Cassazione Civile, Ordinanza n. 19094/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguardava il classamento e la rendita catastale di impianti fotovoltaici ubicati in Comune di Ostellato. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo inattendibili i soli valori DOCFA e valorizzando invece il parametro di impianti analoghi presenti in provincia, con conseguente rideterminazione della rendita sulla base di un saggio di redditività del 2% sul costo di costruzione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso principale con due motivi: con il primo ha denunciato ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe travolto l'intero avviso di accertamento mentre era in discussione solo la rideterminazione della rendita catastale, non il passaggio di categoria da E/3 a D/1; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR considerato una memoria in cui l'Ufficio confrontava il valore del terreno ante-scorporo con quello successivamente attribuito, da cui sarebbe emersa l'inverosimiglianza della DOCFA. La società contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando a sua volta violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo ex art. 3 L. n. 241/1990 e art. 7 L. n. 212/2000, sostenendo che l'avviso fosse carente di adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al primo motivo principale, ha interpretato la motivazione della CTR nel senso che il giudice di merito si era pronunciato solo sulla rideterminazione della rendita catastale e non aveva travalicato il thema decidendum; pertanto, non vi era ultrapetizione. Quanto al secondo motivo principale, ha ritenuto inammissibile/infondato il rilievo perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. concerne l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non di questioni o argomentazioni difensive. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha affermato che, nelle procedure DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto con la sola indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, poiché il divario tra rendita proposta e rendita attribuita dipende da una diversa valutazione tecnica degli stessi elementi di fatto; quindi l'atto era sufficientemente motivato. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
violazione art. 112 c.p.c.
La Corte esclude l'ultrapetizione quando la sentenza di merito si limiti a decidere sulla rideterminazione della rendita catastale entro i confini della domanda, senza estendere il decisum a profili non devoluti.
censura ex art. 360 n. 4 c.p.c.
Il motivo è stato esaminato come deduzione di error in procedendo, ma respinto perché la CTR non ha pronunciato oltre il chiesto.
censura ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per contestare questioni, argomentazioni o valutazioni difensive.
violazione art. 3 l. n. 241/1990
L'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi è richiamato, ma ritenuto soddisfatto nel caso delle attribuzioni catastali effettuate in procedura DOCFA con indicazione dei dati oggettivi e della classe.
violazione art. 7 l. n. 212/2000
L'atto impositivo, in materia catastale e DOCFA, è reputato sufficientemente motivato se contiene gli elementi essenziali dell'attribuzione, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente incidentale; per il ricorso principale ciò non si applica per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice di merito attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello richiesto; non sussiste quando la sentenza si mantenga entro il perimetro della domanda, pur adottando una motivazione ampia o critica rispetto alle difese delle parti.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è consentito veicolare con tale mezzo la censura di argomentazioni difensive, valutazioni o questioni giuridiche.
- In materia di classamento catastale fondato su procedura DOCFA, l'avviso è adeguatamente motivato quando indica i dati oggettivi e la classe attribuita, poiché la divergenza rispetto alla proposta del contribuente dipende da una diversa valutazione tecnica degli stessi elementi di fatto.
- Quando il giudice di merito ritiene inattendibili le risultanze DOCFA e fonda la propria decisione su una valutazione tecnica alternativa, la doglianza del contribuente deve confrontarsi con tale ratio senza limitarsi a contestazioni generiche sulla motivazione dell'atto.
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