Cassazione Civile, Sentenza n. 10814/2020 del 05/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Una contribuente conveniva in giudizio l’ente impositore e il concessionario della riscossione, lamentando l’illegittima iscrizione ipotecaria fondata su pretese tributarie sottese a due avvisi di accertamento già annullati con sentenza passata in giudicato. Chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti. Il Tribunale accoglieva la domanda, riconoscendo la responsabilità solidale dei convenuti e condannandoli anche per responsabilità processuale aggravata, in ragione della persistente resistenza stragiudiziale e giudiziale. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 787/2016 depositata il 29 agosto 2016, rigettava gli appelli dell’ente impositore e del concessionario, poi divenuto Equitalia ETR s.p.a., ritenendo che l’esattore non fosse un mero esecutore inconsapevole, che l’annullamento fosse rilevabile e che le diffide ricevute imponessero una condotta diligente. Riteneva inoltre risarcibili, in via equitativa, il disagio e la sofferenza derivanti dalla lesione della libera disponibilità dei beni. L’agente della riscossione proponeva ricorso principale con tre motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per asserita erronea valutazione delle prove e per non aver considerato che il concessionario era estraneo al giudizio tributario, che erano stati annullati gli avvisi e non la cartella, che la condivisione telematica riguardava soltanto il ruolo, che l’ente impositore aveva negato l’esistenza del giudicato e che lo sgravio era stato comunicato solo in appello; (2) violazione delle norme sulla riscossione e dell’art. 10 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che il concessionario non poteva sospendere il ruolo e che la responsabilità della pretesa spettava all’ente impositore; (3) violazione degli artt. 2697 e 2043 c.c. e dell’art. 96 c.p.c., per difetto di colpa e di prova del danno, nonché per l’asserita mancanza dei presupposti per il danno non patrimoniale. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso incidentale con due motivi: denunciava la mancata prova dei danni, l’assenza dei presupposti legali per il risarcimento non patrimoniale, la condotta asseritamente colposa della contribuente per avere promosso due giudizi tributari e la mancata impugnazione dell’iscrizione ipotecaria; deduceva inoltre vizio di motivazione per l’accoglimento della domanda risarcitoria senza prova.
La decisione
La Cassazione rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale. Esclude che le doglianze sulla valutazione delle prove integrino, nei termini formulati, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; considera inoltre irrilevante l’errore della Corte d’appello nel riferire l’annullamento alla cartella anziché agli avvisi, poiché era comunque venuto meno il titolo della riscossione. L’annullamento del credito è opponibile al concessionario anche se non era parte del giudizio tributario, in ragione della separazione tra titolare del credito e agente della riscossione. Quest’ultimo conserva un autonomo dovere di diligenza e può rispondere per avere agito senza la normale prudenza, anche alla luce delle diffide ricevute; la mancata impugnazione dell’iscrizione ipotecaria non esclude, di per sé, la responsabilità per la condotta colposa. La Corte accoglie per quanto di ragione il terzo motivo principale e i due motivi incidentali: la liquidazione del danno non patrimoniale era priva di adeguata base, perché i generici disagi e turbamenti non erano collegati a uno specifico diritto fondamentale allegato e non potevano essere considerati in re ipsa, occorrendo prova, anche presuntiva, del pregiudizio e della sua non futilità. Quanto al danno patrimoniale, la sentenza d’appello non ne aveva precisato i contenuti. La decisione è cassata in relazione e rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per valutare l’eventuale responsabilità processuale aggravata dei convenuti e per provvedere sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre
La norma è violata, con conseguente vizio deducibile in cassazione, se il giudice dichiara di non applicare la regola di acquisizione delle prove o fonda la decisione su prove assunte d’ufficio fuori dai poteri riconosciuti; non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove ritualmente proposte.
art. 116 c.p.c.
la violazione dell’art. 116 c.p.c., è idonea a integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime
La violazione è configurabile quando il giudice disattende il principio del libero convincimento senza una deroga normativa, oppure applica il prudente apprezzamento a una prova soggetta a regime diverso; non ricorre per una mera contestazione della valutazione di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev’essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione (qui non dedotto a fonte di una duplice pronuncia conforme da parte dei giudici di merito), e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La contestazione dell’apprezzamento delle prove come erroneo convincimento fattuale va proposta attraverso il vizio motivazionale nei limiti previsti dal n. 5, non come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev’essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione (qui non dedotto a fonte di una duplice pronuncia conforme da parte dei giudici di merito), e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, salva l’inammissibilità di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5
La censura motivazionale relativa alla valutazione delle prove resta soggetta ai limiti di ammissibilità previsti per la cosiddetta doppia conforme, richiamati dalla Corte.
D.P.R. 602/1973, artt. 24, 25, 39, 40 e 60, comma 1
la caducazione del titolo (ovvero del ruolo), conseguente all’annullamento dei correlati avvisi, è stata correttamente ritenuta, dalla Corte di appello, una “regula iuris” oggettivamente opponibile all’esattore, a nulla rilevando la sua, giusta, mancata partecipazione al relativo giudizio con il legittimo contraddittore (ente impositore)
La decisione afferma che il concessionario è vincolato, ai fini della riscossione, alla caducazione del titolo derivante dall’annullamento degli avvisi, anche se non ha partecipato al giudizio tributario promosso contro l’ente impositore.
D.Lgs. 546/1992, art. 10
per questa ragione è stato precisato che la contestazione della pretesa tributaria (anche quando attuata mediante impugnazione dell’iscrizione ipotecaria conseguente alla cartella di pagamento) può essere svolta direttamente nei confronti dell’ente creditore e il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di “adiectus solutionis causa”
La contestazione della pretesa tributaria può essere rivolta all’ente creditore; il concessionario, quale soggetto incaricato della riscossione, è vincolato alla decisione che definisce la pretesa.
art. 2043 c.c.
anche nel campo tributario, l’attività della pubblica amministrazione deve svolgersi nei limiti posti, non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del “neminem laedere”, per cui è consentito ai giudice ordinario – al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato – accertare se invece vi sia stato, da parte dell’amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo
Anche nell’attività tributaria la pubblica amministrazione risponde secondo la regola generale del neminem laedere quando una condotta colposa violi un diritto soggettivo; il giudice ordinario può accertare tale condotta senza sindacare l’opportunità dell’esercizio del potere discrezionale.
art. 96, comma 2, c.p.c.
ne consegue che il giudice di merito potrà e dovrà in concreto accertare se il concessionario abbia agito con colpa, ovvero senza quella “normale prudenza” che viene richiamata, riguardo all’iscrizione ipotecaria, in rapporto di specie a genere rispetto alla generale fattispecie aquiliana, dalla disciplina comune contenuta nell’art. 96 c.p.c., comma 2
In relazione all’iscrizione ipotecaria, la normale prudenza costituisce parametro concreto per accertare la colpa del concessionario; la disciplina dell’art. 96, comma 2, è richiamata come specificazione rispetto alla responsabilità aquiliana generale.
art. 2697 c.c.
non possono ritenersi “in re ipsa” e debbono essere provati, sia pure indiziariamente, rispetto alle svolte allegazioni, anche con riferimento alla gravità della lesione ovvero alla non futilità del danno
Il pregiudizio non patrimoniale non è presunto per il solo fatto della condotta lesiva: chi lo domanda deve provarlo, anche per indizi, in relazione alle allegazioni e alla gravità o non futilità della lesione.
art. 2059 c.c.
quanto al danno non patrimoniale, risarcibile nel caso di lesione di diritti fondamentali ovvero costituzionalmente rilevanti (Cass., 07/03/2019, n. 6598), lo si rapporta a non meglio precisati “disagi e turbamenti” che: a) non si rapportano a un allegato e come tale specificato diritto fondamentale; b) non possono ritenersi “in re ipsa” e debbono essere provati, sia pure indiziariamente, rispetto alle svolte allegazioni, anche con riferimento alla gravità della lesione ovvero alla non futilità del danno
Il danno non patrimoniale è risarcibile, secondo il principio applicato, in presenza della lesione di un diritto fondamentale o costituzionalmente rilevante e richiede allegazione specifica e prova, anche indiziaria; non basta invocare generici disagi o turbamenti.
Massime di principio
- Il giudice di legittimità non rivaluta liberamente il peso delle prove. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile soltanto nei casi in cui siano disattese le regole legali di acquisizione o valutazione della prova, non quando si contesti la preferenza accordata dal giudice di merito a una risultanza probatoria rispetto a un’altra.
- L’annullamento degli atti impositivi che comporta la caducazione del titolo della riscossione è opponibile all’agente della riscossione, pur se questi non abbia partecipato al giudizio tributario promosso contro l’ente creditore, in ragione della separazione tra titolare del credito e soggetto incaricato della riscossione.
- L’agente della riscossione ha un autonomo dovere di agire con idonea diligenza e normale prudenza. Può rispondere per colpa quando, nonostante l’intervenuta esclusione giudiziale del credito e le diffide ricevute, perseveri nella condotta diretta alla riscossione o nella difesa della sua legittimità; resta possibile il regresso nei confronti dell’ente impositore per la quota causalmente riferibile alla condotta di quest’ultimo.
- La mancata impugnazione dell’atto di iscrizione ipotecaria non esclude di per sé la responsabilità risarcitoria per averlo eseguito colposamente in relazione all’inesistenza del credito: i vizi dell’atto e la colpa nella condotta che lo ha prodotto sono profili distinti.
- Il danno non patrimoniale non può essere riconosciuto sulla base di generici disagi o turbamenti né considerato in re ipsa. Occorrono l’indicazione del diritto fondamentale o costituzionalmente rilevante leso e la prova del pregiudizio, anche presuntiva, con riguardo alla gravità della lesione o alla non futilità del danno.
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