Cassazione Civile, Sentenza n. 10831/2020 del 05/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (danneggiata)
La controversia
La controversia originaria riguardava la domanda di risarcimento dei danni biologici conseguenti a un sinistro stradale. Il primo giudice aveva riconosciuto soltanto Euro 615,05 per inabilità temporanea, già corrisposti dall’assicuratrice, e aveva respinto la richiesta di ulteriori Euro 49.220,00 per postumi permanenti, ritenuti riconducibili a un precedente incidente. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 17 luglio 2014, aveva rigettato l’appello, confermato la ripartizione delle spese del primo grado — due terzi a carico dell’attrice e un terzo compensato — e condannato l’appellante alle spese del secondo grado, liquidate in Euro 6.615,00 oltre accessori. Dopo il rigetto del precedente ricorso per cassazione con ordinanza n. 7059/2017, la danneggiata ha proposto ricorso per revocazione, deducendo un errore percettivo: la Corte aveva trattato la statuizione sulle spese di primo grado come una compensazione, mentre si trattava di una condanna dell’attrice al pagamento di due terzi. Ha inoltre contestato la condanna di Euro 8.000,00 per le spese del precedente giudizio di cassazione, ritenendola eccessivamente gravosa e punitiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione e revocato l’ordinanza n. 7059/2017. Ha ritenuto che l’ordinanza avesse supposto, per una svista percettiva su un fatto processuale incontrovertibilmente risultante dagli atti, che le spese di primo grado fossero state compensate per due terzi, anziché porre due terzi a carico dell’attrice e compensare la parte restante. L’errore aveva inciso sulla decisione relativa alle spese: la liquidazione della pretesa in misura inferiore a quella domandata non costituisce soccombenza, neppure parziale, e non giustifica la condanna della parte vittoriosa alle spese, pur potendo fondare la compensazione in presenza dei presupposti di legge. Decidendo nel merito, la Corte ha compensato le spese dei giudizi di primo e secondo grado, considerando la grave ragione correlata all’infondatezza della maggiore pretesa risarcitoria. Per il precedente giudizio di cassazione ha posto a carico dell’assicuratrice la metà delle spese liquidate nell’ordinanza revocata e ha compensato la restante metà. Ha dichiarato non dovuto il contributo unificato. La contestazione autonoma dell’importo delle spese di cassazione come punitivo non ha ricevuto un distinto esame, essendo stata rideterminata la relativa ripartizione in conseguenza dell’accoglimento.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze (comprese – a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, nonchè dell’entrata in vigore dell’art. 391 bis c.p.c., nel testo dettato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 67 – quelle della Corte di cassazione) consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti e dei documenti di causa, semprechè il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.
È revocabile la decisione fondata su un errore percettivo o una svista materiale circa l’esistenza o inesistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente smentito o attestato dagli atti, purché quel fatto non fosse punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato.
art. 391-bis c.p.c.
L’errore di fatto idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze (comprese – a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, nonchè dell’entrata in vigore dell’art. 391 bis c.p.c., nel testo dettato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 67 – quelle della Corte di cassazione) consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti e dei documenti di causa, semprechè il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.
La revocazione per errore di fatto è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione, nei limiti dell’errore percettivo delineato dall’art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Il principio di diritto richiamato comporta che la liquidazione della pretesa in misura inferiore a quanto richiesto in domanda non costituisce soccombenza della parte, neppure parziale, e non consente al Giudice di pronunciare la condanna della parte vittoriosa, neppure per una minima quota, al pagamento delle spese in favore dell’altra, potendo semmai valere per operare una compensazione delle spese, se sussistono gravi ragioni o un’ipotesi di reciproca soccombenza.
Il riconoscimento della pretesa in misura inferiore a quella domandata non rende soccombente, neppure parzialmente, la parte vittoriosa e non consente di condannarla alle spese in favore dell’altra; la sproporzione tra domanda e liquidazione può invece giustificare la compensazione, se ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
Massime di principio
- Ai fini della revocazione, l’errore di fatto ricorre quando una svista percettiva induce il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo che gli atti rendono incontestabilmente falso o vero, purché il fatto non abbia costituito oggetto di una questione controversa e decisa.
- La distinzione tra errore percettivo ed errore valutativo è decisiva: il primo può fondare la revocazione nei limiti dell’art. 395, n. 4, c.p.c.; la valutazione o interpretazione degli atti e del comportamento processuale delle parti non integra, per ciò solo, tale errore.
- Il riconoscimento della pretesa in misura inferiore a quella richiesta non costituisce soccombenza, nemmeno parziale, e non consente di condannare alle spese la parte che abbia ottenuto il riconoscimento della propria pretesa. La sproporzione tra quanto domandato e quanto liquidato può rilevare, ricorrendone i presupposti, ai fini della compensazione delle spese.
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