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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10802/2020 del 05/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La curatela ha citato in giudizio gli acquirenti chiedendo la dichiarazione di inefficacia, ai sensi degli artt. 64 e, in subordine, 67 L. Fall., della compravendita immobiliare stipulata il 27 novembre 2000 per il prezzo indicato nell’atto in lire 80 milioni, deducendo che il prezzo fosse inferiore a quello di mercato. Gli acquirenti sostenevano di avere pagato complessivamente lire 183 milioni, includendo lire 103 milioni versati alla figlia della venditrice, e chiedevano la restituzione delle somme da quest’ultima e dal procuratore speciale. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 701/2013, accolse la domanda revocatoria, ordinò il rilascio dell’immobile e il pagamento dei frutti dalla domanda, oltre interessi e rivalutazione; dispose inoltre restituzioni a carico dei terzi chiamati. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1361/2017 depositata il 30 giugno 2017, qualificò l’atto come oneroso ai sensi dell’art. 67 L. Fall., respinse l’appello degli acquirenti e accolse quello della figlia, rigettando nei suoi confronti le domande degli acquirenti. In Cassazione, i primi tre motivi contestavano la valutazione dei documenti relativi alla dedotta simulazione del prezzo, il mancato riconoscimento della loro efficacia probatoria e il rigetto della prova testimoniale, nonché l’applicazione della presunzione dello stato d’insolvenza e la valutazione degli elementi addotti per escluderlo. Il quarto motivo contestava la decorrenza dei frutti dalla domanda e sosteneva che il loro riconoscimento producesse un indebito arricchimento; il quinto denunciava ultrapetizione e violazione dell’art. 2033 c.c. per il rigetto della domanda di restituzione delle somme asseritamente versate alla figlia della venditrice.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. I primi tre motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non rispettavano l’onere di specifica indicazione dei documenti previsto dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., sollecitavano una nuova valutazione del materiale istruttorio e, in parte, non si confrontavano con le effettive ragioni della sentenza d’appello. La Corte ha inoltre rilevato la genericità delle censure sulla prova testimoniale e ha confermato, in diritto, che la prova di un prezzo diverso da quello indicato nella compravendita immobiliare è soggetta, nei rapporti tra le parti, ai limiti dell’art. 2722 c.c. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo; la Corte ha comunque osservato che la decisione d’appello era conforme al principio secondo cui, nella revocatoria fallimentare ex art. 67 L. Fall., gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla domanda giudiziale. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché non era stata specificamente documentata la reiterazione della domanda in appello, sia perché non erano state efficacemente censurate le autonome ragioni della decisione d’appello, tra cui l’assenza di prova del pagamento e la mancata proposizione in primo grado di una domanda ex art. 2041 c.c. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate. È stato posto a carico dei ricorrenti l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    “Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione.

    Il ricorrente che fonda le censure su documenti deve identificarli specificamente, riportandone o riassumendone il contenuto e indicando la fase processuale e la collocazione nel fascicolo; l’omissione rende inammissibile la censura e impedisce di valutarne rilevanza e decisività.

  • art. 115 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto.

    Per dedurre in cassazione che un fatto è stato non contestato, occorre indicare puntualmente gli atti difensivi della controparte e mostrare quali allegazioni siano rimaste prive di contestazione; una generica affermazione di non contestazione non è sufficiente.

  • art. 2722 c.c.

    In tema di compravendita immobiliare, quando i contraenti abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell’atto scritto, la prova è sottoposta, nei rapporti tra le parti, alle limitazioni della prova testimoniale fissate da tale norma, avendo ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto.

    La prova, tra i contraenti, di un prezzo diverso da quello risultante dall’atto scritto di compravendita immobiliare è soggetta ai limiti alla prova testimoniale previsti dall’art. 2722 c.c., poiché il prezzo è elemento essenziale del contratto.

  • art. 67 L. Fall.

    In tema di revocatoria ai sensi della L. Fall., art. 67, gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla domanda giudiziale.

    Nell’azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L. Fall., gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale.

  • art. 2033 c.c.

    In terzo luogo ricorrerebbe l’ipotesi di domanda nuova non essendo stata proposta alcuna domanda ai sensi dell’art. 2041 c.c., davanti al giudice di primo grado.

    La Corte non ha enunciato una regola interpretativa dell’art. 2033 c.c.; ha dichiarato inammissibile la relativa censura per difetti processuali e per la mancata impugnazione efficace delle autonome ragioni della decisione d’appello.

  • art. 2041 c.c.

    In terzo luogo ricorrerebbe l’ipotesi di domanda nuova non essendo stata proposta alcuna domanda ai sensi dell’art. 2041 c.c., davanti al giudice di primo grado.

    La decisione rileva che la domanda di arricchimento senza causa non era stata proposta in primo grado e che la sua introduzione successiva avrebbe costituito domanda nuova; tale rilievo concorre a giustificare l’inammissibilità della censura.

  • art. 366, primo comma, c.p.c.

    Di questi tre oneri, il ricorrente ha parzialmente assolto solo il secondo. Il ricorso, infatti, non riassume nè trascrive il contenuto degli atti; generalmente non indica con quale atto ed in quale fase processuale (atto di citazione, memorie ex art. 183 c.p.c., ordine di esibizione, ecc.) siano state prodotte e la localizzazione dell’atto non è idonea, non essendo sufficiente individuare il documento come inserito nel fascicolo dell’attore o del convenuto.

    Il ricorso per cassazione deve consentire alla Corte di individuare e verificare gli atti e i documenti invocati; la mera indicazione del fascicolo di parte non supplisce alla mancata trascrizione o riassunzione del contenuto e alla mancata specificazione della fase di produzione.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorrente per cassazione che fonda una censura su documenti deve indicarli specificamente, riportandone o riassumendone il contenuto e precisando quando e dove siano stati prodotti; la sola menzione della loro presenza nel fascicolo di una parte non consente il controllo di rilevanza e decisività.
  • La censura basata sulla mancata considerazione della non contestazione di un fatto deve individuare le allegazioni interessate e riportare specificamente il contenuto degli atti difensivi della controparte, così da dimostrare la genericità o l’assenza di contestazioni.
  • La denuncia di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una ricostruzione alternativa dei fatti riservata ai giudici di merito; la critica deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Nei rapporti tra le parti, la prova che il prezzo di una compravendita immobiliare sia diverso da quello indicato nell’atto scritto è soggetta ai limiti della prova testimoniale previsti dall’art. 2722 c.c., trattandosi di elemento essenziale del contratto.
  • Una censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta con una ratio decidendi autonoma e sufficiente della sentenza impugnata; parimenti, chi deduce che una domanda sia stata proposta e reiterata nei gradi di merito deve indicare specificamente gli atti processuali che lo dimostrano.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causa

Testo integrale

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