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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15579/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

EOS propose opposizione contro il decreto ingiuntivo ottenuto da PES per €150.000, sostenendo che la vendita del 15.4.2008 fosse 'a corpo' per €200.000 comprensivi di IVA e che, avendo concordato di trattenere €90.000 per TFR e di farsi carico delle spettanze dei dipendenti, potesse compensare con il prezzo ulteriori debiti del venditore emersi successivamente. PES invece affermava di aver venduto solo beni mobili e che la trattenuta per €90.000 fosse parte del prezzo; inoltre eccepiva riduzioni per pagamenti effettuati da EOS a creditori terzi. Il Tribunale di Milano accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo riconoscendo una lieve eccedenza a favore della EOS. In appello PES ottenne invece la condanna di EOS al pagamento del residuo prezzo per €100.700 ritenendo che il prezzo pattuito fosse dovuto eccetto il solo deconto del TFR contrattuale di €90.000 e che ulteriori accolli unilateralmente dichiarati dalla EOS non potessero essere portati in detrazione senza prova dell'effettivo pagamento. EOS ricorse in Cassazione contestando varie questioni procedurali e di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di EOS in tutte le sue censure. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi: l'eccezione di cancellazione della società dal registro (art. 2490 c.c.) non era decisiva senza provvedimento del registro; la Corte d'appello non ha fatto dipendere la decisione da eccezioni tardive ma ha valutato il contenuto contrattuale (prezzo 'complessivo' comprensivo di IVA e solo il TFR di €90.000 come deconto contrattuale); ulteriori deduzioni fatte unilateralmente dall'acquirente non valgono a ridurre il prezzo se non provate con il pagamento; in tema di IVA la mancata ricezione tempestiva della fattura comporta obblighi di autofatturazione e sanzioni ma non fa perdere il diritto alla detrazione una volta ricevuta la fattura tardiva. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e EOS condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), art. 18

    La Corte osserva che le parti possono concordare di includere l'IVA nel prezzo complessivo purché ciò non incida sulla titolarità passiva o sulle modalità di assolvimento; il prezzo 'complessivo' può quindi comprendere l'imposta se così pattuito.

  • d.lgs. 9 aprile 2002, n. 231, art. 5, comma 2

    Norma richiamata per il calcolo degli interessi sulle somme dovute: gli interessi richiesti devono essere liquidati secondo le disposizioni richiamate.

  • Codice Civile, art. 2490 (sulla cancellazione per mancato deposito del bilancio in liquidazione)

    La Cassazione ricorda che la cancellazione d'ufficio per mancato deposito produce effetti solo dopo il provvedimento del Registro delle imprese, pertanto non sempre determina automaticamente l'estinzione della società ai fini processuali.

  • Codice Civile, art. 2191

    Richiamato per spiegare che la cancellazione o correzione delle iscrizioni nel registro richiede un provvedimento del giudice del registro, con le garanzie di contraddittorio.

  • Codice Civile, art. 2560 (cessione d'azienda)

    La responsabilità solidale dell'acquirente per i debiti dell'azienda tutela i creditori; tuttavia il regresso dell'acquirente nei confronti del cedente richiede l'effettivo pagamento del debito da parte dell'acquirente, non il mero accollo.

  • Codice Civile, art. 2112 (diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda)

    Rilevato insieme all'art. 2560 nella funzione di tutela dei creditori e dei lavoratori; non basta l'indicazione di accollo per trasferire automaticamente l'effetto estintivo rispetto al venditore.

  • Codice Civile, art. 1953 (rivalsa e regresso)

    Richiamato per distinguere la compensazione tra crediti autonomi e regresso che presuppone il pagamento effettivo del debito da parte di chi esercita la rivalsa.

  • Codice di Procedura Civile, art. 342, 345 e 360

    Articoli richiamati nelle censure relative a motivazione, discussione delle eccezioni e motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze sulla tardività di eccezioni e sulla omessa considerazione di censure.

  • Legge n. 471/1997, art. 6, comma 8

    Norma sul dovere dell'acquirente di emettere autofattura se non riceve la fattura entro quattro mesi; la Corte precisa che la mancata regolarizzazione entro i termini comporta sanzioni ma non impedisce la detrazione dell'IVA una volta ricevuta la fattura tardiva.

  • Decreto-legge n. 185/2008 (conv. in l. n. 2/2009), art. 7

    Richiamato per i profili relativi alla esigibilità e annotazione dell'IVA (esigibilità differita) in operazioni tra soggetti d'impresa; svolge rilievo nella valutazione degli obblighi dell'acquirente in caso di fattura tardiva.

Massime di principio

  • Quando il contratto indica un 'prezzo complessivo' è ammissibile ritenere che l'IVA sia inclusa nel prezzo, purché non si intacchi la titolarità passiva dell'imposta; le parti possono dunque concordare un prezzo comprensivo di IVA.
  • L'accollo di debiti da parte dell'acquirente non equivale al loro pagamento: per poter dedurre dal prezzo o esercitare rivalsa/regresso è necessario dimostrare l'effettivo pagamento dei crediti del terzo (es. spettanze lavorative).
  • In caso di cessione d'azienda la responsabilità solidale dell'acquirente verso i creditori esiste ma il regresso nei confronti del cedente richiede l'avvenuto esborso da parte dell'acquirente.
  • La compensazione impropria (tra poste dello stesso rapporto) è possibile solo se i crediti/debiti sono emergenti e maturi; non è possibile ridurre il prezzo contrattuale per somme unilateralmente calcolate senza prova di pagamento.
  • La cancellazione d'ufficio di una società dal registro delle imprese per omissione del deposito del bilancio produce effetti solo dopo il previsto provvedimento amministrativo/giudiziale; non sempre invalida automaticamente gli atti processuali già pendenti.
  • In materia di IVA, se la fattura non è ricevuta entro quattro mesi l'acquirente è tenuto ad autofatturarla e a versare l'imposta, ma la detrazione resta possibile una volta annotata la fattura ricevuta tardivamente; le irregolarità comportano sanzioni fiscali che vanno trattate separatamente.
  • Eccezioni processuali sollevate tardivamente possono essere valutate in base al principio del contraddittorio e alla rilevanza per la decisione: alcune difese interne alla causa (es. contestazioni sulla compensazione) possono essere ammesse anche in fasi successive se attinenti agli stessi elementi già in processo.
  • Per evitare controversie: specificare contrattualmente quali debiti sono espressamente accollati e prevedere clausole di garanzia/prova di pagamento per gli accolli che devono ridurre il prezzo.

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