Cassazione Civile, Sentenza n. 10832/2020 del 05/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Stato)
La controversia
La controversia nasceva da due distinti procedimenti disciplinari conclusi con licenziamenti della lavoratrice, disposti rispettivamente il 12 maggio 1998 per l’ingiustificata mancata comparizione alle visite mediche di controllo e il 26 ottobre 1998 per la mancata comunicazione delle assenze dal lavoro. Il Tribunale del lavoro di Taranto, con sentenza n. 6079/2002, annullò il secondo licenziamento, disponendo la reintegrazione e l’ammissione a un rapporto part-time per ragioni di salute; i giudici amministrativi confermarono invece il primo licenziamento. La lavoratrice agì contro lo Stato ai sensi della L. n. 117/1988, sostenendo che i giudici del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato avessero violato il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro e avessero erroneamente interpretato il codice disciplinare INAIL del 1998. In particolare, secondo la ricorrente, il licenziamento richiedeva la concreta irrogazione per due volte della sospensione di dieci giorni, mentre il dirigente dell’Ufficio disciplina aveva attestato che non era stata emessa un’altra sanzione di pari entità; inoltre, il licenziamento non sarebbe stato specificamente contestato, in violazione dell’art. 7 della L. n. 300/1970 e dell’art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001. Il Tribunale di Perugia dichiarò inammissibile l’azione per manifesta infondatezza; la Corte d’appello di Perugia respinse il reclamo. In Cassazione la lavoratrice propose due motivi: con il primo denunciò la violazione del giudicato e l’erronea esclusione dell’identità dei fatti; con il secondo contestò la valutazione della dichiarazione del dirigente e l’interpretazione della norma disciplinare, riproponendo anche la questione della mancata contestazione specifica del licenziamento.
La decisione
La Cassazione rigetta il ricorso. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità: la ricorrente non indica le norme asseritamente violate né individua una specifica categoria di censura ex art. 360 c.p.c.; inoltre, non espone in modo puntuale le circostanze concrete poste a fondamento del giudicato e trascurate dal giudice di merito, che aveva distinto i fatti relativi ai due licenziamenti. Il secondo motivo è infondato. Le decisioni dei giudici amministrativi erano anteriori al 19 marzo 2015 e, dunque, soggette alla versione previgente della L. n. 117/1988, che escludeva la responsabilità per l’attività di interpretazione delle norme e di valutazione dei fatti e delle prove. L’interpretazione della recidiva nel codice disciplinare come generica, riferita alla pluralità delle trasgressioni e non alla concreta reiterata irrogazione della sospensione, costituisce attività interpretativa non sindacabile in assenza di una decisione abnorme o di un significato incompatibile con il dato testuale e giuridico della disposizione. La dichiarazione del dirigente non è decisiva, anche perché i giudici amministrativi avevano fondato la decisione sulle plurime trasgressioni e non sulla concreta reiterazione della sanzione. Le ulteriori doglianze sulla mancata contestazione specifica del licenziamento non sono ammissibili: il ricorso non indica se e in quale atto la questione fosse stata dedotta nei giudizi di merito, né consente di verificarne tempestività e decisività. La ricorrente è condannata alle spese, liquidate in euro 7.000, oltre successive spese prenotate a debito. La Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.
Il motivo di ricorso per cassazione deve identificare con chiarezza la censura e illustrare in modo specifico il contrasto denunciato; la mancanza di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ne comporta l’inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati “causa petendi” e “petitum”, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente.
Il ricorso deve esporre autonomamente e chiaramente i fatti rilevanti, le posizioni delle parti, le domande e le ragioni delle decisioni di merito, senza rimettere alla Corte una ricostruzione ricavata da un’esposizione disordinata.
L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2, comma 2 (testo anteriore alla riforma del 2015)
Il comma 2, contiene, invece, l’affermazione della area di salvaguardia, ovvero della sfera sottratta alla responsabilità civile, nel cui ambito l’attività giurisdizionale non è sindacabile, che si estende a tutta l’attività di interpretazione di norme di diritto ed alla attività di valutazione del fatto e delle prove.
Nel testo applicabile ratione temporis, l’attività interpretativa e valutativa del giudice è esclusa dall’area della responsabilità civile. L’esito interpretativo sfavorevole non basta, di per sé, a fondare la responsabilità dello Stato.
L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2, comma 3, lett. a) (testo anteriore alla riforma del 2015)
La grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 3, lett. a), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perchè sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile.
La responsabilità per grave violazione di legge richiede una deviazione che non sia riconducibile a un processo interpretativo consapevole e che presenti carattere abnorme o di diritto libero, con negligenza inesplicabile; non è sufficiente che sia stata adottata un’interpretazione diversa da quella sostenuta dalla parte.
L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2, comma 1 (testo anteriore alla riforma del 2015)
In sostanza, in base all’intervento chiarificatore del Supremo Consesso, può configurarsi una responsabilità civile del magistrato per colpa grave soltanto quando sussistono due presupposti: l’uno, negativo, che non si tratti di attività riconducibile alla interpretazione di norme di diritto o alla valutazione dei fatti e delle prove; l’altro, positivo, che si realizzi una grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile.
La responsabilità per colpa grave presuppone congiuntamente che la condotta non ricada nell’area protetta dell’interpretazione o valutazione giudiziale e che ricorra una grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile.
L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2, comma 3, lett. b) e c) (testo anteriore alla riforma del 2015)
Con riferimento a tali ipotesi, la qualificazione di inescusabilità della negligenza, in quanto aggiunta dalla norma a fini delimitativi della responsabilità, mediante un’esplicazione del concetto di gravità della colpa, integra un “quid pluris” rispetto alla negligenza, nel senso che essa si deve caratterizzare come “non spiegabile”, cioè senza agganci con la particolarità della vicenda, idonei a rendere comprensibile – anche se non giustificato – l’errore del giudice.
Per le ipotesi di colpa grave contemplate dalle lettere b) e c), la negligenza deve essere inescusabile, ossia non spiegabile alla luce delle particolarità della vicenda; l’errore semplicemente grave non è sufficiente.
art. 360, comma 1, c.p.c.
Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, anche prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore.
I motivi devono ricondurre la censura a una delle ipotesi tassative previste per il ricorso per cassazione e formularla in modo tecnicamente identificabile; la Corte non può ricostruire d’ufficio la categoria del vizio.
art. 2697 c.c.
Con il primo motivo si denuncia la violazione del giudicato.
[]
Massime di principio
- Nel regime della L. n. 117/1988 anteriore alla riforma del 2015, l’attività di interpretazione delle norme e di valutazione dei fatti e delle prove è sottratta alla responsabilità civile. La responsabilità per colpa grave può configurarsi soltanto fuori da tale area di salvaguardia e in presenza di una grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile.
- Una decisione giudiziaria non diventa fonte di responsabilità dello Stato per il solo fatto che la parte ritenga errata l’interpretazione adottata: occorre che essa non sia riconducibile a un consapevole processo interpretativo e presenti carattere abnorme o di diritto libero, con una deviazione inesplicabile rispetto al significato linguisticamente e giuridicamente possibile della disposizione.
- Per denunciare in cassazione la violazione del giudicato, il ricorrente deve indicare le specifiche circostanze concrete che ne costituiscono l’oggetto e spiegare quali di esse il giudice di merito abbia trascurato; non può demandare alla Corte una nuova ricostruzione dei fatti posti a fondamento del giudicato.
- Il ricorso per cassazione deve formulare ciascuna censura in modo specifico e ricondurla a una delle ipotesi tassative dell’art. 360 c.p.c.; deve inoltre esporre chiaramente fatti, domande, posizioni processuali e ragioni delle decisioni di merito, senza affidare alla Corte un’attività di estrapolazione o ricostruzione.
- La contestazione in cassazione di una questione giuridica implicante accertamenti di fatto, non trattata nella decisione impugnata, richiede che il ricorrente alleghi e indichi l’atto del giudizio di merito in cui la questione era stata dedotta, così da consentire il controllo della sua precedente proposizione.
- Gli atti amministrativi e i regolamenti interni non sono fonti di diritto oggettivo comprese nel principio iura novit curia; se la censura dipende dal contenuto di una disposizione regolamentare interna, il ricorrente deve riprodurne o indicarne specificamente il contenuto rilevante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 5 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10825/2020 del 05/06/2020
- Sentenza civile · 5 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10831/2020 del 05/06/2020
- Sentenza civile · 5 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10813/2020 del 05/06/2020
- Sentenza civile · 5 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10814/2020 del 05/06/2020
- Sentenza civile · 5 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10802/2020 del 05/06/2020
- Sentenza civile · 5 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10816/2020 del 05/06/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →