Cassazione Civile, Ordinanza n. 02563/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di intimazione di pagamento emesso dall'agente della riscossione in relazione a IRES, IVA e altri tributi dell'anno 2011. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso; in appello la CTR aveva confermato il rigetto ritenendo tardivo il ricorso originario, muovendo dalla considerazione della conoscenza degli atti presupposti avvenuta in sede di accesso agli atti. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2, 19, 21 e 50 del d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 22 della l. n. 241/1990, sostenendo che, essendo stato impugnato solo l'avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 e non l'estratto di ruolo, il termine per ricorrere decorreva dalla notifica dell'intimazione (16 maggio 2018) e il ricorso notificato il 5 luglio 2018 era quindi tempestivo; con il secondo motivo ha censurato la condanna alle spese in favore del concessionario; con il terzo ha lamentato il mancato esame del dedotto difetto di notifica delle cartelle presupposte.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo: ha affermato che non vi era violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 perché il ricorso contro l'intimazione di pagamento, notificata il 16 maggio 2018, era stato proposto il 5 luglio 2018 entro il termine di 60 giorni. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, affinché esamini il merito della controversia. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
richiamato nel motivo come disposizione del processo tributario da coordinare con le altre norme sul termine di impugnazione.
richiamato nel motivo in relazione agli atti impugnabili nel processo tributario.
la Corte esclude la sua violazione, ritenendo tempestivo il ricorso proposto entro 60 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
richiamato nel motivo come norma del rito tributario da leggere con le altre disposizioni invocate.
richiamato nel motivo quale parametro di censura processuale.
richiamato nel motivo quale parametro di censura processuale.
richiamato nel motivo quale parametro di censura processuale.
richiamato nel motivo in relazione al diritto di accesso agli atti; la Corte ne considera irrilevante la conoscenza degli atti presupposti ai fini della decorrenza del termine di impugnazione dell'intimazione.
l'intimazione di pagamento è l'atto impugnato; la sua notifica fa decorrere il termine per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, quando sia impugnata esclusivamente l'intimazione di pagamento, il termine per proporre ricorso decorre dalla notifica di tale atto e non dalla mera conoscenza di atti presupposti acquisita in precedenza per accesso documentale.
- La tempestività dell'impugnazione va valutata con riferimento all'atto concretamente notificato e impugnato, senza anticipare la decorrenza del termine sulla base di elementi di fatto estranei alla notifica dell'atto stesso.
- Se il primo motivo di ricorso in cassazione è fondato e comporta la cassazione con rinvio per un nuovo esame nel merito, restano assorbiti gli ulteriori motivi che presuppongono la soluzione della questione preliminare decisa dalla Corte.
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