Cassazione Civile, Ordinanza n. 23553/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
I contribuenti avevano impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla loro domanda di rimborso del 90% di Irpef e Iva versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, sostenendo di rientrare nelle agevolazioni previste per i soggetti residenti in Sicilia colpiti dal sisma del 1990. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato il diritto al rimborso, ritenendo che l’istanza potesse essere proposta anche dal percettore delle somme assoggettate a ritenuta e che, in presenza di dichiarazione congiunta dei coniugi, la tempestiva domanda di uno solo bastasse anche per l’altro. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza e violazione delle norme sul processo tributario e sull’onere della prova, sostenendo che il ricorso originario fosse inammissibile perché l’istanza di rimborso non indicava il quantum richiesto e non provava l’avvenuto versamento, sicché non si sarebbe formato alcun valido silenzio-rifiuto; (2) violazione delle norme sopravvenute in tema di rimborso, deducendo che la CTR avesse errato nel riconoscere il diritto al rimborso anche alla coniuge che non aveva presentato tempestivamente l’istanza, nonostante la ritenuta sui redditi da lavoro dipendente sia individuale, e nel non applicare il sopravvenuto criterio di determinazione dell’importo da parte dell’Agenzia, anche tenendo conto delle risorse disponibili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per novità della questione, perché dalla sentenza impugnata non risultava che l’Agenzia avesse già eccepito nei gradi di merito l’inesistenza o l’irregolarità dell’istanza di rimborso per difetto di indicazione del quantum o di prova del versamento; inoltre ha rilevato che il motivo involgeva accertamenti fattuali preclusi in cassazione in presenza di doppia conforme. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, in caso di dichiarazione congiunta dei coniugi, si configura un’obbligazione solidale e gli effetti favorevoli dell’attività compiuta da uno si estendono anche all’altro; ha inoltre escluso che lo ius superveniens richiamato dall’Agenzia incidesse sul diritto al rimborso, trattandosi di limiti di risorse e di eventuali profili esecutivi da far valere in fase di ottemperanza, non nella fase di accertamento del diritto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
artt. 18, 19, 21, 22 e 27 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati dall’Agenzia per sostenere l’inammissibilità del ricorso introduttivo e l’inesistenza del valido silenzio-rifiuto; la Corte non entra nel merito della doglianza per novità della questione.
Invocato in relazione all’onere di provare il versamento e la spettanza del rimborso; la Corte non esamina nel merito il profilo per ragioni processuali.
art. 348-ter c.p.c., ultimo comma
Richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, è precluso il riesame in cassazione delle questioni di fatto già decise in entrambi i gradi di merito.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
Richiamato come ius superveniens dall’Agenzia, ma ritenuto non incidente sulla questione del diritto al rimborso; i limiti delle risorse operano eventualmente solo in fase esecutiva/ottemperanza.
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, conv. in l. n. 123 del 2017
Disposizione richiamata insieme all’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014; la Corte esclude che incida sulla decisione sul diritto al rimborso.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere esaminate questioni nuove non risultanti trattate nei precedenti gradi di merito; chi le deduce deve anche indicare specificamente dove esse siano state già prospettate e riprodurre i passaggi rilevanti degli atti.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità non può tradursi in un riesame del fatto o della ricostruzione delle circostanze materiali compiuta dai giudici di merito.
- Quando i coniugi presentano la dichiarazione in forma congiunta, il rapporto obbligatorio rilevante ai fini fiscali assume natura solidale e gli effetti favorevoli dell’attività posta in essere da uno dei condebitori si estendono agli altri.
- Le disposizioni sopravvenute che disciplinano i limiti delle risorse destinate ai rimborsi non incidono sul riconoscimento del diritto sostanziale al rimborso, ma eventualmente solo sulle modalità di esecuzione o di ottemperanza del relativo comando.
- Nel giudizio tributario, la contestazione sulla ritualità dell’istanza di rimborso e sulla prova del credito deve essere tempestivamente dedotta nei gradi di merito e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
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