Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02694/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto alla Corte d'appello un equo indennizzo per l'eccessiva durata di un processo civile iniziato nel 1994 e definito in Cassazione nel 2015. Dopo un primo decreto di inammissibilità per tardività, la decisione era stata cassata con rinvio dalla Corte di cassazione. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello ha però rigettato la domanda ritenendo applicabile la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001, poiché il processo presupposto doveva considerarsi estinto per inattività delle parti e nessuna prova contraria del danno era stata fornita. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 383, 384, 392 e 394 c.p.c. e dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001, sostenendo che il giudice del rinvio non potesse riesaminare i fatti e dovesse conformarsi rigidamente al dictum rescindente; 2) violazione degli artt. 100, 112, 115, 307, 336 e 392 c.p.c. e della medesima legge Pinto, affermando che non ricorresse un'estinzione ex art. 307 c.p.c. ma soltanto la mancata riassunzione del giudizio di rinvio, con consolidamento del capo della sentenza concernente la riconvenzionale e quindi assenza di interesse a riassumere; 3) violazione delle norme sulla riparazione per durata irragionevole, della CEDU, della Costituzione e degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056, 2059 e 2697 c.c. e 112, 115 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la prova contraria del pregiudizio, nonostante la dedotta natura e consistenza del danno subito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato unitariamente tutti i motivi. Ha rilevato che il giudizio di rinvio è procedimento "chiuso", ma nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente esaminato la domanda nel merito, senza violare il dictum rescindente, perché la precedente cassazione non aveva definito la controversia né mutato il thema decidendum. Ha inoltre affermato che, per le domande di equa riparazione proposte dopo l'1 gennaio 2016, opera la presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio nel caso di estinzione del processo presupposto per rinuncia o inattività delle parti, ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001. Nel caso concreto, la mancata riassunzione del giudizio presupposto e l'inerzia delle parti sono stati ritenuti idonei a far operare la presunzione, senza che i ricorrenti avessero allegato e provato specificamente un persistente interesse alla decisione e quindi il patema d'animo richiesto per superarla. Il ricorso è stato quindi respinto e i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per il giudizio di equa riparazione ex art. 10 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere i limiti del giudizio di rinvio

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto della cassazione, ma nel caso concreto non vi è stata violazione perché la Corte territoriale ha deciso nel perimetro del thema decidendum

  • art. 392 c.p.c.

    disciplina la riassunzione del giudizio di rinvio; la sua mancata attivazione è stata valutata nel contesto della presunzione di insussistenza del danno

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina del giudizio di rinvio

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per contestare l'interesse a riassumere il giudizio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata respinta

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione compiuta dal giudice di merito

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato per sostenere che non vi fosse un'estinzione del processo presupposto nella forma prospettata dai ricorrenti; la Corte ha invece valorizzato l'inattività delle parti ai fini dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato in tema di effetti della riforma/cassazione sulla sentenza impugnata

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001

    "si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria"

    nelle domande introdotte dopo l'1 gennaio 2016, l'estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti fa operare una presunzione relativa di insussistenza del danno da irragionevole durata, superabile solo con prova contraria specifica

  • art. 2 l. n. 89/2001

    norma base sull'equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo

  • art. 4 l. n. 89/2001

    il termine semestrale decorre dal passaggio in giudicato/definitività della decisione che conclude il processo presupposto

  • art. 10 d.P.R. n. 115/2002

    il giudizio di equa riparazione ex lege Pinto non è soggetto a contributo unificato

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    esclusa la declaratoria sul raddoppio del contributo unificato

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per la liquidazione del danno

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per la liquidazione equitativa del danno

  • art. 1227 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di concorso del fatto del creditore

  • art. 2056 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per il criterio di liquidazione del danno aquiliano applicato in via analogica

  • art. 2059 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per il danno non patrimoniale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la distribuzione dell'onere probatorio; la prova contraria doveva essere fornita dai ricorrenti

  • art. 24 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al giusto processo e alla ragionevole durata

  • artt. 10 e 11 Cost.

    richiamati dai ricorrenti in collegamento con la CEDU e la normativa sovranazionale

  • CEDU

    richiamata in tema di ragionevole durata del processo e diritto all'equa riparazione

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    richiamata dai ricorrenti a supporto della tutela del giusto processo

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la controversia resta chiusa entro il perimetro del rapporto processuale e del materiale già acquisito, salvo sopravvenienze o necessità probatorie imposte dalla cassazione; il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto, ma può valutare le questioni rimaste aperte entro quel perimetro.
  • Nelle domande di equa riparazione proposte dopo l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001, l'estinzione del processo presupposto per rinuncia o inattività delle parti determina una presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata, superabile solo con prova contraria specifica.
  • La mera allegazione dell'incertezza o del ritardo subito non è sufficiente a vincere la presunzione: la parte deve dimostrare in concreto il persistente interesse alla decisione del processo presupposto e il correlato patema d'animo.
  • Ai fini della decorrenza del termine semestrale per proporre domanda Pinto, rileva la definitività della decisione che chiude il processo presupposto, anche quando si tratti di pronuncia meramente processuale, coordinata con i rimedi esperibili per rimuoverne gli effetti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.