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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18295/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'interpretazione di una clausola di un accordo aziendale del 29.12.2016 sul premio di risultato per l'anno 2016. La clausola prevedeva, da un lato, che il premio spettasse al personale assunto a tempo indeterminato in forza al 31.12.2016 e con anzianità aziendale e/o di gruppo pari o superiore a sei mesi; dall'altro, che nulla sarebbe stato erogato ai dipendenti a tempo indeterminato che risolvessero il rapporto di lavoro prima del 31.12.2016. I lavoratori, licenziati il 30.4.2016, avevano ottenuto in appello il riconoscimento della quota di premio maturata fino alla cessazione del rapporto, sul rilievo che la clausola escludesse il premio solo per chi avesse volontariamente risolto il rapporto. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel valorizzare il tenore letterale del secondo comma, nel rapportarlo al primo comma e nel restringere l'esclusione ai soli casi di cessazione volontaria del rapporto; secondo la ricorrente, la permanenza in forza al 31.12.2016 costituiva condizione generale e il secondo comma rafforzava, non limitava, tale regola.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che l'interpretazione del contratto collettivo aziendale è attività riservata al giudice di merito e che, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio motivazionale, non essendo sufficiente contrapporre una diversa lettura più favorevole alla parte ricorrente. Ha condiviso la lettura della Corte d'appello, secondo cui il secondo comma della clausola specifica e delimita il primo, escludendo il premio soltanto per i dipendenti che abbiano volontariamente risolto il rapporto prima del 31.12.2016, mentre il premio resta spettante ai lavoratori cessati per cause non imputabili alla loro volontà, come il licenziamento. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per la mancata costituzione degli intimati; è stato altresì dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Il controllo di legittimità sulla violazione dei criteri ermeneutici richiede la specifica indicazione del canone asseritamente violato e del modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; non è consentito limitarsi a proporre una diversa interpretazione del testo contrattuale.

  • art. 1363 c.c.

    La clausola va interpretata complessivamente, leggendo il secondo comma in relazione al primo, senza isolare singole espressioni dal contesto dell'accordo.

  • art. 1364 c.c.

    Le espressioni contrattuali non possono essere estese oltre ciò che è stato espressamente pattuito; tuttavia, la censura deve dimostrare un effettivo superamento del dato testuale, non una semplice divergenza interpretativa.

  • art. 1359 c.c.

    La Corte richiama in via interpretativa il principio per cui, quando la condizione non si avvera per causa imputabile alla parte tenuta a non impedirla, essa si considera avverata; ciò rafforza la lettura secondo cui il premio spetta anche se il rapporto cessa per causa non imputabile al lavoratore.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio con ordinanza nel rito camerale previsto dalla norma, come modificata dal d.lgs. n. 149 del 2022.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto collettivo aziendale è rimessa al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione apparente/illogica; non è ammissibile un mero dissenso sul risultato interpretativo.
  • Quando una clausola contrattuale presenta più letture plausibili, la scelta del giudice di merito tra interpretazioni alternative non è sindacabile in cassazione se la soluzione adottata è ragionevole e coerente col testo complessivo.
  • L'interpretazione di una clausola va compiuta con lettura sistematica: il significato delle singole proposizioni deve essere ricostruito in relazione all'intero testo dell'accordo, evitando di attribuire al contratto effetti di svuotamento o di surplus semantico non giustificati.
  • Se un premio aziendale è ancorato alla permanenza in forza a una certa data, la clausola può essere letta nel senso di escludere il beneficio solo per le cessazioni volontarie, consentendolo invece quando il rapporto si interrompa per causa non imputabile al lavoratore, in coerenza con la funzione della condizione pattuita.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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