Cassazione Civile, Ordinanza n. 02694/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto alla Corte d'appello un equo indennizzo per l'eccessiva durata di un processo civile iniziato nel 1994 e definito in Cassazione nel 2015. Dopo un primo decreto di inammissibilità per tardività, la decisione era stata cassata con rinvio dalla Corte di cassazione. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello ha però rigettato la domanda ritenendo applicabile la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001, poiché il processo presupposto doveva considerarsi estinto per inattività delle parti e nessuna prova contraria del danno era stata fornita. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 383, 384, 392 e 394 c.p.c. e dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001, sostenendo che il giudice del rinvio non potesse riesaminare i fatti e dovesse conformarsi rigidamente al dictum rescindente; 2) violazione degli artt. 100, 112, 115, 307, 336 e 392 c.p.c. e della medesima legge Pinto, affermando che non ricorresse un'estinzione ex art. 307 c.p.c. ma soltanto la mancata riassunzione del giudizio di rinvio, con consolidamento del capo della sentenza concernente la riconvenzionale e quindi assenza di interesse a riassumere; 3) violazione delle norme sulla riparazione per durata irragionevole, della CEDU, della Costituzione e degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056, 2059 e 2697 c.c. e 112, 115 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la prova contraria del pregiudizio, nonostante la dedotta natura e consistenza del danno subito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato unitariamente tutti i motivi. Ha rilevato che il giudizio di rinvio è procedimento "chiuso", ma nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente esaminato la domanda nel merito, senza violare il dictum rescindente, perché la precedente cassazione non aveva definito la controversia né mutato il thema decidendum. Ha inoltre affermato che, per le domande di equa riparazione proposte dopo l'1 gennaio 2016, opera la presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio nel caso di estinzione del processo presupposto per rinuncia o inattività delle parti, ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001. Nel caso concreto, la mancata riassunzione del giudizio presupposto e l'inerzia delle parti sono stati ritenuti idonei a far operare la presunzione, senza che i ricorrenti avessero allegato e provato specificamente un persistente interesse alla decisione e quindi il patema d'animo richiesto per superarla. Il ricorso è stato quindi respinto e i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per il giudizio di equa riparazione ex art. 10 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per sostenere i limiti del giudizio di rinvio
il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto della cassazione, ma nel caso concreto non vi è stata violazione perché la Corte territoriale ha deciso nel perimetro del thema decidendum
disciplina la riassunzione del giudizio di rinvio; la sua mancata attivazione è stata valutata nel contesto della presunzione di insussistenza del danno
richiamato in relazione alla disciplina del giudizio di rinvio
richiamato per contestare l'interesse a riassumere il giudizio
richiamato per dedurre ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata respinta
richiamato in tema di valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione compiuta dal giudice di merito
richiamato per sostenere che non vi fosse un'estinzione del processo presupposto nella forma prospettata dai ricorrenti; la Corte ha invece valorizzato l'inattività delle parti ai fini dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001
richiamato in tema di effetti della riforma/cassazione sulla sentenza impugnata
art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001
"si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria"
nelle domande introdotte dopo l'1 gennaio 2016, l'estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti fa operare una presunzione relativa di insussistenza del danno da irragionevole durata, superabile solo con prova contraria specifica
norma base sull'equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo
il termine semestrale decorre dal passaggio in giudicato/definitività della decisione che conclude il processo presupposto
il giudizio di equa riparazione ex lege Pinto non è soggetto a contributo unificato
esclusa la declaratoria sul raddoppio del contributo unificato
richiamato dai ricorrenti per la liquidazione del danno
richiamato dai ricorrenti per la liquidazione equitativa del danno
richiamato dai ricorrenti in tema di concorso del fatto del creditore
richiamato dai ricorrenti per il criterio di liquidazione del danno aquiliano applicato in via analogica
richiamato dai ricorrenti per il danno non patrimoniale
richiamato per la distribuzione dell'onere probatorio; la prova contraria doveva essere fornita dai ricorrenti
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato dai ricorrenti in relazione al giusto processo e alla ragionevole durata
artt. 10 e 11 Cost.
richiamati dai ricorrenti in collegamento con la CEDU e la normativa sovranazionale
CEDU
richiamata in tema di ragionevole durata del processo e diritto all'equa riparazione
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamata dai ricorrenti a supporto della tutela del giusto processo
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la controversia resta chiusa entro il perimetro del rapporto processuale e del materiale già acquisito, salvo sopravvenienze o necessità probatorie imposte dalla cassazione; il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto, ma può valutare le questioni rimaste aperte entro quel perimetro.
- Nelle domande di equa riparazione proposte dopo l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001, l'estinzione del processo presupposto per rinuncia o inattività delle parti determina una presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata, superabile solo con prova contraria specifica.
- La mera allegazione dell'incertezza o del ritardo subito non è sufficiente a vincere la presunzione: la parte deve dimostrare in concreto il persistente interesse alla decisione del processo presupposto e il correlato patema d'animo.
- Ai fini della decorrenza del termine semestrale per proporre domanda Pinto, rileva la definitività della decisione che chiude il processo presupposto, anche quando si tratti di pronuncia meramente processuale, coordinata con i rimedi esperibili per rimuoverne gli effetti.
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