Cassazione Civile, Ordinanza n. 29751/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da un contribuente per ottenere l’esecuzione di un giudicato che aveva riconosciuto, in favore di soggetto residente in una delle province colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990, il rimborso del 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992 ai sensi dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002. Il giudice dell’ottemperanza aveva rilevato che l’Amministrazione non aveva corrisposto integralmente le somme dovute e aveva quindi accolto il ricorso, nominando anche un commissario ad acta. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dalle successive novelle del 2017 e del 2019, sostenendo che la CTR non avesse considerato i limiti quantitativi al rimborso e i vincoli di capienza dei fondi stanziati previsti dalla disciplina sopravvenuta, che inciderebbero sulle modalità di attuazione del titolo giudiziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, nel giudizio tributario di ottemperanza relativo a rimborsi fiscali per eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati dalla normativa sopravvenuta e, in caso di incapienza, adottare i provvedimenti necessari per dare completa esecuzione al giudicato, anche tramite commissario ad acta e procedure di contabilità pubblica. Poiché la CTR non ha svolto tale verifica né ha determinato correttamente le modalità di attuazione del rimborso secondo i principi richiamati, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002
rimborso della quota pari al 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992
costituisce il titolo del diritto al rimborso oggetto del giudicato da eseguire
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
giudizio tributario di ottemperanza
individua il rito nel quale il giudice deve dare attuazione al giudicato tributario
art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014
stabilisce limiti quantitativi e modalità attuative del credito restitutorio, la cui verifica spetta al giudice dell’ottemperanza
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017
modifica la disciplina dei rimborsi e dei relativi limiti procedurali e quantitativi
art. 29, comma 1, d.l. n. 162 del 2019
ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi e delle modalità di attuazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di legittimità invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice non si limita a constatare l’esistenza del giudicato, ma deve anche verificare i presupposti e le condizioni legali che ne consentono l’esatta esecuzione, determinando concretamente il quomodo dell’attuazione.
- Quando una disciplina sopravvenuta sui rimborsi fiscali prevede limiti quantitativi e una gestione dei fondi stanziati, la verifica della capienza delle risorse integra un accertamento demandato al giudice dell’ottemperanza e non è soggetta, in modo rigoroso, alle ordinarie regole di allegazione e prova delle parti.
- In caso di incapienza dei fondi destinati all’erogazione del rimborso, il giudice dell’ottemperanza deve attivare le procedure di contabilità pubblica necessarie per l’integrale esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta, senza che ciò comporti una falcidia del diritto patrimoniale già accertato in sede giudiziale.
- Le norme attuative che incidono sulle modalità di pagamento del rimborso devono essere lette in modo compatibile con i principi costituzionali e convenzionali di effettività della tutela giurisdizionale e di intangibilità del giudicato.
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