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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18291/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto formalmente qualificato come subagenzia, ma ritenuto dai giudici di merito, in concreto, un rapporto di lavoro subordinato. Il lavoratore aveva svolto mansioni di "sostitutore" per la consegna delle merci e, secondo la Corte d'appello, non aveva una vera autonomia imprenditoriale, né una propria zona/clientela, mentre l'attività effettiva consisteva prevalentemente nel trasporto e nella consegna della merce, con funzione promozionale solo marginale. La Corte territoriale aveva anche valorizzato l'eterorganizzazione dell'attività, incluso il fatto che ferie e permessi dovessero essere concordati con la società, e aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per violazione dell'art. 7 Statuto lavoratori, poiché la contestazione disciplinare era solo parziale. Inoltre, la Corte d'appello aveva escluso la compensazione di un controcredito societario. La società ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, denunciando: vizi motivazionali e violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.; errata sussunzione della fattispecie negli artt. 1472 e 2094 c.c.; omesso esame di fatti decisivi e travisamento della prova; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sul libero convincimento e sulla non contestazione; erronea valutazione delle deposizioni; violazione della disciplina dell'agenzia (artt. 1742, 1746, 1747 e 1748 c.c.); e, con riferimento al rito Fornero, lamentava la necessità di riproposizione delle domande assorbite nella fase sommaria. Contestava infine il rigetto dell'eccezione di compensazione del proprio credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi otto motivi perché, pur formalmente prospettati come vizi di violazione di legge o processuali, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha escluso altresì la denunciata omessa motivazione, rilevando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione non apparente né manifestamente contraddittoria e che, comunque, operava il limite della "doppia conforme". Il nono motivo è stato ritenuto infondato, poiché la fase di opposizione nel rito Fornero non è soggetta a preclusioni e il lavoratore non era tenuto a riproporre domande già accolte o confermate in fase sommaria. Il decimo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché volto ancora a contestare l'accertamento di fatto, sia perché non censurava specificamente una autonoma ratio decidendi della sentenza d'appello in tema di compensazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La doglianza sulla motivazione è scrutinabile solo nei limiti del vizio di motivazione apparente, mancante o incomprensibile, non per rivalutare il merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è configurabile in cassazione solo quando la motivazione sia del tutto mancante, apparente o incomprensibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi processuali non possono tradursi in una richiesta di nuovo esame del fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri; non quando attribuisca maggiore attendibilità ad alcune prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione non è configurabile per la mera diversa valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2094 c.c.

    La qualificazione del rapporto come subordinato dipende dall'accertamento in fatto delle concrete modalità di svolgimento dell'attività.

  • art. 1742 c.c.

    La censura sulla disciplina dell'agenzia è inammissibile se volta a contestare l'apprezzamento di fatto sulla reale natura del rapporto.

  • art. 1746 c.c.

    Richiamato nel contesto della dedotta violazione della disciplina dell'agenzia, ma senza accoglimento del motivo.

  • art. 1747 c.c.

    Richiamato nel contesto della dedotta violazione della disciplina dell'agenzia, ma senza accoglimento del motivo.

  • art. 1748 c.c.

    Richiamato nel contesto della dedotta violazione della disciplina dell'agenzia, ma senza accoglimento del motivo.

  • art. 7, L. 300/1970

    Il licenziamento è illegittimo se la contestazione disciplinare è soltanto parziale rispetto alle condotte addebitate.

  • art. 1, comma 53, L. 92/2012

    Richiamato a sostegno della tesi sulla fase di opposizione del rito Fornero, ma la Corte ha ribadito che tale fase è a cognizione piena e senza preclusioni.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul rito Fornero, ma senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul rito Fornero, ma la Corte ha escluso preclusioni nella fase di opposizione.

  • art. 99 c.p.c.

    Invocato per la necessità di riproposizione delle domande, ma la Corte ha escluso tale preclusione nel rito Fornero.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile anche perché non censura una seconda ratio decidendi autonoma sulla compensazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di vizio processuale in una richiesta di riesame del fatto e delle prove: l'apprezzamento del materiale istruttorio appartiene al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti estremi della motivazione mancante, apparente, incomprensibile o radicalmente contraddittoria; non basta prospettare una diversa lettura delle risultanze probatorie.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la hanno; non è sufficiente contestare la preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
  • La qualificazione di un rapporto come subordinato o di agenzia dipende dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione e dall'effettiva organizzazione del lavoro, non dalla sola etichetta contrattuale.
  • Nel rito Fornero la fase di opposizione è a cognizione piena e non soggiace, di regola, a preclusioni tali da imporre la riproposizione di domande già devolute e trattate nella fase sommaria.
  • Una censura in cassazione è inammissibile se non attacca tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImplicazioni processuali
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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