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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16436/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente, socio al 37,5% di una società a ristretta base partecipativa, aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2008 con cui gli era stato attribuito un maggior reddito in base alla presunzione di distribuzione degli utili sociali. La CTP aveva rigettato il ricorso senza sospendere il giudizio nonostante la pendenza del contenzioso promosso dalla società contro il proprio avviso di accertamento. La CTR aveva poi accolto l'appello del contribuente, valorizzando la sentenza con cui la stessa CTR aveva annullato l'avviso emesso nei confronti della società, non ancora passata in giudicato. L'Agenzia delle Entrate ha ricorso per cassazione denunciando, con il primo motivo, violazione degli artt. 2909 c.c., 124 disp. att. c.p.c., 295 c.p.c., anche in relazione agli artt. 39 e 49 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR deciso senza sospendere il processo fino al giudicato della causa della società; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 337, comma 2, c.p.c. e nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, sostenendo che, ove applicabile la sospensione facoltativa, la CTR avrebbe dovuto esplicitare le ragioni della mancata sospensione e non poteva limitarsi a ritenere automaticamente derivante l'annullamento dell'atto del socio dalla sentenza favorevole alla società.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che il giudizio promosso dal socio contro il proprio avviso di accertamento è autonomo rispetto al giudizio instaurato dalla società contro l'avviso ad essa notificato, per la diversità soggettiva e oggettiva dei rapporti tributari, sicché non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. fino al giudicato della causa della società. Ha inoltre precisato che resta ferma, in astratto, la possibilità della sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., ma la mancata sospensione è coerente con l'adesione del giudice della causa del socio alla decisione resa nella causa della società, quando questa sia ancora non definitiva, in forza del rapporto di pregiudizialità tecnica e dell'effetto di uniformazione tra i giudizi. Quanto alla doglianza motivazionale, la Corte ha ritenuto che la mancata sospensione non richieda una motivazione ulteriore, perché la scelta di uniformarsi alla sentenza pregiudicante costituisce di per sé la ragione intrinseca della decisione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per escludere che un giudicato formatosi in un giudizio tra soggetti diversi possa automaticamente vincolare il socio prima del passaggio in giudicato della sentenza relativa alla società.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 2909 c.c. e all'art. 295 c.p.c. per sostenere l'erroneità della decisione della CTR.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non opera tra giudizio del socio e giudizio della società, poiché i rapporti tributari sono autonomi per soggettività e oggetto.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    È astrattamente applicabile la sospensione facoltativa del giudizio della causa pregiudicata, ma la mancata sospensione è giustificata quando il giudice si conformi alla decisione resa nella causa pregiudicante non ancora definitiva.

  • art. 39 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sulla sospensione del processo tributario.

  • art. 49 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sulla sospensione del processo tributario.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che l'eventuale conflitto tra giudicati va risolto secondo le regole proprie dell'art. 336, comma 2, c.p.c.

  • art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma processuale di legittimità richiamata per veicolare le censure di violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di una società di capitali a ristretta base partecipativa dà luogo a un giudizio autonomo rispetto a quello instaurato dalla società contro il proprio avviso, per la diversità soggettiva e oggettiva dei rapporti tributari.
  • Non ricorrono i presupposti della sospensione necessaria del giudizio del socio ex art. 295 c.p.c. in attesa del giudicato sulla controversia della società, poiché il socio non può subire gli effetti pregiudizievoli di un giudicato formatosi in un giudizio al quale non ha partecipato o non è stato posto in condizione di partecipare.
  • Quando la causa della società sia stata definita con sentenza non ancora passata in giudicato, il giudice della causa del socio può valutare la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., ma può anche decidere nel merito uniformandosi alla decisione pregiudicante.
  • La mancata sospensione del giudizio pregiudicato non richiede una motivazione autonoma e specifica ulteriore, poiché la ragione della decisione risiede nell'adesione del giudice alle ragioni della sentenza pregiudicante e nel correlato effetto di uniformazione.
  • In presenza di rapporto di pregiudizialità tecnica fondato sulla comunanza dei presupposti fattuali tra due giudizi, l'eventuale contrasto tra le rispettive decisioni va poi governato secondo le regole sul conflitto di giudicati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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