Cassazione Civile, Ordinanza n. 18299/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di banca, in servizio dal 2003 e inquadrato come quadro direttivo, era stato licenziato per giusta causa a seguito di contestazione disciplinare. Gli venivano addebitati, da un lato, accessi non autorizzati ai sistemi informatici aziendali tra gennaio e luglio 2016 per esaminare e approvare pratiche di finanziamento collegate a una convenzione con Poste Italiane, con approvazioni poi ritenute irregolari perché basate su dati non veritieri; dall’altro, fatti successivi relativi all’apertura della sua cassetta di sicurezza, nella quale vennero rinvenute somme ingenti di denaro poi sequestrate in sede penale. La Corte d’appello aveva confermato la legittimità del licenziamento e aveva escluso la natura ritorsiva del recesso, ritenendo sufficiente, per escludere l’esclusività del motivo illecito, l’accertamento della giusta causa. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione di varie norme sostanziali e processuali e vizi motivazionali, contestando la ricostruzione dei fatti e la ritenuta compromissione irrimediabile del vincolo fiduciario; 2) violazione delle norme processuali sulla consulenza tecnica d’ufficio, lamentando il mancato ingresso di una CTU; 3) violazione dell’art. 1345 c.c. e vizio di motivazione, sostenendo che, non essendo provata la causa lecita del licenziamento, il recesso dovesse considerarsi nullo per motivo illecito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché promiscuo, cumula censure eterogenee senza distinguere i singoli vizi denunciati, invoca il vizio motivazionale nonostante la doppia conforme e, in sostanza, mira a ottenere una rivalutazione del merito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la CTU è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il proprio convincimento. È stato parimenti dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché presupponeva erroneamente che la causa lecita del licenziamento non fosse stata provata, mentre tale accertamento era stato compiuto da entrambi i giudici di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma invocata nel primo motivo, ma la Corte non ne affronta nel merito la corretta applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile.
Norma invocata per contestare l'onere della prova; la Corte non entra nel merito perché ritiene la censura inammissibile e comunque diretta a rivalutare i fatti.
Richiamato per censurare l'accertamento della giusta causa, ma la Corte non esamina il merito della dedotta violazione.
art. 24 Cost.
Invocato nel primo motivo, senza che la Corte ravvisi un autonomo vizio scrutinabile per le ragioni di inammissibilità del ricorso.
La Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono essere specificamente riconducibili ai singoli vizi tipici; è inammissibile la censura che li cumuli promiscuamente o che utilizzi il n. 5 oltre i limiti consentiti, specie in presenza di doppia conforme.
Richiamato per la preclusione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme, salvo indicazione e dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
Richiamato nel secondo motivo per contestare il mancato ricorso a CTU.
Richiamato nel secondo motivo per contestare il mancato ricorso a CTU.
Richiamato nel secondo motivo, nel contesto delle doglianze istruttorie in appello.
Richiamato nel secondo motivo, nel contesto delle doglianze istruttorie in appello.
Richiamato nel terzo motivo per sostenere la nullità del licenziamento per motivo illecito; la Corte esclude la censura perché la causa lecita del recesso era stata già accertata dai giudici di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Il giudizio di merito si è svolto nel rito speciale previsto per le controversie in materia di licenziamento.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo promiscuo violazioni di legge, vizi processuali e vizi motivazionali senza distinguere quale errore sia riferito a ciascun vizio tipico previsto dall'art. 360 c.p.c.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie, poiché il sindacato di legittimità non consente di sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella operata dai giudici di merito.
- La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il diniego può essere anche implicitamente desunto dalla motivazione complessiva e dalla valutazione unitaria del quadro probatorio.
- La deduzione di nullità del licenziamento per motivo illecito richiede di confrontarsi con l'accertamento della causa lecita del recesso; ove tale causa sia stata ritenuta provata dai giudici di merito, la censura che presupponga il contrario è inammissibile.
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