L.R. Lombardia 34/2004
Politiche regionali per i minori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Lombardia le politiche per i minori, i compiti di Regione, comuni e province, la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, gli organismi di coordinamento e l’Osservatorio regionale. Prevede finanziamenti a carico di fondi statali e risorse regionali, con disposizioni in parte superate da successive modifiche e da norme già abrogate.
Politiche regionali lombarde per i minori
Politiche regionali lombarde per i minori
La legge definisce il quadro delle politiche regionali della Lombardia per la tutela, lo sviluppo e l’inclusione dei minori. L’impianto è orientato alla centralità della famiglia, alla sussidiarietà tra istituzioni e al coordinamento tra interventi sociali, socio-sanitari, sanitari, educativi e formativi.
Principi e finalità
La Regione riconosce il diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia, considerata ambiente naturale di sviluppo e benessere, in raccordo con gli altri contesti educativi e sociali. L’azione regionale si ispira ai principi costituzionali e alle convenzioni internazionali in materia di diritti del fanciullo, adozione, esercizio dei diritti dei minori, tutela dei diritti umani e disciplina nazionale su adozione e affidamento. La legge si coordina inoltre con la normativa statale e regionale su infanzia, famiglia e funzioni educative sociali.
La Regione promuove iniziative per tutti i minori, senza discriminazioni di sesso, disabilità, nazionalità, etnia, religione o condizione economica, per tutelarne l’integrità fisica, favorire uno sviluppo armonioso della personalità e prevenire tratta, traffico di organi, abuso e sfruttamento sessuale. È inoltre perseguita l’inclusione sociale, economica e istituzionale del minore.
Obiettivi della programmazione regionale
Nell’attività di indirizzo e programmazione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, la Regione persegue obiettivi di sostegno alle famiglie con minori, anche tramite la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi familiari. Vengono sostenute le reti di solidarietà familiare, la permanenza del minore nella famiglia di origine ove possibile, anche tramite misure economiche o affidamento familiare consensuale temporaneo, e il raccordo tra famiglia, istituzioni e mondo del lavoro.
La Regione assicura la tutela del minore quando manchi la famiglia o questa non sia in grado di provvedere, prevedendo anche il prosieguo amministrativo disposto dall’autorità giudiziaria. Sono inoltre perseguiti l’integrazione del minore straniero e una diffusa informazione sul territorio regionale sui servizi e interventi disponibili.
Compiti della Regione
La Regione, attraverso la programmazione, promuove politiche intersettoriali per i minori e campagne di sensibilizzazione, informazione, ricerca e istruzione, anche via internet, in collaborazione con soggetti del terzo settore o della società civile e con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Favorisce la programmazione concertata a livello zonale, il coordinamento territoriale dei servizi, la libera scelta degli erogatori da parte delle famiglie e l’uso di titoli sociali per fruire di servizi e interventi.
La legge attribuisce alla Regione anche funzioni di impulso verso l’innovazione dell’offerta, la sperimentazione di interventi e l’accreditamento di servizi innovativi integrati tra politiche formative, del lavoro e sociali, al fine di prevenire e sostenere giovani in situazione di disagio. La Regione assicura l’attuazione dei livelli essenziali dei servizi sociali, definisce il sostegno ai piccoli comuni per gli oneri sociali, fissa criteri di accreditamento, controllo e remunerazione della rete sociale e individua indicatori di qualità per valutare efficacia, efficienza e capitale sociale prodotto dalla sussidiarietà orizzontale. È prevista anche l’integrazione tra prestazioni sociali comunali e quelle socio-sanitarie e sanitarie di ASL e aziende ospedaliere.
Compiti dei comuni e riparto degli oneri
I comuni promuovono la conoscenza e l’applicazione del principio di sussidiarietà nella gestione dei servizi sociali e provvedono, tra l’altro, all’erogazione di titoli sociali e misure di sostegno economico per favorire la permanenza del minore in famiglia, alla definizione e promozione di interventi e servizi sociali per minori e alla partecipazione del terzo settore alla programmazione zonale e alla gestione degli interventi. Svolgono inoltre le attività assistenziali previste dalla legge statale, con esclusione di quelle relative ai disabili sensoriali.
Le funzioni comunali sono esercitate in forma associata a livello di ambito territoriale. Per i minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria, gli oneri dell’affidamento familiare o dell’ospitalità in struttura residenziale sono posti a carico del comune individuato in base alla residenza dei genitori titolari della potestà, alla dimora o, in caso di irreperibilità, all’ultima residenza anagrafica; se è nominato un tutore, opera un diverso criterio riferito all’ultima residenza dei genitori. La norma disciplina anche il caso di genitori residenti in comuni diversi e quello di successiva morte o decadenza della potestà di uno dei genitori.
Gli oneri comprendono tutte le prestazioni sociali necessarie nel corso dell’affidamento o della permanenza in struttura. I comuni dell’ambito territoriale devono costituire, con risorse del Fondo nazionale politiche sociali, un fondo di sostegno per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti gravati da tali oneri, con dotazione annuale almeno pari al 5% dei costi sostenuti nell’esercizio precedente dai comuni dell’ambito.
Compiti delle province
Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, rilevano il fabbisogno formativo del personale dei servizi sociali e socio-sanitari, programmando gli interventi formativi di qualificazione e aggiornamento professionale. Promuovono inoltre la sussidiarietà nelle funzioni di competenza e continuano a esercitare le funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente in materia di disabili sensoriali. Possono anche attivare osservatori provinciali sui minori per l’analisi e il monitoraggio della realtà minorile locale, a supporto della pianificazione zonale.
Rete d’offerta sociale per i minori
La rete sociale comprende attività educative, aggregative e ricreative per il benessere dei minori, con servizi per la prima infanzia, per l’infanzia e l’adolescenza, sostegno alle funzioni genitoriali, accompagnamento allo studio, prevenzione della dispersione scolastica, assistenza domiciliare, integrazione scolastica e sociale dei minori disabili, servizi socio-educativi per disabili e interventi a favore di bambine, bambini e madri recluse.
Vi rientrano anche interventi per rimuovere le cause del disagio e tutelare il minore in caso di assenza o inadeguatezza della famiglia, violenza, maltrattamento o abuso, tra cui affido, adozione, comunità educative e familiari, centri di pronto intervento, accoglienza per gestanti e madri con figli e servizi di mediazione familiare. Sono infine previsti interventi innovativi e sperimentali espressi dai soggetti della sussidiarietà sociale.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua le tipologie di offerta soggette ad autorizzazione al funzionamento e accreditamento, i requisiti organizzativi e strutturali e gli indicatori di qualità. Per gli accreditamenti successivi all’entrata in vigore della legge sul primo soccorso pediatrico è richiesto anche che il personale, le famiglie e i minori seguano percorsi informativi e formativi sui temi del primo soccorso pediatrico e delle tecniche salvavita, tenuti da centri BLSD riconosciuti da AREU. Le strutture accreditate possono essere visitate dai membri degli organi regionali e locali competenti, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Con la pubblicazione del provvedimento regionale attuativo cessano di applicarsi i requisiti previgenti stabiliti dal Consiglio regionale nel 1987 per il funzionamento delle strutture destinate ai minori.
Rete d’offerta socio-sanitaria
La rete socio-sanitaria comprende i servizi e le strutture della disabilità, i consultori familiari e adolescenziali, nonché gli interventi per prevenire e contrastare l’uso di sostanze illecite e l’abuso di sostanze lecite. In tale ambito la legge prevede azioni di monitoraggio delle sostanze psicoattive e del policonsumo, prevenzione informativa e formativa, contatto precoce con i soggetti a rischio e sviluppo di interventi coordinati per il recupero dei minori con dipendenze.
È inoltre prevista la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili.
Rete d’offerta sanitaria
La rete sanitaria per i minori è costituita da attività, servizi e strutture pubbliche e private autorizzate o accreditate, riservate ai minori in ambito ospedaliero e territoriale, in integrazione con ASL, aziende ospedaliere, enti locali, istituzioni, organizzazioni educative, sociali, sanitarie, scolastiche e famiglie.
L’organizzazione dei servizi deve prevedere accoglienza e informazione specifica, spazi per attività scolastiche e ludiche nelle strutture di ricovero, presa in carico globale delle situazioni a rischio e dei disturbi comportamentali, assistenza ambulatoriale, diurna e domiciliare per ridurre l’ospedalizzazione, possibilità per un familiare di restare con il minore in ricovero, definizione del percorso nascita con continuità assistenziale dal concepimento allo svezzamento, interventi per minori vittime di abusi, approccio multidisciplinare ai disturbi neuropsichici dell’età evolutiva, educazione alla salute e prevenzione dei comportamenti a rischio, azioni a favore di minori e genitori con AIDS e attività formative e informative BLSD su primo soccorso pediatrico.
Coordinamento regionale e osservatori
È istituito un Comitato regionale di coordinamento per l’attuazione delle politiche intersettoriali destinate ai minori, composto dalle direzioni generali regionali competenti. La Giunta regionale ne definisce composizione, organizzazione e funzionamento. Il Comitato esprime parere tecnico preventivo sugli atti di programmazione, sulle proposte di legge e sui provvedimenti amministrativi che incidono sulle politiche per i minori, con riferimento agli ambiti sociale, socio-sanitario, sanitario, scolastico-formativo e lavorativo, sportivo, culturale e di educazione ambientale.
È inoltre istituito l’Osservatorio regionale sui minori, con compiti di analisi, monitoraggio e interpretazione dei fenomeni della realtà minorile per supportare le scelte strategiche regionali. La Giunta individua centri di ricerca, esperti e un rappresentante della Consulta regionale delle associazioni familiari, definendo anche la collaborazione con gli osservatori provinciali. L’Osservatorio regionale collabora con l’Osservatorio per l’integrazione e la multietnicità e con altri osservatori tematici anche per contrastare le mutilazioni genitali femminili con misure preventive, protettive e riparative.
Aspetti finanziari
Le spese per le attività sperimentali di accreditamento di servizi innovativi sono coperte con risorse statali del Fondo nazionale per le politiche sociali e con risorse regionali previste su specifiche unità previsionali di base. Le funzioni comunali, i sistemi d’offerta sociale e socio-sanitaria, le funzioni provinciali e il sistema d’offerta sanitario sono finanziati, a decorrere dall’anno 2004, con risorse statali del Fondo nazionale per le politiche sociali e con risorse autonome regionali indicate dalla legge. Le attività dell’Osservatorio regionale sui minori sono finanziate con risorse statali trasferite ai sensi della legge n. 451/1997, stanziate su apposita unità previsionale.
Abrogazioni e norme superate
La legge abroga alcune disposizioni di precedenti leggi regionali sul riordino delle autonomie e sul servizio sanitario regionale. Il testo consolidato evidenzia inoltre l’abrogazione o la sostituzione di diversi commi e lettere intervenute nel tempo, non più operative nel quadro vigente della disciplina.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 13 dic 2004L.R. Lombardia 33/2004
- Legge · 20 dic 2004L.R. Lombardia 36/2004
- Legge · 21 dic 2004L.R. Lombardia 39/2004
- Legge · 21 dic 2004L.R. Lombardia 38/2004
- Legge · 21 dic 2004L.R. Lombardia 37/2004
- Regolamento · 6 dic 2004R.R. Lombardia 10/2004
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →