Cassazione Civile, Sentenza n. 10825/2020 del 05/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
Un paziente era stato sottoposto, presso una clinica, a un intervento di ernia discale da parte di un medico non dipendente della struttura. Una complicanza conseguente all'intervento non era stata diagnosticata tempestivamente. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 539/2017 depositata il 28 febbraio 2017, riformando la pronuncia del Tribunale di Ravenna, aveva riconosciuto la responsabilità professionale del medico e della struttura, condannandoli in solido al risarcimento del danno biologico temporaneo derivato dal ritardo diagnostico e terapeutico. Aveva però respinto la domanda di manleva proposta dalla struttura contro la propria assicuratrice, ritenendo esclusi dalla polizza i danni riconducibili alla condotta di personale medico non dipendente. La struttura ha proposto cinque motivi di ricorso, tutti riferiti all’interpretazione della polizza: violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per l’asserita erronea interpretazione letterale e atomistica degli artt. 1 e 3, lett. h), delle condizioni generali; violazione degli artt. 1366 e 1367 c.c. per inosservanza dei criteri di buona fede e di conservazione del contratto; violazione degli artt. 1362, 1363, 1411 e 1891 c.c. per non avere considerato l’art. 18 delle condizioni aggiuntive come disciplina della copertura per conto altrui e deroga all’esclusione generale; violazione dell’art. 1370 c.c. per avere interpretato le clausole dubbie a favore del predisponente. La resistente ha eccepito l’inammissibilità, sostenendo che si chiedesse soltanto di contrapporre una diversa interpretazione a quella del giudice di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibili le censure, perché denunciavano un errore nell’applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e il ricorso assolveva l’onere di specifica indicazione del contenuto della polizza. Ha accolto congiuntamente i cinque motivi, giudicandoli fondati. La Corte territoriale aveva attribuito alle clausole un significato basato su una lettura meramente letterale, senza coordinare l’oggetto generale della garanzia con le esclusioni e le condizioni aggiuntive. La Cassazione ha rilevato che l’art. 1 descrive una copertura ampia della responsabilità della struttura per fatti verificatisi nell’attività assicurata, compresa quella derivante dall’opera di terzi ai sensi dell’art. 1228 c.c.; l’art. 3, lett. h), esclude la responsabilità personale dei medici non dipendenti, non la responsabilità della struttura per i fatti di questi; l’art. 18 configura una copertura in eccesso rispetto alle polizze personali degli operatori non dipendenti e presuppone, secondo la lettura coordinata delle clausole, la copertura del rischio della struttura per i fatti di tali operatori. In presenza di clausole complesse e polisenso, il giudice deve applicare in modo graduale e coordinato i criteri ermeneutici e, se permane l’equivocità, anche l’interpretazione contro il predisponente. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, per il riesame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., ed, in particolare, a quello dell’interpretazione contro il predisponente, di cui all’art. 1370 c.c.
Il significato letterale non esaurisce l’interpretazione quando la clausola è polisenso: il giudice deve coordinare i criteri ermeneutici legali e ricostruire la comune intenzione delle parti.
art. 1363 c.c.
la formulazione della polizza in esame – nella quale l’art. 1, comma 1 sopra richiamato descrive in termini omnicomprensivi il fatto generatore del danno ed oggetto di copertura assicurativa, ed in cui l’art. 1, comma 3 estende tale garanzia, ex art. 1891 c.c., alla responsabilità civile personale dei medici “dipendenti” – impone di applicare un criterio esegetico, ex artt. 1362 e 1363 cc., che dia un senso compiuto e logico, rispetto alla funzione del contratto ed agli interessi da salvaguardare (trattasi di una polizza assicurativa multirischio), alla copertura della responsabilità “personale” dei medici “non dipendenti”
Le clausole della polizza devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, in modo da attribuire al contratto un significato complessivo coerente con la sua funzione e con gli interessi assicurati.
art. 1366 c.c.
La Corte territoriale, nell’escludere il diritto alla manleva della ricorrente per il fatto posto in essere dal medico non dipendente, si è discostata dai principi esegetici sopra richiamati
La Corte richiama la buona fede come criterio di interpretazione contrattuale, ma il passaggio non esplicita autonomamente una regola applicativa distinta; la censura relativa a tale criterio è accolta nel quadro dell’interpretazione coordinata della polizza.
art. 1367 c.c.
La Corte territoriale, nell’escludere il diritto alla manleva della ricorrente per il fatto posto in essere dal medico non dipendente, si è discostata dai principi esegetici sopra richiamati
La Corte richiama il criterio di conservazione del contratto nel quadro dei canoni ermeneutici disattesi dal giudice d’appello, senza formulare nel passaggio una distinta regola applicativa.
art. 1370 c.c.
La complessa e non chiara formulazione del contratto, avrebbe imposto, di ricorrere al “principio del gradualismo”, da applicarsi quando il significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti sia insufficiente all’identificazione della comune intenzione delle parti: l’adozione di criteri interpretativi sussidiari, infatti, include anche “l’interpretatio contra stipulatorem” laddove il dato letterale sia equivoco ed in tutto o in parte, contraddittorio, ex art. 1370 c.c.
Quando il dato letterale è equivoco o contraddittorio e gli altri criteri non consentono di identificare la comune intenzione, va applicata l’interpretazione contro il predisponente.
art. 1228 c.c.
la clausola contiene una previsione di carattere omnicomprensivo chè include la responsabilità della struttura in generale – cioè sia per fatto proprio sia per fatto altrui – che si debba assumere secondo le regole civilistiche di cui all’art. 1228 c.c. a mente del quale “il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, salva la diversa volontà delle parti”.
La responsabilità della struttura per i fatti degli operatori dei quali si avvale, compresi quelli non dipendenti, rientra nell’oggetto generale della polizza quando la clausola assicura i danni verificatisi in relazione all’attività assicurata, salvo una diversa volontà contrattuale.
art. 1891 c.c.
L’art. 1, comma 3, inoltre, estende, letteralmente, tale garanzia alla responsabilità civile personale dei dipendenti, compresi medici e paramedici, con previsione riconducibile all’art. 1891 c.c., trattandosi di una evidente assunzione del rischio per conto altrui.
La previsione di copertura della responsabilità personale degli operatori costituisce assicurazione per conto altrui; nel coordinamento delle clausole, la copertura in eccesso per gli operatori non dipendenti presuppone che il medesimo rischio sia assicurato a secondo rischio dalla polizza della struttura.
art. 1411 c.c.
La norma è indicata tra quelle dedotte con il motivo, ma la Corte fonda la decisione sulla lettura complessiva della polizza e richiama espressamente l’art. 1891 c.c.; non ricava dall’art. 1411 c.c. un’autonoma regola applicativa.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
le critiche prospettate denunciano, invero, la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale regolati dagli artt. 1362 c.c. e segg.
Le censure sono scrutinabili in cassazione quando denunciano la violazione o falsa applicazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, anziché limitarsi a proporre una diversa lettura del contratto.
art. 366 c.p.c., n. 6
adempiuto l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 (cfr. pagg. 12,13,14,15, e 16 del ricorso), il ricorrente chiede in questa sede di valutare se i giudici d’appello abbiano commesso un errore di sussunzione e, dunque, di falsa applicazione delle norme sull’esegesi dei contratti
Il ricorso supera il vaglio di specificità quando indica adeguatamente gli atti e il contenuto contrattuale necessari a verificare la denunciata falsa applicazione dei criteri ermeneutici.
Massime di principio
- Quando una clausola assicurativa è polisenso, il giudice non può arrestarsi al significato letterale: deve utilizzare gli ulteriori criteri legali d’interpretazione, ricercando la comune intenzione delle parti.
- Le clausole di una polizza devono essere lette congiuntamente, assegnando loro un significato logico e coerente con l’oggetto complessivo, la funzione del contratto e gli interessi assicurati; non è corretta una lettura atomistica che faccia perdere coerenza al rapporto tra regola generale ed eccezioni.
- Una garanzia riferita ai danni verificatisi in relazione all’attività assicurata può comprendere la responsabilità della struttura per i fatti degli operatori dei quali essa risponde ai sensi dell’art. 1228 c.c.; l’esclusione della responsabilità personale dell’operatore non equivale, senza un chiaro dato contrattuale, all’esclusione della responsabilità della struttura per il fatto di quell’operatore.
- La clausola che assoggetta la garanzia della struttura a copertura in eccesso rispetto alle assicurazioni personali degli operatori non dipendenti va coordinata con l’oggetto della polizza: essa presuppone che la polizza della struttura copra a secondo rischio il rischio della responsabilità personale dell’operatore, mentre le polizze personali devono essere attivate a primo rischio.
- Se, dopo l’applicazione dei criteri interpretativi, il testo contrattuale rimane equivoco o contraddittorio, è utilizzabile il criterio dell’interpretazione contro il predisponente previsto dall’art. 1370 c.c.
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