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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18296/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente adibito alla guida di mezzi pesanti per il conferimento dei rifiuti contestava il proprio licenziamento disciplinare intimato dopo un episodio verificatosi presso uno STIR: secondo la società, egli si era rifiutato di scaricare il carico, aveva opposto ragioni contraddittorie, aveva ignorato gli inviti del superiore a procedere o ad attendere un eventuale cambio e era rientrato in azienda con il camion ancora carico, esponendo la datrice a possibili sanzioni per violazioni della disciplina ambientale e della tracciabilità dei rifiuti. Il lavoratore sosteneva invece che la condotta integrasse, al più, insubordinazione sanzionabile in via conservativa secondo il CCNL e il codice disciplinare aziendale, non già giusta causa di licenziamento; deduceva inoltre che la Corte di merito avesse omesso di considerare il malessere da lui riferito e avesse erroneamente escluso la rilevanza delle previsioni collettive e del codice disciplinare. La società, costituitasi in cassazione, proponeva ricorso incidentale contro la compensazione integrale delle spese disposta in appello nonostante la sua totale vittoria nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del lavoratore, ritenendo corretta la qualificazione della condotta come grave e consapevole inadempimento idoneo a integrare giusta causa di licenziamento, e ha accolto il ricorso incidentale della società. In particolare, ha affermato che la condotta non era riducibile a una mera insubordinazione, poiché presentava un atteggiamento ostruzionistico complesso, commissivo e omissivo, lesivo del vincolo fiduciario, considerata anche la delicatezza delle mansioni e il rischio di conseguenze pregiudizievoli per l’impresa e per la salute pubblica. Quanto alle spese, ha ritenuto illegittima la compensazione operata dalla Corte d’appello, perché fondata su ragioni non rientranti tra quelle consentite dall’art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis; la sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale capo e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione di legge sia sul capo relativo alla qualificazione disciplinare della condotta sia sul capo delle spese.

  • CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali del 6.12.2016, cap. XIII, art. 73.1.f.3

    La Corte lo richiama come disciplina collettiva rilevante, che prevede il licenziamento senza preavviso per mancanze di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, anche in casi come l’insubordinazione seguita da vie di fatto.

  • codice disciplinare aziendale del 24.9.2014

    Rileva perché richiama il mancato rispetto di doveri del CCNL e distingue tra insubordinazione semplice, insubordinazione con minacce e ipotesi di particolare gravità o di vie di fatto, nonché il licenziamento in tronco per mancanze incompatibili con la prosecuzione del rapporto.

  • art. 30, comma 3, L. n. 183/2010

    È citato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    modificato dalla L. n. 92/2012, art. 1, comma 42

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina sanzionatoria del licenziamento e alla tutela applicabile.

  • artt. 2118 e 2119 c.c.

    La Corte ribadisce che la giusta causa ex art. 2119 c.c. richiede una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto, specie del vincolo fiduciario, e va accertata in concreto.

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    Sono invocati dal ricorrente come parametri processuali per censurare la valutazione della condotta e delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato le informazioni raccolte sul preteso malessere.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Sono invocati nel ricorso incidentale per contestare la compensazione delle spese disposta in favore della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato in relazione al dovere di motivazione del provvedimento sulle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    nel testo applicabile ratione temporis, come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162, e integrato dalla sentenza Corte cost. n. 77/2018

    La compensazione è ammessa solo nei casi previsti dalla norma: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o analoghe gravi ed eccezionali ragioni; non basta l’esito complessivo del giudizio né il contrasto tra sentenze di primo e secondo grado.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È citato per la modalità di trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato ai fini del contributo unificato, limitatamente alla posizione del ricorrente principale.

Massime di principio

  • In materia di licenziamento disciplinare, la nozione di insubordinazione non si esaurisce nel semplice rifiuto di eseguire un ordine, ma comprende ogni comportamento che ostacoli l’esecuzione e il corretto svolgimento delle disposizioni del superiore nell’organizzazione aziendale.
  • La previsione collettiva di specifiche condotte sanzionabili con il licenziamento non esonera il giudice dal verificare in concreto, alla luce dell’art. 2119 c.c., se il fatto sia davvero idoneo a ledere in modo grave e irreparabile il vincolo fiduciario.
  • Ai fini della giusta causa occorre valutare la condotta nella sua concreta consistenza soggettiva e oggettiva, tenendo conto delle mansioni svolte, del grado di affidamento richiesto e delle possibili conseguenze pregiudizievoli dell’inadempimento per l’impresa.
  • Un comportamento articolato, ostruzionistico, non ragionevole e potenzialmente foriero di danni o rischi per l’impresa può integrare giusta causa anche se la difesa del lavoratore lo prospetti come mera insubordinazione o come episodio giustificato da asserite condizioni personali non provate.
  • La compensazione delle spese non può essere sorretta da motivazioni estranee ai casi consentiti dall’art. 92 c.p.c.; non sono di per sé sufficienti, quando la parte è totalmente vittoriosa, l’esito complessivo del giudizio o il contrasto tra le decisioni dei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiGiudicato

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