione. Con il primo deduceva violazione del principio di non contestazione, sostenendo che il Comune non aveva contestato la documentazione relativa alla dimora della madre a Pioltello nell’estate 2005. Con il secondo denunciava violazione di legge, contestando che la Corte d’appello avesse individuato un criterio alternativo riferito alla residenza o dimora del minore oppure dei genitori, mentre, secondo la ricorrente, la legge regionale indicava la residenza o il domicilio dell’esercente la potestà genitoriale all’inizio della prestazione. Con il terzo denunciava l’omesso esame della documentazione che, a suo dire, attestava la residenza o dimora del genitore esercente la potestà nel Comune convenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi e il ricorso. Il primo è stato ritenuto infondato perché mirava a ottenere una diversa valutazione delle prove, non più deducibile come vizio motivazionale nei termini prospettati dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; inoltre, la documentazione richiamata non era stata allegata né trascritta nel ricorso e la sentenza impugnata attestava che il Comune aveva contestato la residenza del minore e dei genitori nel proprio territorio. Il secondo motivo è stato giudicato privo di decisività, poiché la Corte d’appello aveva escluso la residenza o il domicilio nel Comune sia della madre sia del minore. Il terzo è stato respinto: dalla sentenza impugnata risultava che il minore e la madre non erano iscritti all’anagrafe del Comune nel periodo considerato e che il permesso di soggiorno indicava per il minore una dimora in altro Comune; inoltre, la relazione sociale invocata riguardava il fratello del minore, con padre diverso e non esercente la potestà su quest’ultimo. La Corte ha aggiunto che la ricorrente non aveva indicato uno specifico fatto storico decisivo omesso, mentre la motivazione della sentenza d’appello era adeguata e rispettosa del minimo costituzionale. L’associazione è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge; ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un ” fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla violazione del minimo costituzionale, nelle ipotesi indicate di anomalia motivazionale; altrimenti la censura è proponibile soltanto per l’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo per una diversa soluzione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un ” fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.
La mancanza della motivazione, la motivazione apparente, la contraddittorietà manifesta e irriducibile e la motivazione perplessa o incomprensibile integrano anomalie che determinano nullità della sentenza; al di fuori di tali ipotesi, la critica alla motivazione non consente un nuovo esame del merito probatorio.
art. 111, sesto comma, Cost.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un ” fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.
Il minimo costituzionale della motivazione delimita il sindacato sulla motivazione in cassazione; la sua violazione ricorre soltanto nelle anomalie motivazionali indicate dalla Corte.
Secondariamente il motivo è privo di autosufficienza in quanto richiama documentazione che non risulta allegata al ricorso e tantomeno trascritta impedendo così, in violazione del principio di autosufficienza, la rituale verifica di quanto affermato da parte del giudice di legittimità.
La sentenza non richiama né applica l’art. 2697 c.c.; pertanto non è possibile attribuire a tale norma un’interpretazione sulla base del provvedimento.
L.R. Lombardia n. 34 del 2004, art. 4, comma 3
Il motivo è privo di decisività in quanto la Corte di Appello aveva escluso la residenza o il domicilio nel Comune di Pioltello sia della madre che del minore.
La Corte non risolve nel merito la contestazione interpretativa relativa al criterio di collegamento previsto dalla legge regionale, poiché, comunque si individuasse il criterio, la decisione d’appello aveva escluso la residenza o il domicilio nel Comune sia del minore sia della madre.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono proponibili, sotto la veste del vizio motivazionale, richieste di rivalutazione degli elementi probatori o censure di mera insufficienza e contraddittorietà della motivazione; il sindacato è limitato alle anomalie che violano il minimo costituzionale oppure all’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo.
- La denuncia di omesso esame richiede l’indicazione specifica del fatto storico, oggetto di discussione e decisivo per l’esito; non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove.
- Il motivo di ricorso è privo di autosufficienza quando richiama documenti non allegati né trascritti in modo da consentire alla Corte di verificarne ritualmente il contenuto.
- Una censura interpretativa è priva di decisività quando il giudice di merito ha accertato fatti che escludono comunque l’applicazione del criterio giuridico invocato, qualunque sia l’interpretazione che se ne dia.
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