Cassazione Civile, Ordinanza n. 21781/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa a contributi di bonifica per l'anno 2011, sostenendo che nulla fosse dovuto perché gli immobili erano situati in area urbanizzata del Comune di Roma, servita da pubblica fognatura. In appello il consorzio aveva ottenuto riforma della decisione di primo grado e la CTR aveva ritenuto dovute le somme. In cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: 1) falsa applicazione degli artt. 860 e 862 c.c., dell'art. 36 L.R. Lazio n. 53/1998 e dell'art. 155, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che l'esenzione dal contributo consortile non potesse dipendere dalla stipula della convenzione tra consorzio e gestore del S.I.I., altrimenti si produrrebbero disparità di trattamento, violazione della capacità contributiva e una doppia imposizione; in subordine chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 36; 2) omesso esame circa la mancata prova della debenza del contributo, assumendo che il piano di classifica era superato dalla successiva convenzione di gestione con l'ATO 2; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 155 d.lgs. n. 152/2006, deducendo che la controparte non aveva contestato il pagamento del servizio di pubblica fognatura e che tale dato era notorio; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe valorizzato d'ufficio il fatto che la bolletta prodotta riguardava l'annualità 2012 e non quella 2011.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che l'art. 36 L.R. Lazio n. 53/1998 consenta l'esenzione dal contributo di bonifica in assenza della convenzione prevista dal comma 3, ritenendo tale interpretazione conforme alla finalità di evitare duplicazioni di prelievo: quando la convenzione esiste, il soggetto legittimato a pretendere il corrispettivo del servizio è il gestore del S.I.I. o il Comune; in mancanza, permane il potere del consorzio. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specifica indicazione e trascrizione del contenuto del documento invocato, richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. Ha respinto il terzo e il quarto motivo, osservando che la CTR aveva correttamente escluso l'esenzione sulla base del mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla convenzione e che la bolletta prodotta era relativa ad annualità e servizio diversi rispetto a quelli oggetto della cartella; inoltre, il principio di non contestazione non impedisce al giudice di pervenire a un accertamento contrario se emergono prove incompatibili, e l'art. 112 c.p.c. non vieta una diversa ricostruzione dei fatti purché restino immutati petitum e causa petendi. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
è richiamato quale parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
è richiamato per dedurre omesso esame di un fatto/documento decisivo
sono richiamati per il presupposto dei contributi di bonifica e del rapporto tra vantaggio del fondo e obbligo contributivo
art. 36 L.R. Lazio 11 dicembre 1998, n. 53
l'esenzione dal contributo di bonifica per immobili urbani soggetti a tariffa di fognatura opera solo se esiste la convenzione prevista dal comma 3; in mancanza, resta dovuto il contributo al consorzio
art. 155, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
gli utenti tenuti alla tariffa di pubblica fognatura sono esonerati da altre tariffe dovute ad altri enti per il medesimo titolo; la norma è letta in modo coordinato con l'art. 36 regionale per evitare doppie imposizioni
art. 2 Cost.
la Corte esclude il contrasto, ritenendo che il meccanismo non determini irragionevoli disparità o lesioni di principi fondamentali
art. 3 Cost.
esclusa la violazione del principio di uguaglianza, perché la posizione dei proprietari nel comprensorio resta omogenea
art. 53 Cost.
esclusa la violazione della capacità contributiva, perché non vi è doppia imposizione sul medesimo soggetto per il medesimo servizio
art. 97 Cost.
esclusa la violazione, non ravvisandosi disfunzioni imputabili alla scelta degli enti di stipulare o meno la convenzione
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
chi invoca l'omessa o errata valutazione di un documento deve indicarne esattamente sede processuale e contenuto, a pena di inammissibilità
il principio di non contestazione opera come relevatio ab onere probandi, ma non impedisce al giudice di accertare diversamente i fatti sulla base delle prove raccolte
il giudice non può pronunciare su bene diverso da quello domandato, ma può ricostruire i fatti e applicare una norma diversa senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, se petitum e causa petendi restano invariati
il giudicato esterno non si estende a fatti o rapporti non aventi efficacia permanente o pluriennale nel contenzioso tributario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà luogo, in caso di rigetto, al possibile obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale misura di riferimento per l'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- In materia di contributi di bonifica, l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica fanno presumere il presupposto impositivo; il contribuente che invochi l'esenzione deve allegare e provare i fatti specifici che la fondano.
- L'esenzione dal contributo consortile per immobili urbani serviti da pubblica fognatura richiede, quando la legge regionale lo prevede, la stipula della convenzione tra consorzio e autorità o gestore competente; il mero pagamento della tariffa idrica non è di per sé sufficiente.
- Le norme che mirano a evitare duplicazioni di prelievo vanno lette in modo coordinato: il pagamento della tariffa di fognatura esonera da ulteriori pretese per il medesimo titolo solo se il rapporto convenzionale individua il diverso soggetto legittimato a riscuotere o a riversare le somme.
- Chi in cassazione denuncia l'omessa valutazione di un documento deve rispettare l'onere di specificazione ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., indicando puntualmente dove il documento si trovi e riproducendone o riassumendone il contenuto rilevante.
- Il principio di non contestazione non vincola il giudice a ritenere provato un fatto se dalle prove acquisite emerge una ricostruzione diversa; esso alleggerisce l'onere probatorio, ma non introduce una presunzione assoluta di verità.
- La corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violata solo se il giudice attribuisce un bene diverso o si pronuncia oltre i limiti della domanda; non è invece impedita una diversa ricostruzione dei fatti o l'applicazione di una diversa norma giuridica, purché restino immutati petitum e causa petendi.
- Nel contenzioso tributario, il giudicato esterno su annualità precedenti o successive non si estende automaticamente a fatti suscettibili di variazione annuale; opera solo per elementi della fattispecie aventi efficacia tendenzialmente permanente.
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