Cassazione Civile, Ordinanza n. 14903/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'ufficio finanziario aveva emesso, per l'annualità 2004, un avviso di accertamento nei confronti di una società consolidata per il recupero di una plusvalenza ritenuta non dichiarata, e un avviso "di secondo livello" nei confronti della società consolidante per il recupero della maggiore imposta dovuta nel regime di tassazione di gruppo. La controversia in cassazione riguarda solo l'avviso emesso nei confronti della consolidante. Con un unico motivo l'Agenzia deduceva omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., censurando la sentenza di merito per avere ritenuto irrilevante una perizia valorizzata dall'Ufficio sul rilievo che essa stimava il costo di ricostruzione dell'immobile ai fini assicurativi e non il valore di mercato. La contribuente ha resistito eccependo, in memoria, l'efficacia del giudicato esterno formatosi in un giudizio parallelo riguardante l'avviso emesso nei confronti della consolidata, avente ad oggetto il medesimo recupero a tassazione per la stessa annualità e sugli stessi presupposti fattuali.
La decisione
La Corte ha ritenuto che tra il presente giudizio e quello già definito con ordinanza n. 11913 del 2018, relativo all'accertamento emesso nei confronti della società consolidata, sussistesse efficacia estensiva del giudicato esterno, poiché le due controversie riguardavano lo stesso tributo, la stessa annualità e la medesima pretesa impositiva fondata sugli stessi fatti. Ha quindi escluso la possibilità di riesaminare la questione dedotta dall'Ufficio e ha rigettato il ricorso, condannando l'Agenzia alla rifusione delle spese. Non è stata applicata la disciplina sul contributo unificato aggiuntivo, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo.
È richiamato in relazione alla memoria depositata dalla contribuente nel giudizio di cassazione.
È richiamato come norma del regime di tassazione di gruppo, rilevante per qualificare il rapporto tra consolidante e consolidata.
Sono richiamati per individuare il regime di consolidato fiscale e il collegamento tra gli avvisi emessi nei confronti della consolidante e della consolidata.
art. 1306, secondo comma, c.c.
È richiamato per affermare che la società consolidante può opporre al Fisco il giudicato favorevole formatosi in favore della società consolidata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo in considerazione della qualità di amministrazione pubblica dell'Agenzia difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato esterno preclude il riesame di un punto decisivo già accertato tra le stesse parti quando il precedente giudizio e quello successivo riguardino il medesimo rapporto giuridico, la stessa annualità e presupposti fattuali e giuridici sostanzialmente coincidenti.
- L'efficacia preclusiva del giudicato esterno va verificata mediante il raffronto tra il contenuto della precedente decisione e l'oggetto specifico del nuovo processo; essa non dipende dal mero richiamo a questioni simili, ma dall'identità del punto decisivo comune alle due controversie.
- Nel regime del consolidato fiscale, la società consolidante può opporre all'Amministrazione finanziaria il giudicato favorevole formatosi in favore della società consolidata quando la pretesa impositiva sia la medesima e si fondi sugli stessi presupposti fattuali.
- Se il giudicato esterno copre la questione decisiva, il motivo di ricorso che tende a rimetterla in discussione è infondato e il ricorso va rigettato.
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