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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29503/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a mancati versamenti IRPEF per gli anni d'imposta 1991 e 1992, per un importo originario indicato nella sentenza pari a euro 104.276,26 oltre sanzioni e interessi. La cooperativa sosteneva di avere definito la propria posizione ai sensi dell'art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002, versando il 10% dell'importo dovuto, e chiedeva in via principale l'annullamento della pretesa; in subordine domandava di limitare il debito alla sola differenza tra quanto dovuto a titolo agevolato e quanto già versato. I giudici di merito hanno accolto la domanda subordinata. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 138 L. n. 388/2000, dell'art. 9, comma 17, e dell'art. 9-bis L. n. 289/2002, nonché della Decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015. Secondo la ricorrente, la definizione agevolata non poteva ritenersi validamente applicata perché la contribuente aveva effettuato un pagamento solo parziale e, soprattutto, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in concreto se la cooperativa svolgesse un'attività economica, dunque fosse "impresa" ai fini degli aiuti di Stato, e se il beneficio rientrasse nel regime de minimis o in altra ipotesi compatibile con il diritto UE. La Corte ha ritenuto fondato il motivo nei termini indicati in motivazione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado della Sicilia - sezione staccata di Catania per i necessari accertamenti in fatto sull'esistenza di un'attività economica e sulla compatibilità dell'agevolazione con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate nei limiti della motivazione, ritenendo assorbite le altre censure. Ha cassato la sentenza della CTR Sicilia - sezione staccata di Catania e ha rinviato al giudice di primo grado tributario affinché verifichi, in fatto, se la cooperativa svolgesse un'attività economica e quindi rientrasse nella nozione eurounitaria di impresa; solo in caso positivo dovrà essere controllato se il beneficio individuale sia compatibile con il regime de minimis o comunque con le eccezioni individuate dalla Decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015. La Corte ha quindi escluso che la definizione agevolata possa essere riconosciuta automaticamente senza tale verifica preliminare di compatibilità con il diritto dell'Unione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 138 L. n. 388/2000

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, senza una specifica ricostruzione autonoma della sua portata nel provvedimento

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    "definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'intero ammontare dovuto ... diminuito al 10 per cento"

    costituisce la base dell'agevolazione fiscale invocata dalla contribuente, ma la sua applicazione è subordinata alla compatibilità con la disciplina UE sugli aiuti di Stato

  • art. 9-bis L. n. 289/2002

    richiamato come norma collegata al regime agevolativo oggetto di causa

  • Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015

    "Le misure di aiuto di Stato in oggetto ... sono incompatibili con il mercato interno"

    la decisione è trattata come ius superveniens vincolante; impone al giudice nazionale di verificare in concreto la natura di impresa del beneficiario, la possibile applicazione del regime de minimis o di altre eccezioni di compatibilità, e di disapplicare le norme interne incompatibili

  • art. 107, par. 1, TFUE

    richiamato per affermare il divieto generale degli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    evocato come base di compatibilità per gli aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturali

  • art. 108, par. 3, TFUE

    richiamato come parametro della violazione accertata dalla Commissione europea

  • regolamento (CE) n. 1407/2013

    menzionato come possibile disciplina de minimis applicabile ai fini della compatibilità dell'aiuto individuale

  • regolamento (CE) n. 717/2014

    menzionato come possibile disciplina de minimis applicabile ai fini della compatibilità dell'aiuto individuale

  • regolamento (CE) n. 994/98

    richiamato come base per regimi di aiuto approvati/esentati richiamati dalla Decisione

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14

    richiamato dalla disciplina della definizione agevolata per il recupero delle somme non corrisposte

  • art. 2545 terdecies c.c.

    richiamato in comparazione per affermare che la qualificazione dell'attività della cooperativa richiede un accertamento in concreto dell'attività svolta

Massime di principio

  • Quando una disciplina agevolativa fiscale si intreccia con una successiva decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, il giudice nazionale deve applicare la decisione come ius superveniens e verificare d'ufficio la compatibilità dell'agevolazione con il diritto dell'Unione.
  • Ai fini degli aiuti di Stato, la qualificazione del beneficiario come "impresa" dipende unicamente dallo svolgimento in concreto di un'attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi su un mercato; la forma giuridica e la finalità non lucrativa non sono di per sé decisive.
  • In presenza di una cooperativa, non è sufficiente il dato formale della veste cooperativa o sociale: occorre accertare in concreto se l'attività svolta sia economica e, se sì, se il beneficio individuale ricada nel regime de minimis o in altra ipotesi di compatibilità prevista.
  • Se la soglia de minimis è superata, il beneficio non può essere riconosciuto; la verifica non riguarda il singolo importo richiesto nel procedimento, ma il limite massimo complessivo dell'aiuto nell'arco temporale rilevante.
  • Per gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale è necessario un nesso chiaro e diretto tra il danno subito dalla singola impresa e il beneficio concesso, evitando sovracompensazioni e considerando eventuali altre fonti compensative.
  • La decisione della Commissione europea vincola il giudice nazionale e, se incompatibile con norme interne, impone la disapplicazione della disciplina nazionale contrastante.
  • In materia di definizioni agevolate fiscali connesse ad aiuti di Stato, il riconoscimento dell'agevolazione non può prescindere da un accertamento preliminare dei presupposti eurounitari di spettanza e compatibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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