Cassazione Civile, Ordinanza n. 18293/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un credito di lavoro per differenze retributive maturate nel corso di due rapporti collegati: prima alle dipendenze di una ditta individuale poi succeduta da una società, e poi alle dipendenze della società resistente. Il lavoratore aveva agito in via monitoria per ottenere il pagamento di somme che assumeva ancora dovute, anche sulla base di un assegno emesso dalla società nel 2012 a garanzia di crediti maturati verso il precedente datore di lavoro. In appello la società aveva ottenuto una parziale riforma della decisione di primo grado, con revoca del decreto ingiuntivo per una parte dell’importo e condanna al pagamento di una somma inferiore. In cassazione il lavoratore ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sul giudicato interno e sul devolutum, sostenendo che la Corte d’appello avesse riesaminato un punto non specificamente impugnato, cioè la quantificazione del credito residuo verso il precedente datore di lavoro; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su deduzioni asseritamente non contestate e avesse errato nella ricostruzione e imputazione dei pagamenti, con conseguente errata quantificazione del credito finale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso che vi fosse violazione del giudicato interno, affermando che il giudicato non si forma sul mero fatto ma sulla statuizione minima della sentenza e che l’impugnazione anche di uno solo degli elementi di tale statuizione riapre la cognizione sull’intera questione. Ha inoltre ritenuto infondati i profili relativi all’art. 115 c.p.c., all’art. 2697 c.c. e al principio di non contestazione, osservando che la lettura degli atti processuali è valutazione di merito, che il principio di non contestazione riguarda i fatti materiali e non le valutazioni giuridiche come l’imputazione dei pagamenti, e che non era configurabile un’erronea utilizzazione di prove non acquisite o un’inversione dell’onere probatorio. Non sono state liquidate spese per l’intimazione della controparte. È stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato come parametro per denunciare violazioni processuali e errores in procedendo
richiamato per escludere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel motivo relativo al giudicato interno
richiamato nel motivo relativo ai limiti dell’appello
richiamato nel motivo relativo ai requisiti dell’appello
richiamato nel motivo relativo alle domande e eccezioni non riproposte
richiamato per escludere che si fosse formato un giudicato interno sul punto contestato
menzionato dal ricorrente con riferimento all’imputazione dei pagamenti, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva nel rigetto
la sua violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non acquisite; non è deducibile per censurare il cattivo apprezzamento del materiale probatorio
la censura di violazione dell’onere della prova è infondata quando in realtà si contesta la valutazione del giudice di merito
richiamato per delimitare l’ambito del principio di non contestazione alle sole allegazioni di fatto
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato per il rito camerale della decisione
richiamato come modifica dell’art. 380 bis.1 c.p.c.
Massime di principio
- Il giudicato interno non si forma sul singolo fatto isolato, ma sulla statuizione minima che combina fatto, norma ed effetto; l’impugnazione di uno solo degli elementi di tale statuizione riapre l’esame dell’intera questione.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e i limiti devolutivi dell’appello non sono violati se il giudice di secondo grado riesamina l’intera questione oggetto di devoluzione, anche nei suoi aspetti coessenziali non specificamente menzionati nel motivo di gravame.
- L’interpretazione degli atti processuali è, di regola, attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come merito sotto la veste della violazione di legge.
- Il principio di non contestazione riguarda le allegazioni in fatto e non si estende alle valutazioni giuridiche o alle operazioni di imputazione dei pagamenti.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non acquisite agli atti; non è invece deducibile per criticare il modo in cui il giudice ha valutato le prove ritualmente acquisite.
- La censura ex art. 2697 c.c. è ammissibile solo se vi sia un reale errore sull’onere della prova; non sussiste quando la doglianza mira in realtà a rimettere in discussione il prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Se il ricorso per cassazione è rigettato, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi della disciplina processuale applicabile.
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