Cassazione Civile, Sentenza n. 10813/2020 del 05/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditrice procedente)
La controversia
La ricorrente aveva promosso presso l’INPS, quale terzo pignorato, un’espropriazione presso terzi nei confronti della debitrice per recuperare crediti di mantenimento della figlia minorenne. Aveva poi proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro l’ordinanza di assegnazione. Contestava che fosse stata applicata retroattivamente la disciplina introdotta nel 2015 sui limiti di pignorabilità della pensione; sosteneva che, trattandosi di crediti alimentari, dovesse essere assegnato un terzo della pensione al netto delle sole ritenute, senza detrarre la quota corrispondente all’assegno sociale aumentato della metà; deduceva inoltre che il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi sulla richiesta di assegnazione di un terzo degli assegni familiari pignorati. Il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 316/2016 pubblicata il 22 aprile 2016, aveva deciso l’opposizione. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi, corrispondenti alle contestazioni sopra esposte.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato tempestivo il ricorso: applicato il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., la scadenza del 22 ottobre 2016, caduta di sabato, era prorogata al 24 ottobre ex art. 155 c.p.c.; il ricorso era stato consegnato all’UNEP in tale data. Ha poi rilevato, quale questione preliminare assorbente, che il giudizio di merito si era svolto senza la partecipazione dell’INPS, terzo pignorato. Poiché l’INPS aveva interesse all’accertamento della misura dell’assegnazione e alla conseguente modifica coattiva della titolarità attiva del rapporto obbligatorio di cui era debitore, era litisconsorte necessario. La Corte non ha deciso nel merito i tre motivi: ha cassato la sentenza e rinviato al Tribunale di Chieti, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio previa integrazione del contraddittorio con l’INPS. Non risultano statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
si applica infatti, “ratione temporis”, il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., rispetto a sentenza pubblicata il 22 aprile 2016, sicchè il limite temporale per impugnare spirava il 22 ottobre 2016
Per la sentenza pubblicata il 22 aprile 2016, la Corte applica il termine semestrale di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c.
art. 155, comma 5, c.p.c.
il 22 ottobre 2016 è caduto di sabato, sicchè il termine, ex art. 155 c.p.c., comma 5, scadeva il 24 ottobre 2016
La scadenza del termine processuale caduta di sabato è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
Massime di principio
- Il terzo pignorato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione esecutiva quando la decisione sulla legittimità o validità del pignoramento, o sulla misura dell’assegnazione, incide sulla liberazione dal vincolo e può esporlo al rischio di dover pagare nuovamente al creditore del proprio debitore.
- Il terzo pignorato assume la qualità di parte necessaria quando ha un interesse concreto all’accertamento dell’estinzione o della consistenza del debito verso il debitore esecutato, in relazione alla modifica coattiva della titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
- Se il giudizio di opposizione esecutiva è stato deciso senza un terzo che, per l’incidenza della pronuncia sul proprio rapporto obbligatorio, è litisconsorte necessario, la decisione va cassata con rinvio affinché il giudizio sia rinnovato previa integrazione del contraddittorio.
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