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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26344/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente in una controversia relativa ad accertamento sintetico del reddito ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973. Il ricorso per cassazione è stato affidato a due motivi strettamente connessi: con il primo si è denunciata, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la motivazione fosse mancante o meramente apparente, perché riferita a una fattispecie concreta diversa da quella oggetto del giudizio; con il secondo si è dedotta, sempre ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello, in particolare sulla censura relativa alla rettifica sintetica del reddito e sulla dedotta erronea valutazione delle prove. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata affrontava una vicenda di plusvalenza da vendita di immobile, del tutto estranea all'accertamento sintetico concernente quattro immobili e un'autovettura.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha qualificato la motivazione della CTR come apparente e, comunque, la sentenza come completamente disancorata dalla fattispecie dedotta in giudizio, poiché aveva deciso come se si trattasse di una controversia sulla plusvalenza da vendita di un immobile, mentre il processo riguardava un accertamento sintetico del reddito ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è stata utilizzata come norma processuale per denunciare la nullità della sentenza per violazione di norme sul contenuto della decisione e per omessa pronuncia.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza, la cui violazione è stata dedotta per motivazione mancante o apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma che impone il contenuto motivazionale della sentenza nel processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare l'omessa pronuncia sui motivi di gravame formulati in appello.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come norma sostanziale/regolatrice dell'accertamento sintetico del reddito oggetto della controversia.

  • d.l. n. 18/2020

    citato solo per dare atto della sospensione dei termini per emergenza Covid-19.

  • d.l. n. 23/2020

    citato solo per dare atto della sospensione dei termini per emergenza Covid-19.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando è formulata come clausola generica o formula di stile, priva di specifici riferimenti alla fattispecie concreta e tale da non consentire di individuare la ratio decidendi e il controllo di legittimità.
  • Non basta un semplice difetto di sufficienza della motivazione per integrare il vizio denunciabile in cassazione; il vizio rilevante sussiste quando la motivazione sia del tutto mancante, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
  • La sentenza è nulla quando decide su una fattispecie diversa da quella devoluta al giudice, perché in tal caso la motivazione risulta completamente disancorata dall'oggetto del giudizio.
  • Nel processo tributario l'omessa pronuncia sui motivi specifici di appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina la cassazione della decisione.
  • Quando il ricorso evidenzia un errore di qualificazione della controversia da parte del giudice di merito, la Cassazione può cassare con rinvio per nuovo esame della corretta fattispecie e delle questioni non esaminate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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