Cassazione Civile, Sentenza n. 32731/2021 del 09/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la riliquidazione della perequazione automatica della pensione diretta (rideterminata a calcolo per sopravvenuta pensione di reversibilità), sostenendo che la perequazione avrebbe dovuto essere quantificata come per le pensioni integrate al trattamento minimo fin dalla decorrenza originaria (10 gennaio 1971) e non con i coefficienti applicati alle pensioni inferiori al trattamento minimo. Inoltre, deduceva nullità/insufficiente motivazione della sentenza di appello ai sensi dell'art.132 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato il rigetto della domanda, spiegando che il procedimento di perequazione si applica ma che, nella fattispecie, gli aumenti erano stati quantificati sulla pensione "a calcolo" (per la sopravvenuta pensione di reversibilità) e che la contestazione della ricorrente si limitava a una diversa quantificazione del calcolo, priva di argomentazioni sufficienti. È stata altresì disattesa la censura di nullità per carenza motivazionale. Spese e contributo unificato sono posti a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 463/1983, convertito in legge n. 638/1983
comma 5 e comma 6 (ultimo periodo) evocati nella sentenza
Il procedimento di perequazione automatica si applica anche alle pensioni non integrate; tuttavia la quantificazione degli aumenti dipende dai parametri utilizzati (pensione a calcolo o pensione integrata al trattamento minimo). Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione effettuata sulla pensione a calcolo per la sopravvenuta reversibilità
art. 21 I. n. 730 del 1983
richiamato nel testo in relazione alla perequazione automatica
Riferimento storico/disciplinare all'abolizione delle quote fisse e all'applicazione della perequazione in percentuale; la Corte ha tenuto conto di tale quadro normativo nel valutare la modalità di calcolo
art. 132 cod. proc. civ.
La censura di motivazione deve essere specifica: la Corte ha ritenuto che l'argomentazione della ricorrente fosse nebulosa/ermetica e quindi non idonea a dimostrare la nullità o insufficienza motivazionale della sentenza impugnata
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per l'aggravio del contributo unificato a carico della parte ricorrente; la norma è stata applicata per disporre l'ulteriore versamento previsto
Massime di principio
- La domanda di riliquidazione della perequazione deve chiaramente indicare quale profilo procedimentale si contesta (omissione dell'applicazione del procedimento) e non può limitarsi a sostenere una diversa quantificazione senza adeguati elementi probatori.
- Se la pensione è stata rideterminata in ragione di una sopravenuta pensione di reversibilità, la quantificazione degli aumenti perequativi può essere effettuata sulla "pensione a calcolo": il ricorrente deve dimostrare perché invece avrebbe dovuto applicarsi il criterio delle pensioni integrate al trattamento minimo.
- Le censure di insufficiente motivazione ai sensi dell'art.132 c.p.c. richiedono che sia evidenziato in modo preciso e circostanziato l'iter logico-manifestato nella decisione; formule vaghe o affermazioni generiche sono inidonee.
- In giudizio è essenziale formulare compiutamente il petitum e sostenere le asserzioni di fatto e diritto con argomentazioni e, se necessario, calcoli alternativi dettagliati per contestare la liquidazione operata dall'ente.
- Occorre rispettare gli adempimenti processuali (es. dichiarazioni per esenzione contributo unificato) perché la loro omissione può comportare l'integrale soccombenza sulle spese e l'obbligo di versamenti aggiuntivi.
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