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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34762/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Una società utilizzatrice dell'energia elettrica aveva agito in giudizio contro la società fornitrice e la società distributrice, deducendo che la ricostruzione dei consumi era illegittima perché il misuratore avrebbe funzionato male; chiedeva la rettifica della ricostruzione, la restituzione delle somme pagate in eccesso e il risarcimento dei danni, in subordine l'arricchimento senza causa. Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando la fornitrice al pagamento di una somma e la distributrice a tenere indenne la fornitrice. La Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la distributrice lamentava, con il primo motivo, nullità per ultrapetizione e violazione delle norme sul contraddittorio e sulla legittimazione, sostenendo che la manleva non fosse stata domandata e che la pronuncia avesse travalicato il petitum; con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza e violazione di legge perché la sua condanna alla restituzione sarebbe stata illegittima, non essendo essa l'accipiens delle somme, essendo estranea al contratto di somministrazione e non avendo ricevuto i pagamenti dall'utilizzatrice, contestando inoltre che la Corte avesse attribuito danni senza adeguata base processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non autosufficiente e, comunque, diretto a contestare l'interpretazione della domanda e del petitum compiuta dai giudici di merito, profilo riservato a questi ultimi e non denunciabile come ultrapetizione se non nei limiti dell'omessa pronuncia su domanda effettivamente non proposta. Ha inoltre rilevato che la censura di violazione di legge era solo una mera elencazione di norme, priva di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a una nuova valutazione di merito: la Corte territoriale aveva logicamente affermato che il distributore, quale concessionario pubblico del servizio di distribuzione, trasporto, consegna e misura dell'energia elettrica, era il soggetto responsabile degli errori di misurazione e quindi tenuto a manlevare la fornitrice, indipendentemente dalla sua estraneità al contratto di somministrazione. Il ricorso incidentale condizionato della fornitrice è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I vizi processuali e di violazione di legge devono essere dedotti in modo specifico; non è ammesso utilizzare il ricorso per ottenere un nuovo esame del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente; occorre trascrivere gli atti e indicare puntualmente i passaggi rilevanti su cui si fondano le censure.

  • art. 360-bis c.p.c.

    La Corte ha richiamato l'assenza di contrasto con giurisprudenza consolidata sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato come ulteriore ragione di inammissibilità.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla legittimazione ad agire, ma la censura è stata ritenuta generica e inammissibile.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulla domanda di parte; la Corte ha escluso che la doglianza fosse specificamente sviluppata.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di interesse ad agire e legittimazione, senza però un confronto argomentativo adeguato con la sentenza impugnata.

  • art. 103 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente ma non oggetto di una censura specifica idonea a superare l'inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato si configura solo se vi è pronuncia su domanda non proposta o omissione di domanda proposta; se il ricorrente contesta l'interpretazione del contenuto della domanda, la doglianza attiene al merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifico collegamento con l'errore denunciato.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma senza una critica puntuale alla valutazione probatoria.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato in tema di difese del convenuto, ma la censura è stata ritenuta generica.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente senza specifica deduzione utile ai fini del sindacato di legittimità.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato sia in relazione alla ripetizione di indebito sia alla pretesa restitutoria; la Corte ha osservato che la titolarità dell'azione spettava alla parte che aveva pagato e che la condanna del distributore si fondava sulla sua responsabilità per il misuratore, non su un'azione restitutoria personale contro l'accipiens.

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione di indebito ha natura personale e restitutoria ed è circoscritta a solvens e accipiens, ma nel caso concreto la condanna del distributore è stata giustificata come responsabilità per l'erronea misurazione e come obbligo di manleva verso il fornitore.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme invocate in via subordinata, senza che la Corte ravvisasse una censura specifica sulla qualificazione della responsabilità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova, ma la Corte ha ritenuto la doglianza non specificamente argomentata.

  • d.lgs. n. 79/1999

    Richiamato per qualificare il distributore come concessionario pubblico ex lege del servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica.

  • d.m. 13 ottobre 2003

    Richiamato insieme al d.lgs. n. 79/1999 per individuare i compiti del distributore in tema di misurazione e manutenzione dei misuratori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in presenza di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione, la censura di ultrapetizione è ammissibile solo se il giudice ha pronunciato su una domanda effettivamente non proposta o ha omesso di decidere su una domanda proposta; se invece si contesta l'interpretazione data dal giudice al contenuto della domanda, la doglianza investe un accertamento di merito e non integra di per sé violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: il ricorrente deve indicare e, quando necessario, trascrivere i passaggi degli atti e delle decisioni rilevanti, non essendo sufficiente un mero elenco di norme asseritamente violate.
  • La deduzione di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. richiede un confronto argomentato tra la decisione impugnata e le norme invocate; una critica generica o meramente assertiva è inammissibile.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: le censure che mirano a sovvertire la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di appello sono inammissibili.
  • Nel servizio di distribuzione dell'energia elettrica, il soggetto che svolge la funzione di concessionario pubblico e gestore della rete può essere ritenuto responsabile degli errori di misurazione dei consumi, anche se non parte del rapporto di somministrazione intercorso tra utente e venditore.
  • La ripetizione di indebito resta azione personale tra solvens e accipiens; tuttavia, la responsabilità del soggetto che gestisce la misurazione può fondare una diversa condanna, anche in termini di manleva o di responsabilità per l'erronea rilevazione dei consumi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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