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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04776/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 con cui, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, l'Amministrazione finanziaria ha determinato sinteticamente un maggior reddito IRPEF rispetto a quello dichiarato, valorizzando alcuni indici di capacità contributiva: l'acquisto di un'imbarcazione per € 1.183.480,00 mediante contratto di leasing, il versamento di € 225.500,00 per la sottoscrizione di un aumento di capitale in una S.p.A. e il versamento di € 30.000,00 per la sottoscrizione di quote sociali di una s.r.l. Il contribuente ha impugnato l'accertamento, ma sia la CTP sia la CTR hanno rigettato il ricorso ritenendo non raggiunta la prova contraria circa l'assenza di capacità contributiva. In cassazione il contribuente ha articolato quattro motivi: con i primi tre ha denunciato vizi motivazionali e violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, contestando la valutazione delle prove documentali e delle fatture, nonché la ricostruzione dell'operazione di acquisto dell'imbarcazione e dell'aumento di capitale; con il quarto ha dedotto violazione dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, dei d.m. 10 settembre 1992 e 24 dicembre 2012 e dell'art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che dovessero applicarsi retroattivamente i nuovi parametri del redditometro e contestando l'uso di quelli previgenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché formulati, per quanto riguarda il vizio di motivazione, secondo il vecchio testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non più applicabile alla sentenza impugnata, e comunque perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al sindacato di legittimità; ha inoltre rilevato la presenza di una doppia conforme, senza che il ricorrente avesse indicato le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado. Quanto al quarto motivo, lo ha dichiarato inammissibile o comunque infondato, osservando che la questione dell'applicazione del d.m. 24 dicembre 2012 non era stata prospettata nei gradi di merito e che, in ogni caso, la CTR aveva correttamente applicato il sistema del redditometro previsto dai d.m. del 1992, rispetto al quale l'Amministrazione deve provare solo l'esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva, gravando poi sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore. Il ricorrente è stato anche condannato alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di fattori-indice di capacità contributiva; una volta provata la loro esistenza, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore grava sul contribuente.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5

    Per la sentenza impugnata trova applicazione la formulazione successiva alla riforma del 2012, che consente il sindacato di legittimità solo nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione e dell'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente di sottoporre in cassazione un diverso apprezzamento delle prove rispetto a quello compiuto dal giudice di merito.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ricostruzione fattuale in appello; la Corte non ne accoglie la censura perché sostanzialmente diretta al riesame del merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado per evitare l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 2 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato unitamente all'art. 38 dal ricorrente; la Corte non attribuisce a tale richiamo un effetto idoneo a sovvertire la decisione di merito.

  • D.M. 10 settembre 1992

    Costituisce, per la fattispecie esaminata, la base normativa dei parametri redditometrici applicati dalla CTR.

  • D.M. 24 dicembre 2012

    La questione della sua applicazione non era stata introdotta nei gradi di merito e non può essere prospettata per la prima volta in cassazione.

  • art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma senza rilievo decisivo nell'esito della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi denunciabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o delle ipotesi di anomalia motivazionale che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più consentita la censura di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Quando vi è "doppia conforme" di merito, il ricorrente che deduce il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per contestare l'accertamento del fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: in cassazione non è consentito un nuovo esame del materiale probatorio.
  • Nell'accertamento sintetico del reddito, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare l'esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva previsti dalla disciplina applicabile; il contribuente, una volta posto in condizione di difendersi, ha l'onere di provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
  • Questioni normative non prospettate nei gradi di merito, e non rilevabili d'ufficio, non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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